Sottoscrizione della clausola sociale e verifica dell'anomalia dell'offerta

22 Settembre 2022

In base al costante orientamento giurisprudenziale, in tema di clausola sociale, si impone l'esclusione della concorrente risultata aggiudicataria solo ove sia mancata l'accettazione della clausola in sede di partecipazione alla gara.Tuttavia, grava sulla stazione appaltante l'onere di valutare, in sede di verificazione dell'anomalia dell'offerta, la possibilità di rispettare l'impegno assunto con la sottoscrizione della clausola sociale. Ciò a maggior ragione ove, come nel caso di specie, tali aspetti incidano anche sull'assegnazione dei punteggi tecnici.

Il caso. La vicenda trae origine da una procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipulazione di una convenzione per la fornitura dei servizi di vigilanza armata, telesorveglianza e servizi connessi, in favore degli enti del servizio sanitario della Regione Lombardia, delle Regioni con essa convenzionate e di altri enti regionali.

La seconda classificata ha impugnato la determinazione di aggiudicazione, deducendo, in particolare e per quel che qui interessa, il mancato rispetto della clausola sociale sottoscritta dall'aggiudicataria con riferimento al monte ore settimanale indicato nella lex specialis.

Segnatamente la società aggiudicataria si era impegnata a mantenere determinati livelli occupazionali del personale già impegnato nello svolgimento del servizio e ad applicare, quanto al trattamento economico, il contratto collettivo nazionale più favorevole.

Tuttavia dall'analisi dell'offerta economica, la ricorrente aveva dedotto come risultassero giustificati i costi per l'impiego di un numero inferiore di unità, per un minore numero di ore e per diversi livelli del contratto collettivo nazionale del settore della vigilanza privata.

Il TAR adìto ha accolto la doglianza della ricorrente, annullando conseguentemente il provvedimento di aggiudicazione.

In sede di verifica dell'anomalia deve essere verificato il concreto rispetto della clausola sociale. Il Collegio, nell'accogliere il ricorso presentato ha anzitutto sottolineato di essere a conoscenza del dell'orientamento giurisprudenziale che, in tema di clausola sociale, impone l'esclusione della concorrente risultata aggiudicataria solo ove sia mancante l'accettazione della clausola in sede di partecipazione alla gara.

Tuttavia, grava sulla Stazione appaltante l'onere di valutare, in sede di verificazione dell'anomalia dell'offerta, la possibilità di rispettare l'impegno assunto con la sottoscrizione della clausola sociale.

Pertanto, in adesione al principio di concorrenzialità, la sottoscrizione della clausola sociale non esonera l'Amministrazione dal dover procedere a verificare, in sede d'anomalia, il rispetto da parte del progetto tecnico di quanto previsto nella citata clausola, soprattutto se si tratta di dati che incidono anche nell'attribuzione del punteggio tecnico.

Pertanto, le carenze istruttorie nella valutazione della congruità dell'offerta, determinano l'annullamento dell'aggiudicazione complessivamente inaffidabile con riferimento al costo della manodopera in base a quanto pattuito con la clausola sociale.

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