L'interesse ad agire nelle controversie per il rilascio di titoli edilizi non è configurabile quale mero interesse demolitorio

Redazione Scientifica
29 Settembre 2022

Nei casi di impugnazione di titoli edilizi che si assumono illegittimi il mero interesse demolitorio non consente di configurare l'interesse ad agire atteso che non sono tutelate azioni meramente emulative.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla parte rescissoria di un articolato ricorso per opposizione di terzo, affronta la questione della prova dell'interesse a ricorrere per l'annullamento di una concessione edilizia, in adesione al recente orientamento stabilito con la sentenza dell'Adunanza plenaria 9 dicembre 2021, n. 2.

In materia edilizia, la vicinitas, ossia l'esistenza di uno stabile collegamento con il terreno interessato dall'intervento edilizio, non è sufficiente da solo ed in automatico, a fondare la sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse a ricorrere, quali condizioni dell'azione di annullamento.

Quindi per impugnare i titoli edilizi altrui è necessario che ricorrano entrambi le condizioni dell'azione, la cui sussistenza deve essere accertata da giudice, anche d'ufficio.

In particolare il collegio ritiene necessario che il ricorrente fornisca la prova dell'interesse a ricorrere in funzione del pregiudizio specifico causato dell'attività edificatoria che si assume illegittima, nonché dell'utilità o del vantaggio concreto che può conseguire dall'accoglimento dell'impugnativa al fine di porre rimedio alla lesione subita.

L'interesse al ricorso può comunque ricavarsi nel corso del giudizio ed essere precisato e prospettato dall'insieme delle allegazioni della parte ricorrente.

Ne deriva che, nelle cause in cui si lamenti l'illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l'immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.

In definitiva deve essere valutato caso per caso se l'eventuale annullamento del titolo edilizio possa comportare effetti di riduzione in pristino rispetto all'opera edilizia, che si rivelino concretamente utili per il ricorrente, e non meramente emulativi, non essendo sufficiente la mera finalità demolitoria: l'interesse a ricorrere deve consistere in un'utilità ulteriore che il ricorrente mira a conseguire proponendo la sua azione.

L'ordinamento non tutela infatti azioni meramente emulative.

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