Illegittimità del provvedimento per vizi procedurali e risarcibilità del danno
07 Novembre 2022
Il Giudice amministrativo torna a statuire, con la pronuncia in oggetto, sull'onere probatorio posto a carico del ricorrente che mira ad ottenere il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo. Nell'ipotesi in cui la patologia dell'atto si sostanzi esclusivamente in vizi formali, questa non basta ai fini del ristoro; è infatti necessario dimostrare la spettanza del bene della vita collegato all'esercizio dei pubblici poteri.
Nel caso di specie, si trattava dei provvedimenti di sospensione, revoca e conferma della revoca dell'accreditamento provvisorio di tutte le sedi operative dell'ente ricorrente, con conseguente sospensione del finanziamento di attività di orientamento e formazione professionale. Il giudice di prime cure aveva annullato i suddetti atti, per vizi che attengono all'iter procedurale e motivazionale, senza tuttavia accogliere i motivi di ricorso con cui si contestavano le illegittimità di natura sostanziale, nonché la domanda risarcitoria, oggetto di gravame.
A parere del ricorrente, l'illegittima sospensione e revoca dell'accreditamento avrebbero comportato un danno per mancato esercizio delle attività autorizzate, da risarcire almeno a titolo di perdita di chance.
In una simile ipotesi, secondo il giudicante, la spettanza del bene della vita può essere dimostrata in giudizio soltanto attraverso un riesercizio del potere da parte dell'amministrazione, che elimini il vizio formale da cui il provvedimento è affetto. Diversamente, qualora la parte ricorrente non raggiunga la prova del probabile esito favorevole della riedizione del potere pubblico, non sarà possibile riconoscergli una situazione soggettiva giuridicamente tutelata ed il relativo ristoro.
L'annullamento nulla ha disposto sui profili sostanziali degli atti impugnati, e pertanto non ha confermato il diritto del privato a proseguire la propria attività, in quanto gli aspetti patologici di carattere formale possono essere emendati senza tuttavia modificare l'esito finale dell'attività amministrativa. Come definito dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, elemento imprescindibile della responsabilità da fatto illecito della pubblica amministrazione è l'ingiustizia del danno, assente nel caso di vizi solo formali e di correttezza sostanziale del provvedimento impugnato.
Si parla di danno ingiusto quando l'agere amministrativo lede un interesse legittimo al raggiungimento o alla conservazione del bene della vita. E' quindi onere del ricorrente provare l'erroneità o infondatezza delle motivazioni che hanno spinto parte resistente ad adottare i provvedimenti oggetto di contestazione.
L'eventuale risarcimento deve limitarsi al nocumento patìto a causa dell'adozione dell'atto e fino alla sospensione dell'efficacia dello stesso, dovendosi dimostrare il nesso causale tra i provvedimenti annullati e il danno richiesto.
Infine, il danno da perdita di chance è correlato alla definitiva perdita della possibilità di ottenere un risultato fausto, e non può sussistere nel caso di procedimenti ripetibili come quello in esame. La chance è stata elaborata per quelle fattispecie in cui non è possibile accertare astrattamente se, in assenza dell'illecito, si sarebbe verificato l'esito vantaggioso. |