Il vincolo di aggiudicazione opera nei confronti delle imprese collegate senza specifico onere motivazionale nella legge di gara

Antonio Persico
31 Ottobre 2022

Il Consiglio di Stato ha chiarito quale sia la ratio sottostante alla previsione del vincolo di aggiudicazione, affrontando nello specifico il profilo dell'operatività del vincolo nei confronti delle imprese collegate.

La vicenda contenziosa nasce dall'impugnativa proposta dalla società prima in graduatoria per l'aggiudicazione di alcuni lotti della gara relativa all'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le strutture dell'A.S.L. di Foggia. In particolare, la ricorrente aveva agito avverso l'annullamento di ufficio dell'aggiudicazione da parte della stazione appaltante, avvenuto in applicazione del vincolo di aggiudicazione stabilito dal disciplinare di gara. Risultava sul punto che la ricorrente era società collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. ad altra società, aggiudicataria di tre diversi lotti di cui alla medesima gara. L'appello s'incentra sull'interpretazione e applicazione dell'art. 51, co. 3, del d. lgs. n. 50 del 2016.

Ritiene il Collegio, in accordo con la precedente giurisprudenza, che tale norma lasci alla discrezionalità della stazione appaltante sia l'an del vincolo di aggiudicazione, sia il quomodo dello stesso, nello specifico in relazione alla scelta di estendere o meno tale vincolo anche alle società che formano un unico centro decisionale. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, quindi, il vincolo di aggiudicazione ben può estendersi a un gruppo di imprese o comunque ad imprese legate da un collegamento societario o riferibili ad un unico centro decisionale, senza che ciò implichi l'attribuzione alla singola stazione appaltante di poteri antitrust.

La ratio della previsione legislativa, infatti, non è solo quella di assicurare sul versante contabilistico il migliore e più efficiente approvvigionamento di beni e servizi dell'amministrazione, ma altresì quella di creare artificialmente le condizioni di concorrenza laddove esse non si sarebbero naturalmente esplicate, in ottica proconcorrenziale.

A fronte della contestazione avanzata dall'appellante, secondo cui il gruppo di imprese deve essere posto in condizione di conoscere preventivamente l'ambito di operatività del vincolo, al fine della decisione sulla presentazione o meno dell'offerta, il Collegio ritiene che, non essendovi alcun elemento per affermare che, fra le due possibili finalità del vincolo di aggiudicazione, quella proconcorrenziale sia secondaria o solo eventuale, non è richiesto l'assolvimento di uno specifico onere motivazionale nella legge di gara. Al contrario, siffatto onere sussiste nella diversa ipotesi, in cui la stazione appaltante si ponga solo il problema di evitare una concentrazione di impegni negoziali a carico della stessa organizzazione aziendale e pertanto ritenga (precisandolo espressamente) di rendere inoperativo il vincolo di destinazione nei confronti di imprese formalmente diverse ma in situazione di collegamento.

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