Ammissibile il ricorso avverso una mera proposta di esclusione
07 Ottobre 2022
Il caso. La vicenda in commento trae origine dall'impugnazione da parte di una società della nota con cui il Comune le aveva comunicato la proposta di escluderla dalla gara per l'affidamento di servizi, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.
Tale esclusione era fondata sull'accertamento a carico dell'operatore economico del mancato adempimento di obblighi tributari per un importo superiore a quello di cui all'art. 48-bis, del d.P.R. n. 602/1973. In particolare, a seguito di un approfondimento istruttorio, era emerso che la società era stata destinataria di tre avvisi di accertamento, dell'atto di recupero, dell'irrogazione delle relative sanzioni e della relativa cartella di pagamento, atti che la stessa aveva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria ottenendone l'annullamento.
Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, allo stato pendente. Ciononostante, la stazione appaltante aveva formulato la suddetta proposta di esclusione considerato lo stato di pendenza del relativo giudizio a seguito dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.
La soluzione. Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso ancorché volto a censurare una proposta di esclusione. Dagli atti del giudizio, infatti, è emersa l'avvenuta adozione dell'esclusione definitiva o quanto meno l'intendimento della stazione appaltante di ritenere la proposta di esclusione formulata dalla Commissione alla stregua di un definitivo atto di esclusione.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Sul punto, la sentenza illustra la ratio dell'art. 80, comma 4 del d.lgs. 50 del 2016 evidenziando come tale norma si focalizzi specificamente sulla dimostrazione da parte della stazione appaltante della sussistenza a carico del partecipante di “gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali”.
Ebbene, nel caso in esame, secondo quanto affermato dal Tar Molise, non è emerso alcun elemento atto a concretizzare una grave violazione da parte dell'impresa degli obblighi fiscali e contributivi tenuto conto che tutti gli atti fondativi delle pretese impositive dell'Agenzia delle Entrate sono stati annullati con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva.
L'immediata esecutività delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie, infatti, da un lato, impone di ritenere privi di rilievo giuridico gli atti dell'Agenzia delle Entrate annullati almeno fino a quando non intervenga una pronuncia di segno contrario; dall'altro lato, impedisce di annettere rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, alla mera circostanza fattuale della pendenza dell'impugnazione avverso la sentenza di annullamento degli stessi atti impositivi.
Per concludere, il Collegio ha affermato il principio secondo cui il tenore dell'art. 80, comma 4, quinto periodo del d. lgs n. 50/2016, non suscettibile di interpretazioni analogiche perché concernente una causa d'esclusione, si riferisce inequivocabilmente alle gravi violazioni fiscali e contributive comprovate da atti impositivi che, tempestivamente impugnati o meno, risultino, nel periodo rilevante per la partecipazione alla gara, ancora giuridicamente validi ed efficaci. E tali evidentemente non sono gli atti impositivi già annullati – come nel caso in commento – da una sentenza immediatamente esecutiva, ancorché non definitiva, del Giudice Tributario.
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