La riserva di partecipazione in favore delle cooperative sociali ex l. n. 381 del 1991 è inapplicabile in caso di affidamento di servizi pubblici locali.
14 Agosto 2018
La riserva di partecipazione posta in favore delle cooperative sociali dall'art. 5 l. n. 381 del 1991 può essere legittimamente imposta solo per la fornitura di beni e servizi strumentali della P.A., cioè erogati a favore della P.A. e riferibili ad esigenze strumentali della stessa; al contrario, tale limite non può trovare applicazione nei casi in cui si tratti di servizi pubblici locali, destinati a soddisfare la generica collettività, come la gestione di un parcheggio a pagamento. |