Istanza per l'anticipo sul compenso del consulente tecnico (art. 67).

Gabriele Carlotti

Inquadramento

Il comma 3, lett. a), dell'art. 67 c.p.a. prevede che il collegio, con l'ordinanza con la quale sia stata disposta la consulenza tecnica, deve assegnare un termine anche per la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso. A differenza di quanto stabilito per il verificatore dall'art. 66, comma 3, c.p.a., la liquidazione di un anticipo sul compenso dovuto al consulente tecnico è, dunque, un obbligo per il collegio. Qualora il collegio non abbia provveduto in tal senso, il consulente tecnico può quindi chiedere la liquidazione di un anticipo, soprattutto quando la consulenza richieda l'effettuazione di accertamenti o di esami necessari allo svolgimento dell'incarico. Il collegio provvede sulla richiesta con ordinanza (sebbene si registrino casi di liquidazione dell'anticipo disposta con decreto presidenziale). L'anticipo, là dove concesso e versato, dovrà poi essere scomputato dal compenso finale complessivamente spettante al consulente tecnico. L'anticipo sul compenso sarà posto dal giudice provvisoriamente a carico di una delle parti. Se all'esito del giudizio la parte che abbia anticipato il compenso risulti vittoriosa, essa avrà diritto a ottenere, dalla parte soccombente, il rimborso di quanto versato (T.A.R. Ancona I, n. 86/2022), salvo differente determinazione del giudice in ordine al regolamento delle spese processuali del grado.

Per i depositi del ricorso, di atti, di richieste alla segreteria, di atti degli ausiliari del giudice e di parti non rituali e per istanze ante causam, occorre utilizzare i moduli informatici in formato PDF, rinvenibili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, con le istruzioni per la compilazione.

Formula

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL ... [1]

SEZIONE ... [2]

ISTANZA [3] PER L'ANTICIPO SUL COMPENSO DEL CONSULENTE TECNICO

Il sottoscritto, Sig./Dott. ... [4], nato a ... il ... (C.F. ... ), residente in ..., via/piazza ... n. ..., nella sua qualità di ... [5], nominato consulente tecnico con l'ordinanza n. ... [6] del ..., in relazione al ricorso n. r.g. ... [7],

PROPOSTO DA

... [8],

CONTRO

Amministrazione/Ente/Autorità ... [9],

E NEI CONFRONTI DI

...,

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento ..., prot. n. ..., notificato in data ..., avente ad oggetto ... [10];

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso ... [11].

PREMESSO IN DIRITTO

che, con la predetta ordinanza collegiale, pronunciata fuori udienza e comunicata dalla Segreteria della Sezione in data ... [12], Codesto Ecc.mo Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, avente per oggetto i seguenti quesiti ... [13];

che, con la predetta ordinanza, il sottoscritto è stato nominato consulente tecnico, dipendente pubblico/iscritto nell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale ordinario di ... ;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con la ricordata ordinanza con la quale è stata disposta la consulenza tecnica, non è stato prevista, siccome invece stabilito dall'art. 67, comma 3, lett. a), c.p.a., la corresponsione di alcun anticipo sul compenso del consulente tecnico;

che, tuttavia, le operazioni di consulenza comportano le seguenti spese: ... [14];

che tali spese sono indispensabili per lo svolgimento della consulenza tecnica e però esse, tenuto conto del loro non modesto importo, non possono essere sostenute dal sottoscritto;

che, pertanto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della istanza di liquidazione di un anticipo sul compenso finale spettante per la consulenza tecnica [15], anticipo che sarà scomputato da tale compenso;

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale liquidare, in favore del sottoscritto, un anticipo sul futuro compenso finale nella misura ritenuta congrua in relazione ai descritti oneri e, comunque, in misura non inferiore a ... [16].

DEPOSITO INFORMATICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [17].

Luogo e data ...

Firma ...

1. Va indicato il tribunale amministrativo regionale avanti al quale pende la causa e che ha nominato il consulente tecnico. L'art. 67, comma 3, lett. a), c.p.a. prevede, infatti, che il collegio, con l'ordinanza con la quale abbia disposto la consulenza tecnica, debba liquidare un anticipo al consulente nominato. Qualora il tribunale non abbia riconosciuto tale anticipo, il consulente tecnico potrà comunque di richiederlo, presentando un'apposita istanza in tal senso.

2. Nel caso di un tribunale amministrativo regionale articolato in più sezioni va indicata anche la sezione presso la quale è incardinato il giudizio.

3. L'istanza per l'anticipo sul compenso del consulente tecnico non è un atto di parte e, pertanto, non debbono essere rispettati i limiti dimensionali e le specifiche tecniche stabiliti con il d.P.C.S. n. 167/2016, come modificato dal d.P.C.S. 16 ottobre 2017, n. 127.

4. Vanno indicate le generalità del consulente tecnico.

5. Va indicata l'esatta qualificazione del consulente tecnico, ossia se dipendente pubblico o iscritto a un albo tenuto da un tribunale ordinario.

6. Occorre indicare gli estremi identificativi dell'ordinanza (o della sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2, c.p.a.) con la quale è stata disposta la consulenza tecnica.

7. Inserire il numero di registro generale del ricorso.

8. Inserire il nome del ricorrente.

9. A titolo esemplificativo, nel caso di Ministero, il ricorso sarà proposto contro il “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica” o della diversa Autorità indicata nello statuto comunale; in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”.

10. Appare utile indicare altresì una breve descrizione dell'oggetto e del contenuto del provvedimento impugnato.

11. Indicare eventuali atti prodromici, preparatori o consequenziali di cui si chiede l'annullamento.

12. L'indicazione della data della comunicazione della segreteria è rilevante al fine di dimostrare, qualora occorra, la data in cui si sia avuta conoscenza dell'incarico ricevuto dal consulente tecnico.

13. Stabilisce il comma 1 dell'art. 67 c.p.a. che il giudice, nell'ordinanza con la quale sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, debba anche formulare i quesiti, oltre a fissare il termine entro cui il consulente incaricato debba comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare il giuramento.

14. Debbono essere indicate le spese necessarie allo svolgimento delle operazioni di consulenza.

15. Prevede, infatti, il comma 5 dell'art. 67 c.p.a. che il compenso complessivamente spettante al consulente tecnico d'ufficio è liquidato al termine delle operazioni, ai sensi dell'art. 66, comma 4, primo e terzo periodo, c.p.a. A sua volta il primo periodo del comma 4 del citato art. 66 c.p.a., stabilisce che, terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti.

16. Occorre indicare, almeno in via orientativa, l'entità dell'anticipo richiesto.

17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, d.l. n. 168/2016, tutti gli adempimenti previsti dal Codice e dalle norme di attuazione inerenti ai giudizi introdotti con ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017, sono eseguiti con modalità telematiche, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previsto dal comma 1 del predetto art. 13 e recante le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico (attualmente si tratta del d.P.C.S. 28 luglio 2021, pubblicato nella G.U. 2 agosto 2021, n. 183). Ai fini del deposito telematico, si dovranno utilizzare gli appositi moduli rinvenibili sul sito: www.giustizia-amministrativa.it. (in particolare, v. il Modulo Deposito per Ausiliari del Giudice e Parti non rituali/Atti, Tipologia: Richiesta Liquidazione compenso oppure Altro).

Commento

Dal momento che l'anticipo sul compenso consiste, per l'appunto, in un acconto rispetto a quanto risulterà definitivamente liquidato all'ausiliario all'esito dell'incarico, può prescindersi sia dall'applicazione, altrimenti imposta dal comma 4 dell'art. 66 c.p.a. (al quale rinvia l'art. 67, comma 5, c.p.a.), delle tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia sia dal rispetto dei parametri di cui al d.m. n. 140/2012 (come stabilito dalla giurisprudenza richiamata nei riferimenti).

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