Azione revocatoria fallimentare e ambito applicativo dell’esenzione prevista dall’art. 67 lett. g) l. fall.

La Redazione
04 Ottobre 2022

La Corte d'appello di Milano, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza, esclude la possibilità di estendere l'ambito applicativo dell'esenzione di cui all'art. 67, lett. g), l.fall., fino a ricomprendervi anche i crediti derivanti da attività finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile.

L'ambito applicativo dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l. fall. non può essere esteso fino a ricomprendervi anche i crediti derivanti da attività finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile.

In tale caso, infatti, non è ravvisabile, alcuna funzionalità dell'attività prestata rispetto alle finalità della procedura, in quanto tale attività non solo non contribuisce con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, ma determina anzi il procrastinarsi dello stato di insolvenza.

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