Eccesso di potere giurisdizionale

Redazione Scientifica
06 Ottobre 2022

Le sezioni unite della Corte di cassazione, pronunciando a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2021 nel caso Randstad, dichiarano il ricorso inammissibile, non essendo qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale l'interpretazione, da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, di norme interne in senso incompatibile con l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia UE.

Le sezioni unite della Corte di cassazione, definitivamente pronunciando nel giudizio sospeso all'esito del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, definito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad, hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso non essendo qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale l'interpretazione, da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, di norme interne in senso incompatibile con l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia UE.

La Corte ha pertanto ritenuto tale ipotesi estranea al perimetro del proprio sindacato dei motivi inerenti alla giurisdizione previsto dall'art. 111 Cost.

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