Modifiche soggettive nei consorzi stabili (d.lgs. n. 163/2006)
01 Ottobre 2020
In applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, nel caso di partecipazione alla gara da parte di un consorzio stabile, mentre i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere riferiti al consorzio medesimo, come previsto dall'art. 35 di detto d.lgs., quelli generali di partecipazione alla procedura, previsti dal successivo art. 38, devono essere posseduti anche dalle singole imprese consorziate che eseguono le prestazioni, atteso che, in caso contrario, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti. Alla luce di tali disposizioni, il divieto di modificazione soggettiva dei soggetti consorziati in costanza di procedura di gara consente alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e preclude mutamenti soggettivi, sopraggiunti ai controlli, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Pertanto, le modifiche soggettive elusive del dettato legislativo sono quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente del consorzio che viene meno per effetto dell'operazione riduttiva (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8; Cons. Stato, V, 26 aprile 2018, n. 2537; 23 febbraio 2017, n. 849; 15 luglio 2014, n. 3704). |