Sulla conservazione generalizzata e indiscriminata, da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico

La Redazione
22 Settembre 2022

La conservazione generalizzata e indiscriminata, da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico per un anno a decorrere dal giorno della registrazione non è autorizzata, a titolo preventivo, per finalità di contrasto dei reati di abuso di mercato, di cui fa parte l'abuso di informazioni privilegiate. Un giudice nazionale non può inoltre limitare nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità di una legislazione nazionale che prevede una conservazione del genere.
A carico di VD e di SR sono stati avviati procedimenti penali in Francia per i reati di abuso di informazioni privilegiate, abuso secondario di informazioni privilegiate, favoreggiamento, corruzione e riciclaggio. Tali procedimenti prendevano le mosse da dati personali provenienti da chiamate telefoniche effettuate da VD e da SR, generati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica, che erano stati comunicati al giudice istruttore da parte dell'Autorité des marchés financiers (Autorità dei mercati finanziari) (AMF) a seguito di un'indagine condotta da quest'ultima. VD e SR hanno impugnato due sentenze della Corte d'appello di Parigi dinanzi alla Corte di cassazione (Francia), invocando la giurisprudenza della Corte per contestare il fatto che, per procedere alla raccolta di detti dati, l'AMF si fosse basata su disposizioni nazionali che, da un lato, non sarebbero state conformi al diritto dell'Unione, in quanto prevedevano una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati di connessione, e, dall'altro, non avrebbero stabilito alcun limite al potere degli inquirenti dell'AMF di richiedere i dati conservati. Con la sua domanda proposta in via pregiudiziale, la Corte di cassazione chiede alla Corte, in sostanza, come possano conciliarsi le disposizioni pertinenti della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, lette alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), con quelle risultanti dalla direttiva «abusi di mercato» 4 e dal regolamento sugli abusi di mercato 5, nell'ambito delle misure legislative nazionali che prevedono in capo agli operatori di servizi di comunicazione elettronica, a titolo preventivo, per finalità di contrasto dei reati di abuso di mercato, di cui fa parte l'abuso di informazioni privilegiate, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico per un anno a decorrere dal giorno della registrazione. Nell'ipotesi in cui la normativa nazionale in questione dovesse rivelarsi non conforme al diritto dell'Unione, il giudice del rinvio si interroga sul mantenimento provvisorio degli effetti di tale normativa, in modo da evitare un'incertezza del diritto e da consentire che i dati conservati sulla base di tale normativa possano essere utilizzati ai fini dell'accertamento e del perseguimento dell'abuso di informazioni privilegiate.Con la sua sentenza odierna la Corte di giustizia constata, in primo luogo, che né la direttiva «abusi di mercato» né il regolamento sugli abusi di mercato possono costituire il fondamento giuridico di un obbligo generale di conservazione delle registrazioni di dati relativi al traffico detenuti dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica ai fini dell'esercizio dei poteri conferiti alle autorità competenti in materia finanziaria in forza di tali atti. In secondo luogo, la Corte ricorda che la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche costituisce l'atto di riferimento in materia di conservazione e, più in generale, di trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale direttiva disciplina dunque anche le registrazioni dei dati relativi al traffico detenute dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica che le autorità competenti in materia finanziaria, ai sensi della direttiva «abusi di mercato» e del regolamento sugli abusi di mercato, possono richiedere loro. Pertanto, la liceità del trattamento delle registrazioni conservate dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica deve essere valutata alla luce delle condizioni previste dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, quale interpretata dalla Corte.La Corte dichiara quindi che la direttiva «abusi di mercato» e il regolamento sugli abusi di mercato, letti in combinato disposto con la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e alla luce della Carta, non autorizzano una conservazione generalizzata e indiscriminata, da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico, per un anno a decorrere dal giorno della registrazione, per finalità di contrasto dei reati di abuso di mercato, di cui fa parte l'abuso di informazioni privilegiate. In terzo luogo, la Corte conferma la sua giurisprudenza secondo la quale il diritto dell'Unione osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità, in forza del diritto nazionale, nei confronti di una normativa nazionale che impone agli operatori di servizi di comunicazione elettronica una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, a causa dell'incompatibilità di tale normativa con la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Ciò premesso, la Corte ricorda che l'ammissibilità degli elementi di prova ottenuti attraverso una simile conservazione rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell'ambito del diritto nazionale, fatto salvo il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività. Quest'ultimo principio impone al giudice penale nazionale di escludere informazioni ed elementi di prova che siano stati ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indiscriminata incompatibile con il diritto dell'Unione qualora gli interessati non siano in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni in merito a tali informazioni e a tali elementi di prova, riconducibili a una materia estranea alla conoscenza dei giudici e idonei a influire in maniera preponderante sulla valutazione dei fatti. IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.