I rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo

Angela Petrosillo
14 Dicembre 2020

L'art. 169 bis L. Fall. detta le regole sui rapporti pendenti nel concordato preventivo. Salvo alcune tipologie espressamente previste dalla legge, i contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti al momento del deposito della domanda di concordato possono essere sciolti o sospesi su autorizzazione del Tribunale o del Giudice Designato, i quali decidono con decreto sull'apposita istanza depositata dal debitore.

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