Esenzione da revocatoria e pagamenti dei ratei dei mutui bancari

La Redazione
30 Settembre 2022

L'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. non è applicabile ai pagamenti dei ratei dei mutui bancari.

Il fallimento di una s.r.l. chiedeva di dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori i pagamenti effettuati dalla fallita con riferimento ad un contratto di mutuo, oltre i pagamenti effettuati con riguardo ad un contratto di affitto di ramo di azienda con cui aveva ceduto appunto in affitto un ramo di azienda, in quanto rientranti nel termine semestrale previsto dall'art. 67, comma 3, l.fall., c.d. “termine sospetto” .

IL Tribunale di Crotone ha affermato che l' esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. è destinata ai fornitori di quei “beni e servizi” direttamente strumentali al ciclo produttivo dell'impresa, per limitare l'espansione a catena ai loro danni dell'insolvenza della loro clientela, e come tale non è applicabile ai pagamenti dei ratei dei mutui bancari.

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