Procedure concorsuali: credito IVA dei professionisti compensabile con i debiti tributari vero il fallito
21 Ottobre 2022
L'istante, una società sottoposta ad amministrazione straordinaria, chiedeva chiarimenti in merito all' «applicazione dell'istituto della compensazione tributaria tra debiti e crediti sorti dopo la dichiarazione di insolvenza, ma riferiti ad attività del fallito "trascinata" successivamente a tale evento, in ragione dell'esigenza di chiarire come l'attività del soggetto fallito "trascinata" dopo la sentenza di fallimento debba intendersi sia con riferimento alle operazioni attive che con riferimento alle operazioni passive ai fini IVA». L'Agenzia delle Entrate afferma che la procedura concorsuale può detrarre il credito IVA indicato nelle fatture emesse dai professionisti in sede di riparto. Tale credito - una volta correttamente rideterminato nella sua misura - può essere compensato con i debiti tributari antecedenti della procedura. In alternativa, sussiste comunque la facoltà di richiedere il rimborso IVA al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 30 d.P.R. n. 633/1972. Con riguardo alla compensabilità dell'IVA, l'Agenzia delle Entrate precisa che, a norma dell'art. 56 l. fall. - applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria - i creditori hanno diritto di compensare debiti e crediti verso il fallito, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. La compensazione contemplata dalla norma opera se eccepita solo per le posizioni debitorie "generate" in un momento antecedente alla data di apertura della procedura concorsuale. Pertanto, affinché possa operare la compensazione agli effetti del citato articolo, deve sussistere l'anteriorità rispetto alla data di apertura della procedura concorsuale del fatto genetico dei rispettivi debiti e crediti ed il rapporto di reciprocità tra le contrapposte obbligazioni. Non ha invece rilevanza il momento in cui l'effetto compensativo si produce, né che il credito vantato dal fallito sia divenuto liquido ed esigibile successivamente all'apertura della procedura. |