Decreto Legge - 31/05/2021 - n. 77 art. 4 - (Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)(Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia [e del Tavolo permanente], la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome1. 2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo: a) supporta la Cabina di regia nell'esercizio delle sue funzioni 2; b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 3; b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia 4; c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis) 5; d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi 6; e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12; f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44. 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16 7. [1] Comma modificato dall'articolo 36-ter, comma 2, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 e successivamente dall'articolo 1, comma 4, lettera d), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [2] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera d), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [3] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 4, lettera d), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [4] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 4, lettera d), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [5] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera d), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [6] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione. [7] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione. InquadramentoIl decreto-legge detta, nella sua prima parte, disposizioni in materia di governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, descrivendo un sistema articolato su distinti livelli. Vengono definiti i diversi ruoli strategici ricoperti dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le modalità di dialogo con le autorità europee. Nella seconda parte del decreto vengono previste una serie di misure di semplificazione che incidono sui settori più sensibili toccati dagli assi del PNRR e che mirano a favorirne la completa realizzazione. L'art. 1 reca le definizioni che vengono adottate nella prima parte del decreto. L'art. 2 prevede che al vertice del sistema di governance è collocata una Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e a composizione variabile, a cui partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi, i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale, nonché i Presidenti di Regioni e delle Province autonome (con la precisazione che in quest'ultimo caso alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri). Il Presidente del Consiglio dei Ministri può in ogni caso delegare ad un Ministro o ad un Sottosegretario di Stato lo svolgimento di specifiche attività. In sintesi, la Cabina di regia esercita le seguenti funzioni: elabora gli indirizzi e linee guida, effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti, effettua il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi, riferisce alle Camere, trasmettendo una relazione semestrale (la relazione è trasmessa, per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche alla Conferenza unificata). Inoltre, la Cabina di regia promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (su cui v. infra) e promuove attività di informazione e comunicazione coerente con l'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. Al fine di assicurare un costante dialogo con le parti sociali l'art. 3 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Al Tavolo permanente partecipano i rappresentanti dei diversi livelli di governo centrale e territoriale (e dei rispettivi organismi associativi: ANCI, UPI), i rappresentanti delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile. I componenti sono scelti secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR; può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia PNRR e al Servizio centrale del MEF per il PNRR ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR. L'art. 4 prevede che, a supporto della Cabina di regia e del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, è istituita con dpcm una struttura con funzioni di segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non assoggettata al regime dello spoil system, che opera fino al completamento del PNRR in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo. Alla segreteria tecnica è assegnato un contingente di personale, individuato tra il personale delle pubbliche amministrazioni, di società pubbliche, nonché, previa procedura comparativa, tra esperti estranei alla pubblica amministrazione. La segreteria tecnica supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni, assicura alla medesima Cabina di regia un costante flusso informativo circa gli esiti dell'attività di monitoraggio demandata al MEF, individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR presso il MEF, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto della tempistica programmata e ad eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi, segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi ed istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso. BibliografiaCaringella, Codice dei contratti pubblici, Milano, 2021; Caringella, Giustiniani, Mantini, I contratti pubblici, Roma, 2021; F. Caringella, Manuale ragionato di diritto amministrativo, III ed., Roma, 2021, Roma; Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Parte Generale e Speciale, XV edizione, Roma, 2022. |