L'eccezione di compensazione in sede di ottemperanza
07 Novembre 2022
La vicenda da cui trae origine la sentenza in esame concerne la richiesta di esecuzione, da parte ricorrente, del giudicato formatosi sulla sentenza, per quanto riguarda le spese di lite, la nomina di un Commissario ad acta, nel caso di persistente inadempimento, e la condanna al risarcimento di tutti i danni a causa del ritardo ingiustificato nell'attuazione della sentenza.
Il Tribunale non ha accolto l'eccezione di cessazione della materia del contendere del giudizio, sollevata dal Comune, per estinzione per compensazione del credito azionato in giudizio con il debito della ricorrente per tributi locali.
La compensazione opposta in sede di ottemperanza incide, in via postuma, sull'oggetto del giudizio, già definito con il ricorso introduttivo, non rientrando nella cognizione del giudice di ottemperanza ogni altro accertamento diverso da quanto statuito in sentenza; ogni valutazione sulla pretesa sostanziale dedotta in giudizio compete in via esclusiva all'autorità giudiziaria investita della cognizione della controversia.
Il Collegio, muovendo dall'esame di precedenti conformi della sezione, ha rilevato che il giudice dell'ottemperanza opera entro confini invalicabili delimitati dall'oggetto della controversia definita col giudicato; non può quindi essere riconosciuto un diritto o un onere nuovo ed ulteriore da quanto riconosciuto con la sentenza da attuare. L'amministrazione, pertanto, non può sospendere il pagamento di un proprio debito a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo perché il giudizio di ottemperanza non consente al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione.
Inoltre, atteso che il credito azionato in giudizio è divenuto irretrattabile per effetto del giudicato, in data anteriore all'entrata in vigore del Regolamento comunale che aveva previsto lo specifico istituto della compensazione d'ufficio, risulta parimenti infondata l'applicazione retroattiva del Regolamento comunale.
Invece, evidenziando una palese lesione delle prerogative difensive, il Collegio ha sostenuto la preclusione della possibilità di contestare in assenza di contraddittorio la sussistenza e la fondatezza della pretesa creditoria che l'Ente ha ritenuto di far valere in compensazione. Né, d'altro canto, può ritenersi che il grave vizio procedurale possa essere stato sanato per effetto della verifica postuma condotta a seguito della contestazione difensiva, con cui si censurava la mancata decisione dell'opposizione, trattandosi di verifica effettuata unilateralmente ed in assenza di contraddittorio. |