Sulla preferibilità del ricorso al PPP rispetto alla adesione convenzione Consip
04 Novembre 2022
Il caso. Una società titolare di una Convenzione quadro Consip impugnava la deliberazione di una Amministrazione comunale che, accogliendo una proposta spontanea di project financing pervenuta da una Società operante nel settore all'affidamento in concessione di servizi energetici e tecnologici degli edifici pubblici, individuava altresì la suddetta società quale proponente promotore della suddetta proposta di project financing. Il tutto in luogo dell'adesione alla Convenzione quadro vigente e attiva.
La ricorrente, in estrema sintesi, deduceva l'illegittimità degli atti gravati sul rilievo di fondo che il Comune avrebbe omesso una motivata e necessaria valutazione in ordine alla preferibilità del ricorso al PPP rispetto alla vigente convenzione Consip: la decisione del Comune di non avvalersi della Convenzione ma di procedere autonomamente all'acquisizione di servizi riconducibili a quelli della medesima Convenzione dovrebbe ritenersi ex se illegittima per violazione della normativa generale (art. 3 l. n. 241/1990 e ss.mm.) e speciale (cfr. art. 26, l. n. 488/1999, art. 1, comma 449, l. n. 296/2006, art. 58, l. n. 388/2000, art. 1, d.l. n. 95/2012 e art. 9 d.l. n. 66/2014).
La decisione del TAR. Il TAR, nel rigettare il ricorso della Società titolare della Convenzione Consip, ha ritenuto non convincente il richiamo al presunto favor delle norme vigenti per le convenzioni della Consip, anche quando la relativa adesione, come nel caso di specie, non sia obbligatoria.
Ha chiarito la giurisprudenza amministrativa che dai parametri normativi invocati non può farsi discendere uno stretto rapporto da regola (il ricorso alle convenzioni Consip) ad eccezione (l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica), ma, semmai, solo “una peculiare presunzione di convenienza” delle convenzioni in parola, alla quale “corrisponde pertanto, per le Amministrazioni, una sorta di regola di azione” (Cons. di Stato, n. 2194/2015) che comporta solo di motivare le relative scelte, facendole precedere da adeguata istruttoria (cfr. T.A.R. Sicilia, n. 2033/2017).
Per le amministrazioni comunali non vige un obbligo di aderire “agli strumenti di acquisto della centrale di committenza nazionale, neppure ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito con l. n. 135/2012 (che invece fissa, per l'approvvigionamento di alcuni beni appartenenti a specifiche categorie merceologiche, tra cui l'energia elettrica, l'obbligo di adesione alle convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip, fatto salvo il conseguimento di prezzi inferiori di almeno il 3% attraverso autonome procedure ad evidenza pubblica). Anche l'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo - qualità delle convenzioni Consip (sancito dal citato art. 1 comma 449) attiene ai profili contenutistici di gara e non alla possibilità stessa di indire una procedura autonoma” (cfr. T.A.R. Piemonte, n. 628/2022).
Appare, allora, largamente depotenziato quel vincolo che si riterrebbe rigorosamente impresso dall'ordinamento sulla scelta del comune tra la convenzione e il modello procedimentale del project financing: dal quadro normativo emerge tutt'al più una presunzione semplice di convenienza della convenzione, superabile attraverso un adeguato iter motivazionale e istruttorio che metta in luce la maggior rispondenza della proposta di project all'interesse pubblico.
A tale ultimo riguardo la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che nell'esplicitare la scelta preferenziale per il PPP, l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità, anche tecnica, cosicché il sindacato giurisdizionale sul punto è l'imitato al rilievo di macroscopici errori di valutazione o palesi errori di fatto (T.A.R. Lazio, n. 5781/2018).
Ciò posto in termini generali, il TAR ha rilevato che, nel caso di specie, l'Amministrazione ha correttamente gestito la procedura, addivenendo ad una scelta finale (di preferenza della proposta spontanea rispetto a quella del titolare della Convenzione Consip) coerente con il risultato dell'istruttoria che risulta essere sufficientemente approfondita e adeguata alla fase della procedura. |