Giurisdizione nelle controversie in tema di diniego della proposta di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo

07 Ottobre 2022

Le controversie in materia tema di diniego da parte del Fisco alla proposta di c.d. “transazione fiscale” in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo continuano con l'entrata in vigore del Codice della crisi a non appartenere alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2021 hanno più volte stabilito che le controversie in tema di diniego da parte del Fisco alla proposta di c.d. “transazione fiscale” in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ( “fallimentare”) e non di quello tributario. Questa conclusione è da ritenersi applicabile anche con l'entrata in vigore del Codice della Crisi?

La risposta è da ritenersi affermativa.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la recentissima pronuncia n. 21835 dell'11 luglio 2022, hanno ribadito l'indirizzo consolidato e più volte espresso in precedenza sulla base di una serie di argomentazioni che sono da considerarsi pienamente valide anche se l'istituto è oggi regolamentato dagli artt. 63 ( “Transazione su crediti tributari e contributivi”) e 88 ( “ Trattamento dei crediti tributari e contributivi”) del D.lgs. n. 14/2019 in luogo dell'art. 182 ter l. fall..

Le motivazioni sono le seguenti:

a) la proposta di “transazione fiscale” deve essere obbligatoriamente compresa nel piano di concordato preventivo o conclusa nell'alveo di un accordo di ristrutturazione dei debiti; non è ammesso altro strumento tramite cui avanzare la proposta in parola;

b) la disciplina speciale prevista dalla legge fallimentare e ora dal Codice della crisi ha un chiaro obiettivo e cioè quello di superare la crisi dell'impresa e ciò indipendentemente dalla natura giuridica dei crediti per i quali viene presentata. Tale finalità è stata dunque valutata unitamente ed eccezionalmente con il principio dell'indisponibilità del credito tributario. Proprio in tale ottica, è previsto un raccordo tra la disciplina fallimentare ( e ora del Codice della crisi) e quella fiscale tramite l'art. 90 D.P.R. n. 602/1973 ;

c) nessun rilievo ha di conseguenza l'art. 19 D.lgs. n. 546/1992 che, occupandosi di controversie davanti al giudice tributario relative alla revoca o al diniego di agevolazioni ovvero ancora al rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari, non può applicarsi ad una proposta di carattere negoziale quale è la “transazione fiscale”;

d) infine, la proposta di “transazione fiscale” si esprime tramite un procedimento che segue nei tempi, nei modi e nelle garanzie quelle proprie di un atto soggetto ad omologa del Tribunale.

Da qui la conclusione che le controversie in materia continuano a non appartenere alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

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