Comunicazione dei nominativi dei consulenti tecnici di parte (art. 67)InquadramentoL'art. 67, comma 3, lett. b), c.p.a. prevede che il collegio, con la stessa ordinanza con la quale abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, assegni termini successivi, prorogabili ai sensi dell'art. 154 c.p.c., anche per la nomina eventuale di consulenti tecnici delle parti. Il medesimo comma 4 prescrive, analogamente al primo comma dell'art. 21 c.p.c., che la nomina dei consulenti tecnici delle parti debba essere fatta con dichiarazione (del difensore o della parte, se questa sia in giudizio personalmente) ricevuta dal segretario. La norma postula, dunque, che la nomina sia fatta verbalmente alla presenza del segretario; è consentito, tuttavia, formalizzare detta nomina con un atto scritto, da depositare nella segreteria del giudice. Prevede il comma 4, lett. b), dell'art. 67 c.p.a. che i consulenti tecnici di parte, se nominati, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possano partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che sia presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. L'art. 67, comma 3, lett. b), c.p.a. non si applica all'istituto della verificazione, non connotato da un articolato contraddittorio tra consulente d'ufficio e consulente di parte (T.A.R. Catanzaro I, n. 1392/2024; T.A.R. Catania IV, n. 1307/2022). Nulla vieta, peraltro, che il giudice consenta la nomina di consulenti di parte, anche nell'ambito di una verificazione. FormulaAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL .... [1] SEZIONE .... [2] NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE [3] Nell'interesse di - [PERSONA FISICA], nato/a a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC: ...., fax ...., che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ...., in relazione al ricorso n. r.g. [ ....] [4] proposto - [PERSONA GIURIDICA], con sede legale in ...., via/piazza ...., n. ...., iscritta nel registro delle imprese di ...., n. ...., P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC: ...., fax ...., che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ...., in relazione al ricorso n. r.g. [ ....] proposto. CONTRO [AMMINISTRAZIONE/ENTE/AUTORITÀ] [5], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato] [6] elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., E NEI CONFRONTI DI Sig./Sig.ra .... residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., PER L'ANNULLAMENTO - del provvedimento ...., prot. n. ...., notificato in data ...., avente ad oggetto .... [7]; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso .... [8] . PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che, con ordinanza collegiale n. .... [9] del ...., pronunciata fuori udienza e comunicata dalla Segreteria della Sezione in data .... [10], Codesto Ecc.mo Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, avente per oggetto i seguenti quesiti .... [11]; che, con la predetta ordinanza, è stato nominato, quale consulente tecnico, il Sig./Dott. .... [12], dipendente pubblico/iscritto nell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale ordinario di .... /esperto di ....; che, nella sunnominata ordinanza, è stato fissato il termine del .... [13] per la eventuale nomina di consulenti tecnici di parte ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. b), c.p.a.; che non essendo ancora decorso il predetto termine la presente istanza deve ritenersi tempestivamente proposta; SI COMUNICA che il consulente tecnico del ricorrente è il Sig./Dott. .... [14], nato/a a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/piazza .... n. ...., P. I. ...., PEC: ...., Tel. ...., fax ...., elettivamente domiciliato/a, ai fini dell'incarico, in ...., via/piazza ...., n. ...., esperto in .... [15] . Il predetto consulente assisterà alle operazioni del consulente tecnico d'ufficio, parteciperà all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che sarà presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. DEPOSITO INFORMATICO Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [16] . Luogo e data .... Firma Avv. [17] .... [1]Va indicato il tribunale amministrativo regionale avanti al quale pende la causa e che ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio: con la medesima ordinanza con la quale sia stata disposta la consulenza tecnica viene infatti assegnato alle parti anche il termine per l'eventuale nomina di propri consulenti tecnici. [2]Nel caso di un tribunale amministrativo regionale articolato in più sezioni va indicata anche la sezione presso la quale è incardinato il giudizio. [3]Può essere nominato anche più di un consulente tecnico di parte. [4]Inserire il numero di registro generale del ricorso. [5]A titolo esemplificativo, nel caso di Ministero, il ricorso sarà proposto contro l'Amministrazione “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica” o della diversa Autorità indicata nello statuto comunale; in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”. [6]In caso di amministrazioni statali, si applicano le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, che prevedono il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella nel cui distretto ha sede il tribunale amministrativo regionale; v. artt. 1, l. n. 260/1958 e 10, comma 3, l. n. 103/1979). Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione (art. 10, comma 1, l. n. 103/1979). [7]Appare utile indicare altresì una breve descrizione dell'oggetto e del contenuto del provvedimento impugnato. [8]Indicare eventuali atti prodromici, preparatori o consequenziali di cui si chiede l'annullamento. [9]Occorre indicare gli estremi identificativi dell'ordinanza con la quale il collegio, a norma degli artt. 65, comma 2, e 67 c.p.a., ha disposto la consulenza tecnica. [10]L'indicazione della data della comunicazione della segreteria è rilevante al fine di dimostrare, qualora occorra, la data in cui si sia avuta conoscenza del nome del consulente tecnico incaricato. [11]Stabilisce il comma 1 dell'art. 67 c.p.a. che il giudice, nell'ordinanza con la quale sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, debba anche formulare i quesiti, oltre a fissare il termine entro cui il consulente incaricato debba comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare il giuramento. [12]Prevede il comma 2 dell'art. 19 c.p.a. che l'incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli appositi albi istituiti presso i tribunali ordinari o ad altri soggetti aventi particolari competenze tecniche. [13]L'indicazione del termine è importante giacché, in relazione a detto termine (peraltro suscettibile di proroga prima della scadenza), sarà valutata la tempestività della comunicazione. [14]Vanno indicate le generalità e gli altri dati identificativi del consulente tecnico di parte. [15]Opportuna è l'indicazione delle competenze e delle qualifiche del consulente tecnico di parte onde poter dimostrare l'attendibilità soggettiva delle sue valutazioni. [16]Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, d.l. n. 168/2016, tutti gli adempimenti previsti dal Codice e dalle norme di attuazione inerenti ai giudizi introdotti con ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017, sono eseguiti con modalità telematiche, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previsto dal comma 1 del predetto art. 13 e recante le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico (attualmente si tratta del d.P.C.S. 28 luglio 2021, pubblicato nella G.U.R.I. 2 agosto 2021, n. 183). Ai fini del deposito telematico, si dovranno utilizzare gli appositi moduli rinvenibili sul sito: www.giustizia-amministrativa.it e direttamente sul S.i.G.A. (Sistema informativo della Giustizia amministrativa)Si segnala che l'obbligo, di cui all'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016, di depositare una copia cartacea conforme all'originale telematico del ricorso e degli scritti difensivi, è venuto meno per effetto della sopravvenuta abrogazione del predetto comma 4 ad opera dell'art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70. [17]Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dalle regole tecnico-operative del PAT (attraverso il Modulo Deposito Atto/Documenti, Atti, Tipologia: Altro). CommentoLa nomina dei consulenti tecnici di parte deve pervenire alla segreteria entro il termine stabilito dal giudice con l'ordinanza che abbia disposto la consulenza tecnica. In caso di difficoltà nel reperimento di un consulente tecnico, la parte può comunque richiedere, prima della scadenza, che detto termine sia prorogato. Sebbene, dunque, il termine per la comunicazione dei nominativi dei consulenti tecnici di parte possa essere prorogato, nondimeno la giurisprudenza insiste sulle necessità che i motivi addotti a giustificazione della richiesta siano particolarmente gravi (v. Cass. I, n. 25662/2014). Secondo un indirizzo giurisprudenziale (T.A.R. Catania IV, n. 370/2020), l'eventuale nomina tardiva del consulente rispetto al termine stabilito dal giudice comporta che la parte debba ritenersi priva di un proprio consulente tecnico, per non averlo ritualmente designato attraverso la comunicazione alla segreteria, e che di conseguenza nemmeno ne possa chiedere legittimamente la sostituzione in corso di causa. |