I servizi finanziari forniti in base ad un contratto di sub-partecipazione sono esenti dall’IVA

La Redazione
06 Ottobre 2022

Secondo la Corte, la messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario nell'ambito di un contrattodi sub-partecipazione rientra nella nozione di «concessione di credito» ai sensi della direttiva IVA.

Avendo previsto di procedere alla stipula di contratti di sub-partecipazione con banche o fondi di investimento, l'O. Fundusz lnwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A. (in prosieguo: il «fondo d'investimento O») ha presentato al Ministro delle Finanze polacco un'istanza di interpello al fine di determinare se le prestazioni che esso doveva fornire in qualità di sub-partecipante potessero beneficiare di un'esenzione dall' imposta sul valore aggiunto (IVA).

Nell'ambito di un contratto di cui trattasi, il sub-partecipante e il cedente si impegnano reciprocamente, il primo, a mettere a disposizione del cedente un contributo finanziario, e il secondo, a trasferire al sub-partecipante i proventi dei crediti specificati in detto contratto, conservando nel contempo nel suo patrimonio i titoli di credito. Il cedente beneficia di un servizio in cambio di un corrispettivo che corrisponde alla differenza tra il valore previsionale dei proventi dei crediti e l'importo del contributo finanziario versato dal sub-partecipante.

Non condividendo il parere del ministro delle finanze, secondo cui le operazioni del sub-partecipante dovevano essere assoggettate all'aliquota base del 23 %, il fondo d'investimento O ha proposto un ricorso contro l'interpello soprammenzionato. Nell'ambito di tale contenzioso il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) desidera sapere se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA 1 debba essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione in relazione alle operazioni di concessione di crediti, di negoziazione di crediti o di gestione di crediti si applica anche al contratto di sub-partecipazione descritto nel procedimento principale.

Con la sua sentenza pronunciata in data odierna Corte risponde affermativamente a tale questione.

In primo luogo, la Corte conferma che i servizi forniti da un sub-partecipante rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva IVA dato che sono effettuati a titolo oneroso. A tal proposito la Corte sottolinea che detta condizione è soddisfatta qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario. La forma della retribuzione versata al sub-partecipante non incide sul carattere oneroso o meno della sua prestazione.

In secondo luogo, la Corte esamina la questione se le prestazioni del sub-partecipante rientrino nella nozione di «concessione di credito», ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, essendo questa la sola ipotesi di esenzione ivi prevista, applicabile al procedimento principale.

Basandosi sulla sua giurisprudenza anteriore, secondo cui la «concessione di credito» consiste, in particolare, nella messa a disposizione, non solo da parte di organismi bancari e finanziari, di un capitale dietro corrispettivo che non deve necessariamente essere realizzata mediante pagamento di interessi, la Corte conferma che il servizio fornito dal sub-partecipante al cedente in base al contratto concluso tra loro è costituito da una sola prestazione che consiste, essenzialmente, nel versamento di un capitale in cambio di un corrispettivo.

Peraltro, la Corte osserva che il sub-partecipante sopporta il rischio di credito, inerente a qualsiasi operazione di credito; poco importa, secondo la Corte, che tale rischio derivi dal mancato pagamento da parte dei debitori dei crediti i cui proventi gli sono trasferiti o dall'insolvenza della sua controparte contrattuale diretta. La Corte ritiene, inoltre, che né l'assenza di garanzie costituite a favore del sub-partecipante, né l'assenza di rivalsa diretta verso il cedente in caso di inadempimento dei debitori dei crediti i cui proventi vengono trasferiti al subpartecipante, né il fatto che i titoli di credito rimangano nel patrimonio del cedente pregiudichino la natura essenziale di un'operazione di sub-partecipazione e, di conseguenza, la qualificazione del contratto di cui trattasi come operazione di concessione di credito.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.