Il mancato versamento del contributo A.N.A.C. obbliga la Stazione appaltante al soccorso istruttorio, ove non diversamente previsto dalla lex spexialis
28 Settembre 2022
La questione oggetto del giudizio. La vicenda ha ad oggetto l'esclusione da una procedura di gara di un concorrente, per aver quest'ultimo corrisposto il contributo A.N.A.C. successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma nel termine assegnato nel soccorso istruttorio attivato dalla Stazione appaltante una volta riscontrata la mancanza delle attestazioni di versamento.
Nel caso di specie il disciplinare di gara, pur prevedendo il mancato versamento del suddetto contributo come causa di esclusione dalla procedura, non specificava che tale adempimento non fosse successivamente sanabile nel corso della procedura e nel termine assegnato per il soccorso istruttorio.
Il T.A.R. Toscana accoglie pertanto il ricorso promosso dall'impresa esclusa avverso il provvedimento che ne aveva determinato l'estromissione, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria formatosi sul punto, favorevole a ritenere legittima l'esclusione da una procedura per omesso versamento del contributo ANAC solo ove espressamente prevista dagli atti di gara e nei limiti previsti dalla lex specialis della procedura.
Il ragionamento del Collegio. Il T.A.R. muove dal predetto orientamento giurisprudenziale per giungere ad affermare che i principi di parità di trattamento e di trasparenza in materia di contratti pubblici impongono di salvaguardare, mediante il ricorso allo strumento del soccorso istruttorio, la partecipazione alla procedura dell'operatore che sia incorso in mere irregolarità, purché non si sia in presenza di carenze documentali sanzionate in modo espresso con l'esclusione dalla gara e purché ciò non si traduca nell'attribuzione all'operatore economico della possibilità di presentare, in sostanza, una nuova offerta.
Il T.A.R. accoglie quindi il ricorso e annulla gli atti di esclusione dalla procedura di gara impugnati, accogliendo un'interpretazione restrittiva della richiamata previsione della lex specialis che contemplava l'omesso versamento del contributo fra le cause di esclusione, senza tuttavia precisare che a ciò non si potesse successivamente prevedere in sede di soccorso istruttorio.
Conclusioni. In definitiva, secondo il Collegio, il rispetto dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità impongono un'interpretazione restrittiva di previsioni come quella che occupa nel caso di specie, da riferire pertanto unicamente all'ipotesi in cui il contributo A.N.A.C. non risulti versato dopo la scadenza del termine ultimativamente assegnato dalla Stazione appaltante mediante il soccorso istruttorio.
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