Grave illecito professionale: fanno fede i certificati di regolare esecuzione del RUP

Davide Cicu
12 Ottobre 2022

È irrilevante, ai fini della sussistenza di un grave illecito professionale, una nota di tenore contrastante rispetto ai certificati di regolare esecuzione rilasciati dal RUP, emessa da funzionari non aventi titolo a pronunciarsi in ordine alla regolarità dell'esecuzione dell'appalto e altresì.

Le doglianze di parte Ricorrente. Nell'ambito di una procedura per l'affidamento in “concessione del servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri, e gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete” di un Comune, un operatore economico formulava alla Stazione Appaltante una richiesta di esclusione della società aggiudicatrice.

Infatti, secondo le prospettazioni dell'impresa seconda classificata, con riguardo al requisito tecnico-operativo che prevedeva una “esperienza significativa almeno triennale nella prestazione di servizi analoghi in favore di enti pubblici o privati, da comprovarsi mediante l'elenco, con la gestione di almeno 350 stalli annui e almeno 16 parcometri”, l'Aggiudicataria, con contratto di avvalimento, si sarebbe avvalsa di altra impresa cha sarebbe risultata inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti con altro Comune. Inoltre, tale circostanza non sarebbe stata dichiarata in sede di partecipazione alla gara pubblica e quindi avrebbe dovuto determinare l'esclusione dell'operatore economico per falsa dichiarazione. Di conseguenza, sarebbe stata violato ovvero falsamente applicato dall'Ente appaltante l'art. 80, comma 5, lett. f-bis, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Ebbene, dopo che l'Ente Appaltante ha respinto la richiesta dell'impresa, l'impresa non aggiudicataria ha impugnato innanzi al TAR Competente, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della controinteressata.

L'istruttoria documentale. La Ricorrente fonderebbe le proprie contestazioni sul contenuto di una nota amministrativa, adottata da Amministrazione diversa dalla Stazione Appaltante, in cui sarebbe stato specificato che l'Impresa ausiliaria sarebbe stata inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali di un servizio analogo a quello in oggetto.

Tuttavia, nel corso del processo, è stato accertato che tale nota venne sottoscritta in maniera congiunta dal funzionario tecnico e dal Capo Sezione del Servizio Tributi e Patrimonio dell'Amministrazione, che per loro stessa ammissione non erano i responsabili dell'appalto e quindi non avrebbero avuto il potere di accertare la regolare esecuzione del servizio. Nel caso di specie, tale ultimo compito era stato affidato al R.U.P., identificato nel Comandante del Corpo di Polizia Municipale, che invece rilasciò alla predetta società ausiliaria ben due certificati di regolare esecuzioni.

In altre parole, la nota in questione, provenendo da soggetti privi della responsabilità in ordine all'esecuzione dell'appalto, non poteva assumere alcun rilievo in ordine all'avvenuta regolare (o meno) effettuazione della prestazione da parte dell'appaltatore, tanto più che la citata nota aveva un contenuto divergente rispetto alle certificazioni di regolare esecuzione emanate dal R.U.P.

L'infondatezza del ricorso. Da quanto rilevato in precedenza, il TAR ha di conseguenza accertato che nessuna inadempienza contrattuale, avente rilievo ai fini della partecipazione a una gara d'appalto, era stata addebitata all'ausiliaria dell'aggiudicataria, non rilevando in senso contrario il contenuto della nota del predetto Comune, in quanto, come già sottolineato in precedenza, emessa da funzionari non aventi titolo a pronunciarsi in ordine alla regolarità dell'esecuzione dell'appalto e altresì di tenore contrastante rispetto ai certificati di regolare esecuzione rilasciati dal R.U.P.

In aggiunta, il TAR ha pure osservato che «neppure può assumersi come indice rivelatore di inadempimento dell'Aggiudicataria la circostanza dell'avvenuta rateizzazione del pagamento dei canoni arretrati e della rivisitazione delle condizioni contrattuali con il Comune, poiché tale esigenza è conseguita soprattutto alle difficoltà legate al periodo Covid, visto che la gran parte dei debiti risale ai periodi novembre-dicembre 2019 e gennaio-marzo 2020». Di conseguenza, «L'assenza di gravi illeciti professionali in capo all'ausiliaria rende insussistente, da un punto di vista fattuale, la contestazione rivolta ad essa e all'Aggiudicataria di aver reso false dichiarazioni in ordine al possesso del requisito dell'esperienza significativa nella prestazione di servizi analoghi. Da ciò discende l'infondatezza di tutte le censure formulate attraverso il ricorso oggetto di scrutinio, per la non veridicità delle circostanze poste a fondamento dello stesso».

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