Sull'imperatività per le stazioni appaltanti dei Criteri Ambientali Minimi

05 Ottobre 2022

Soltanto in presenza di una valida e aggiornata diagnosi energetica è possibile dar corso a una gara per l'affidamento - ai sensi del caso B del Decreto C.A.M - del “servizio di gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali della durata di sette anni”, prorogabili fino a dieci, poiché tale tipologia di affidamento, prevedendo che il contratto d'appalto debba avere una durata tale da consentire la realizzazione delle attività di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, impone all'amministrazione appaltante di aver effettuato le preliminari diagnosi energetiche, in assenza della quali l'affidamento non potrebbe essere superiore a tre (affidamento di cui al caso A del Decreto C.A.M). È dunque stata dichiarata illegittima la procedura bandita nel 2019 ed aggiudicata nel 2021 per aver creato in tertium genus, in quanto contenente elementi spuri rispetto a una delle due fattispecie disciplinate dal Decreto C.A.M avendo esso natura cogente per le amministrazioni pubbliche.

Il TAR ha accolto il ricorso promosso dall'impresa ultima in graduatoria definitiva per l'affidamento del servizio di gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali con il quale era stato eccepita la falsa applicazione degli artt. 30, 34 e 71 del D.Lgs. n. 50 del 2016, del D.M. 7 marzo 2012, dell'art. 76, comma 1, della Direttiva 24/2014/UE, con il dichiarato intento di conseguire la riedizione della procedura di gara. Superati i profili pregiudiziali sollevati da parte resistente (relativi al presunto difetto di interesse e alla asserita tardività dell'impugnazione), il TAR ha condiviso la prospettazione della ricorrente rilevando l'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016 stabilisce che “le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Il “Piano d'azione” di cui all'art. 34 del Codice dei contratti pubblici è stato previsto dai commi 1126 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) nella parte in cui stabilisce che esso è “….predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa”.

Pertanto, i criteri ambientali minimi, individuati nel Decreto C.A.M., rappresentano gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi ambientali di cui al citato Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. Consiglio di Stato, V, 5 agosto 2022, n. 6934).

Tali disposizioni, infatti, non hanno natura meramente programmatica, ma costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le Stazioni appaltanti, come emerge con evidenza dal comma 3 dell'art. 34, il quale stabilisce che “l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione” (cfr. Consiglio di Stato, V, 3 febbraio 2021, n. 972).

Per quanto di interesse per il caso in questione, il Decreto 7 marzo 2012 relativo all'adozione dei C.A.M. per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici pubblici ha introdotto una summa divisio tra criteri applicabili, distinguendo un “caso A”, allorquando “la stazione appaltante pubblica non dispone di dati e informazioni, sugli impianti e gli edifici che utilizzano, sufficienti a stabilirne la conformità alle leggi vigenti ed i livelli di prestazione energetica ed a consentire la valutazione tecnico-economica di interventi di riduzione dei consumi di energia e più in generale degli impatti ambientali” ed un “caso B”, allorquando “la stazione appaltante pubblica dispone già di diagnosi e certificazioni energetiche degli impianti e degli edifici e la procedura d'appalto è finalizzata a stipulare un contratto servizio energia o un contratto servizio energia plus” (cfr. Consiglio di Stato, V, 3 febbraio 2021, n. 972; anche, V, 5 agosto 2022, n. 6934).

Ebbene, nel caso sottoposto al TAR, nonostante l'affidamento prevedesse anche la “riqualificazione obbligatoria” dei sistemi di riscaldamento e di un edificio (cfr realizzazione di cappotto termico), la stazione appaltante, non essendosi dotata di diagnosi energetiche, non aveva provveduto “secondo le modalità ed i criteri ambientali minimi stabiliti dal più volte citato decreto ministeriale 7 marzo 2012: le due fattispecie alternative ivi delineate (A o B) non rappresentano infatti soltanto due modelli ideali di modalità di perseguimento degli obiettivi, ma anche i due soli modelli concreti che le amministrazioni appaltante dovevano e devono utilizzare” (cfr. Consiglio di Stato, V, 3 febbraio 2021, n. 972). Cosicché, sebbene le Amministrazioni non abbiano, in via generale, l'obbligo di dotarsi di diagnosi energetiche per i propri immobili, a differenza delle imprese private energivore, laddove le citate Amministrazioni intendano dar corso a una gara ai sensi del caso B dell'indicato Decreto C.A.M., le stesse devono essere in possesso di una valida diagnosi energetica, come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 102 del 2014 (cfr. Consiglio di Stato, V, 5 agosto 2022, n. 6934).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.