Non impugnabilità dell'estratto di ruolo

Redazione Scientifica
05 Ottobre 2022

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, come stabilisce il nuovo comma 4-bis dell'art. 12, d.P.R.. n. 602 del 1973, l'estratto di ruolo non è impugnabile, mentre il ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificati non sono suscettibili di diretta impugnazione, salvo che il ricorrente dimostri che sussiste un pregiudizio nei casi di partecipazione a gare di appalto, riscossione di somme da soggetti pubblici e perdita di un beneficio da una pubblica amministrazione.

Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione relativa all'applicabilità, anche ai giudizi in corso, del nuovo comma 4-bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602 del 1973, che stabilisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, attesa la natura di mero elaborato informatico, a differenza del ruolo, quale atto impositivo.

D'altra parte la sentenza precisa che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata o non notificati sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Pertanto, nei casi di impugnazione del ruolo o della cartella di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute mediante l'estratto di ruolo, la pretesa tributaria non emerge da alcun atto efficace, per cui la relativa azione è da qualificarsi di accertamento negativo improponibile nel giudizio tributario attesa la sua struttura impugnatoria.

In particolare la sentenza affronta la questione relativa alla tutela diretta del contribuente, ovvero alla possibilità di impugnare immediatamente un atto non validamente notificato, senza attendere la notifica di altro atto successivo.

Tale tutela immediata è ammissibile per i soli atti impositivi, cartella di pagamento e ruolo, invalidamente notificati o non notificati previsti nella novella e nelle sole ipotesi ivi stabilite.

Nelle ipotesi tipizzate il legislatore ha determinatoquando l'invalida notificazione del ruolo o della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, sussiste l'interesse ad agire che, tuttavia, in quanto ha natura dinamica, può essere dimostrato anche nei giudizi pendenti.

In tal senso la novella incide sulla natura dell'interesse ad agire, quale condizione di ammissibilità della domanda, che analogamente ai giudizi non tributari, fino alla pronuncia della decisione può assumere una diversa configurazione.

Ne consegue che la disposizione sopravvenuta non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, perché incide sulla pronuncia, sentenza o ordinanza, ancora da adottare.

Tuttavia, in tale ipotesi, non contemplate dalla novella, i contribuenti dovranno dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussiste quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce un bisogno di tutela, ovvero una condizione dell'azione. In mancanza di tale dimostrazione, il ricorso è inammissibile e occorre attendere l'atto esecutivo successivo per contestare la mancata o invalida notifica della cartella o del ruolo.

La Corte, dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, anche con riferimento alla CEDU, ha affermato il seguente principio di diritto:

"In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".

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