Istanza di delega della verificazione (art. 66).

Gabriele Carlotti

Inquadramento

L'art. 19 c.p.a prevede, tra l'altro, che il giudice possa farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori e che la verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche. Gli artt. 65 e 66 c.p.a. stabiliscono che la decisione sulla verificazione è sempre adottata dal collegio con ordinanza e che, con tale ordinanza, è individuato l'organismo che deve provvedervi. In particolare, l'ultimo periodo dell'art. 66, comma 1, c.p.a. dispone che il capo dell'organismo verificatore è il responsabile di tutte le operazioni e che il giudice può, tuttavia, autorizzare il capo dell'organismo verificatore a delegare le operazioni a un altro soggetto. Onde ottenere l'autorizzazione alla delega, il capo dell'organismo verificatore deve, pertanto, presentare un'apposita istanza al collegio, indicando la persona, munita delle necessarie competenze tecniche, che sia disponibile ad essere delegata per il compimento della verificazione.

Per i depositi del ricorso, di atti, di richieste alla segreteria, di atti degli ausiliari del giudice e di parti non rituali e per istanze ante causam, occorre utilizzare i moduli informatici in formato PDF, rinvenibili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, con le istruzioni per la compilazione.

Formula

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL ... [1]

SEZIONE ... [2]

ISTANZA [3] DI DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VERIFICAZIONE

Il sottoscritto, Sig./Dott. ... [4], nato a ... il ... (C.F. ... ), residente in ..., via/piazza ... n. ..., nella sua qualità di amministratore unico/legale rappresentante/presidente/direttore del ... [5], nominato organismo verificatore con l'ordinanza n. ... [6] del ..., in relazione al ricorso n. r.g. ... [7],

PROPOSTO DA

... [8],

CONTRO

Amministrazione/Ente/Autorità ... [9],

E NEI CONFRONTI DI

...,

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento ..., prot. n. ..., notificato in data ..., avente ad oggetto ... [10];

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso ... [11].

PREMESSO IN FATTO

che, con suddetta ordinanza collegiale, pronunciata fuori udienza e comunicata allo scrivente dalla Segreteria della Sezione in data ... [12], Codesto Ecc.mo Tribunale ha disposto una verificazione, avente per oggetto i seguenti quesiti ... [13];

che, come accennato, con la predetta ordinanza, è stato individuato, quale organismo verificatore, ... [14];

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il sottoscritto, pur essendo il «capo» (art. 66 c.p.a.) del suddetto organismo verificatore, nella qualità di ..., non è in grado di svolgere personalmente l'incarico affidato, a causa ... [15];

che, tuttavia, presta servizio presso il medesimo organismo verificatore, il Sig./Dott. ..., munito delle specifiche competenze tecniche necessarie e resosi disponibile allo svolgimento dell'incarico di verificazione, non sussistendo incompatibilità di sorta;

che, pertanto, il sottoscritto chiede di poter delegare il compimento delle operazioni al sunnominato Sig./Dott. ..., nato a ... il ... (C.F. ... ), residente in ..., via/piazza ... n. ..., nella sua qualità di ... [16];

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale autorizzare, ai sensi dell'art. 66, comma 1, c.p.a. e per i motivi sopra indicati, l'istanza di delega del compimento della verificazione sopra indicata al Sig./Dott. ... .

Confidando nell'accoglimento della istanza, si porgono deferenti ossequi.

DEPOSITO INFORMATICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [17].

Luogo e data ...

Firma ...

1. Va indicato il Tribunale amministrativo regionale avanti al quale pende la controversia e che ha nominato il verificatore. Tale Tribunale è anche competente a provvedere sulla istanza di delega della verificazione, eventualmente avanzata dal capo dell'organismo verificatore.

2. Nel caso di un tribunale amministrativo regionale articolato in più sezioni va indicata anche la sezione presso la quale è incardinato il giudizio.

3. L'istanza di delega del compimento della verificazione non è un atto di parte e, pertanto, non debbono essere rispettati i limiti dimensionali e le specifiche tecniche stabiliti con il d.P.C.S. n. 167/2016, come modificato dal d.P.C.S. n. 127/2017.

4. Vanno indicate le generalità del capo dell'organismo verificatore.

5. Va indicata l'esatta denominazione dell'organismo verificatore e il rapporto esistente tra detto organismo e il relativo capo.

6. Occorre indicare gli estremi identificativi dell'ordinanza con la quale è stata ordinata la verificazione.

7. Inserire il numero di registro generale del ricorso.

8. Inserire il nome del ricorrente.

9. A titolo esemplificativo, nel caso di Ministero, il ricorso sarà proposto contro il “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica” o della diversa Autorità indicata nello Statuto comunale; in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”.

10. Appare utile indicare altresì una breve descrizione dell'oggetto e del contenuto del provvedimento impugnato.

11. Indicare eventuali atti prodromici, preparatori o consequenziali di cui si chiede l'annullamento.

12. L'indicazione della data della comunicazione della segreteria può rilevante al fine di dimostrare, qualora occorra, l'epoca in cui si sia avuta conoscenza dell'incarico di verificatore.

13. Stabilisce il comma 1 dell'art. 66 c.p.a. che il giudice, nell'ordinanza con la quale sia stata disposta una verificazione, debba anche formulare i quesiti, oltre a fissare un termine per il compimento delle operazioni e per il deposito della relazione conclusiva.

14. Prevede il comma 2 dell'art. 19 c.p.a. che la verificazione deve essere affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche. Al riguardo si deve tener conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, c.p.a., secondo cui, ai fini del codice del processo amministrativo, per pubbliche amministrazioni, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.

15. Va specificata la ragione che giustifica la richiesta di autorizzazione alla delega dello svolgimento delle operazioni di verificazione.

16. Va indicata l'esatta denominazione dell'organismo verificatore e il ruolo rivestito dal soggetto proposto come delegato per la verificazione.

17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, del d.l. n. 168/2016, tutti gli adempimenti previsti dal Codice e dalle norme di attuazione inerenti ai giudizi introdotti con ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017, sono eseguiti con modalità telematiche, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previsto dal comma 1 del predetto art. 13 e recante le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico (attualmente si tratta del d.P.C.S. 28 luglio 2021, pubblicato nella G.U. 2 agosto 2021, n. 183). Ai fini del deposito telematico, si dovranno utilizzare gli appositi moduli rinvenibili sul sito: www.giustizia-amministrativa.it (in particolare, v. il Modulo Deposito per Ausiliari del Giudice e Parti non rituali/Atti, Tipologia: Altro).

Commento

Nell'istanza di delega dovrà essere, ovviamente, indicato il nome della persona fisica alla quale affidare lo svolgimento delle operazioni di verificazione; inoltre il soggetto indicato dovrà possedere le necessarie qualificazioni e, comunque, le competenze tecniche indispensabili per l'esecuzione dell'incarico delegato. La persona delegata non dovrà poi trovarsi in situazione di incompatibilità rispetto all'oggetto della controversia o alle parti di essa. Di norma, la persona delegata sarà un dipendente del medesimo organismo verificatore, sebbene ai fini della delega non sia imprescindibile l'esistenza di un rapporto di servizio tra il delegato e detto organismo.

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