Ambito di applicabilità del principio di consumazione dell'impugnazione

Redazione Scientifica
07 Novembre 2022

Il principio consumazione dell'impugnazione non opera finché il primo appello non è dichiarato inammissibile o improcedibile e non sono decorsi i termini di proposizione del secondo appello.

Il collegio ha affrontato la questione relativa all'applicazione del principio della consumazione dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 358 c.p.c., con riferimento all'ipotesi in cui l'appellante notifichi un secondo appello, quando aveva già notificato un primo appello, che era stato, però, depositato oltre il termine di 30 giorni. In particolare, il secondo appello era stato notificato mentre era ancora in corso il termine lungo di impugnazione, ma era già scaduto il termine di deposito del primo appello.

Il collegio ha ritenuto irrilevante stabilire la portata del principio di consumazione dell'impugnazione, laddove il termine di proposizione del secondo appello sia irrimediabilmente decorso. Infatti l'appello non può essere riproposto, se dichiarato inammissibile o improcedibile, anche se non sono decorsi i termini per la sua “proposizione”.

Il principio in esame comporta che l'impugnazione ritualmente proposta preclude alla parte di formulare successivamente altri profili di gravame o di riproporre le stesse censure, mediante un nuovo atto di impugnazione, anche se il relativo termine non sia ancora scaduto. L'unica eccezione è il caso in cui il primo atto di impugnazione notificato presenti eventuali vizi di carattere formale e/o processuale, che lo rendano inammissibile o improcedibile, per cui sarebbe oggettivamente inidoneo a consumare il diritto di impugnazione. Pertanto, in tale ipotesi è possibile proporre una nuova impugnazione sostitutiva della precedente, a condizione che nel frattempo non sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima impugnazione proposta e il secondo appello risulti tempestivo, ossia non sia decorso il termine di proposizione.

Sul punto il collegio ha ritenuto irrilevante stabilire la portata del principio di consumazione dell'impugnazione, laddove il termine di proposizione del secondo appello sia irrimediabilmente decorso; nel richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e amministrativa, il collegio ha rilevato che nel giudizio amministrativo per “proposizione” dell'appello deve intendersi sia la notificazione che il conseguente deposito, presso la segreteria del giudice, solo successivamente al quale si determina la litispendenza.

Pertanto, come nel caso di specie, anche se al momento della notifica e del deposito del secondo appello non era decorso né il termine lungo dell'appello, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, né il termine breve decorrente dalla notifica del primo appello, ma era scaduto il termine di deposito del primo appello, l'appellante decade dalla possibilità di proporre un secondo appello.

Il Collegio ha quindi ritenuto che la notifica di un primo appello faccia decorrere, per la parte notificante, non solo il termine di appello nei confronti delle altre parti e di quella già destinataria del primo appello, ma anche il termine di deposito dell'appello, imposto a pena di decadenza con norma di ordine pubblico processuale, che tutela anche l'interesse del destinatario dell'appello conoscere sapere con certezza entro che termine l'appello può essere depositato.

Quindi la parte che notifica un appello non può scegliere liberamente di non depositare l'appello e notificarne un altro dopo la scadenza del termine di deposito del primo appello, perché si neutralizzerebbe il termine di decadenza di deposito. La facoltà riconosciuta alla parte di notificare un secondo appello per rimediare a errori del primo, deve intendersi circoscritta entro tutti i termini di decadenza: il secondo appello deve essere notificato non solo prima della scadenza del termine, lungo e breve, di notifica dell'appello, ma anche prima della scadenza del termine di deposito del primo appello.

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