Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

La Redazione
23 Settembre 2022

Nell'ambito di un procedimento giurisdizionale relativo all'accertamento del carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, il consumatore deve, in caso di adempimento in via stragiudiziale delle sue richieste, farsi carico delle proprie spese, purché il giudice adito tenga imperativamente conto dell'eventuale malafede del professionista interessato e, se del caso, condanni quest'ultimo al pagamento delle spese relative al procedimento giurisdizionale che tale consumatore ha dovuto avviare per far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia in merito alle spese sostenute nel contesto di un procedimento avviato dall'attrice nel procedimento principale e diretto a far accertare la nullità di un contratto di credito al consumo revolving a causa, in particolare, del carattere abusivo di una delle clausole di quest'ultimo.

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, qual è l'articolo 22 della LEC, in forza della quale, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale relativo all'accertamento del carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, tale consumatore deve, in caso di adempimento in via stragiudiziale delle sue richieste, farsi carico delle proprie spese relative al procedimento giurisdizionale che ha dovuto avviare per far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13, senza che venga presa in considerazione la previa condotta del professionista di cui trattasi, che non ha dato seguito alle diffide preliminarmente inviategli da detto consumatore.

Con pronuncia del 22 settembre 2022, in causa C-215, la Corte di giustizia UE ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che:

"essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale relativo all'accertamento del carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, il consumatore di cui trattasi deve, in caso di adempimento in via stragiudiziale delle sue richieste, farsi carico delle proprie spese, purché il giudice adito tenga imperativamente conto dell'eventuale malafede del professionista interessato e, se del caso, condanni quest'ultimo al pagamento delle spese relative al procedimento giurisdizionale che tale consumatore ha dovuto avviare per far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13".