Soggetti incaricati della revisione legale e domanda di apertura della liquidazione giudiziale
21 Ottobre 2022
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è legittimato a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale? L'art. 37 CCI prevede che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta, tra gli altri, con ricorso degli organi e delle autorità che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa. Ci si domanda se tra gli organi di controllo vada incluso il soggetto incaricato della revisione legale. Nelle società per azioni la revisione legale, salvo nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può essere esercitata dal collegio sindacale. In tal caso non vi sono dubbi che il collegio è legittimato a presentate istanza di liquidazione giudiziale in quanto organo di controllo. Nel caso che, per scelta o per obbligo, la funzione di revisione sia affidata ad un organo esterno si è del parere che questo non abbia tale legittimazione in quanto il codice della crisi tende a distinguere la figura di sindaco e revisore. Ad esempio, l'art. 17, comma 5, CCI, in tema di composizione negoziata della crisi, prevede che l'esperto, quando lo reputa necessario assume informazioni “dall'organo di controllo e dal revisore legale” distinguendo quindi la figura del revisore da quella che esercita le funzioni di controllo ovvero il collegio sindacale. Ancora la Corte di Cassazione nella Relazione sulla normativa sul nuovo codice della crisi, con riferimento all'obbligo della segnalazione dell'organo di controllo societario di cui all'art. 25 octies CCI, specifica che la segnalazione debba essere fatta per iscritto dal o dai sindaci senza fare espresso riferimento al revisore contabile, che parrebbero esclusi da tale obbligo in quanto privi dello status di organo di controllo. Particolarmente delicata appare la situazione nelle SRL nel caso in cui sia la funzione di controllo della gestione (art. 2403 c.c.) che la funzione di revisione legale dei conti (art. 14 D.Lgs. 39/2010) siano attribuite ad un unico soggetto definito con l'espressione “organo di controllo o revisore”. Nel caso in cui il soggetto sia individuato nel revisore si è del parere che, avendo l'atto costitutivo ad esso assegnato anche la funzione di organo di controllo, ciò valga ad attribuirgli la legittimazione a presentare ricorso per la domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37 CCI. |