Istanza di autorizzazione del consulente tecnico di parte a svolgere osservazioni (art. 67).

Gabriele Carlotti

Inquadramento

L'art. 67, comma 3, lett. b), c.p.a. prevede che i consulenti tecnici di parte, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che sia presente il consulente tecnico d'ufficio per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. Si tratta di osservazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla lett. d) del medesimo comma 3, atteso che per svolgere le osservazioni sullo schema di relazione trasmessa dal consulente del giudice, i consulenti tecnici di parte non hanno bisogno di alcuna autorizzazione del giudice, trattandosi di una facoltà prevista ex lege.

Per i depositi del ricorso, di atti, di richieste alla segreteria, di atti degli ausiliari del giudice e di parti non rituali e per istanze ante causam, occorre obbligatoriamente utilizzare i moduli informatici in formato PDF, rinvenibili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, con le istruzioni per la compilazione.

Formula

AL PRESIDENTE DEL

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL ... [1]

SEZIONE ... [2]

ISTANZA [3] DI AUTORIZZAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE A SVOLGERE OSSERVAZIONI

Nell'interesse di ..., nato a ... il ... (C.F. ... ), residente in ..., via/piazza ... n. ..., [4], elettivamente domiciliato/a in ..., via/piazza ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ..., C.F. ..., PEC: ..., fax ..., che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ..., in relazione al ricorso n. r.g. ... [5] proposto

CONTRO

Amministrazione/Ente/Autorità ... [6], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato] [7], elettivamente domiciliato/a in ..., via/piazza ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ...,

E NEI CONFRONTI DI

Sig./Sig.ra ... residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliato/a in ..., via/piazza ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ...,

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento ..., prot. n. ..., notificato in data ..., avente ad oggetto ... [8];

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso ... [9].

PREMESSO IN FATTO

che, con ordinanza collegiale n. ... [10] del ..., pronunciata fuori udienza e comunicata dalla Segreteria della Sezione in data ... [11], Codesto Ecc.mo Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, avente per oggetto i seguenti quesiti ... [12];

che, con la predetta ordinanza, è stato nominato, quale consulente tecnico, il Sig./Dott. ... [13], dipendente pubblico/iscritto nell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale ordinario di ... /esperto di ... ;

che il predetto consulente tecnico ha depositato in segreteria la relazione finale il giorno ... ;

che la segreteria ha comunicato che il sunnominato consulente tecnico d'ufficio sarà sentito da Codesto Ecc.mo Tribunale in occasione dell'udienza pubblica [OPPURE: della camera di consiglio] del ... ;

che questa Difesa, in data ..., ha comunicato il nome dei propri consulenti tecnici nelle persone dei Sigg.ri/Dott.ri ... ;

che i predetti consulenti tecnici di parte hanno assistito a tutte le operazioni compiute nell'ambito della disposta consulenza tecnica d'ufficio e hanno formulato e trasmesso le loro osservazioni in ordine allo schema di relazione trasmessogli dal consulente tecnico d'ufficio;

che i citati consulenti tecnici di parte, in occasione della richiamata udienza pubblica [OPPURE: camera di consiglio], intenderebbero chiarire e svolgere le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l'art. 67, comma 3, lett. b), c.p.a. prevede che i consulenti tecnici di parte, con l'autorizzazione del presidente, possano partecipare alle udienze o alle camere di consiglio ogni volta che sia presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

che è necessario, a tutela del contraddittorio in fase istruttoria e per la completezza dell'esame del consulente tecnico d'ufficio, che i predetti consulenti tecnici di parte, i quali saranno presenti in occasione della predetta udienza [OPPURE: camera di consiglio], siano autorizzati a svolgere osservazioni, anche per iscritto;

che, in particolare, i consulenti tecnici di parte intendono chiarire ... [14];

che, pertanto, sussistono i presupposti per concedere l'autorizzazione richiesta;

P.Q.M.

si chiede di autorizzare i Sigg.ri/Dott.ri ..., consulenti tecnici di parte, a svolgere le loro osservazioni nell'udienza [OPPURE: camera di consiglio] che si celebrerà il ... .

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che non è dovuto il contributo unificato, trattandosi di incidente processuale.

DEPOSITO INFORMATICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [15].

Luogo e data ...

Firma Avv. [16] ...

1. Va indicato il Tribunale amministrativo regionale avanti al quale pende la causa e che ha nominato il consulente tecnico d'ufficio. L'art. 67, comma 3, lett. b), c.p.a. dispone, infatti, che l'autorizzazione della quale si tratta deve essere richiesta al presidente (riferendosi, a ben vedere, la disposizione al presidente del collegio che abbia nominato il consulente tecnico d'ufficio).

2. Nel caso di un tribunale amministrativo regionale articolato in più sezioni va indicata anche la sezione presso la quale è incardinato il giudizio.

3. L'istanza è un atto di parte e, pertanto, debbono essere rispettati i limiti dimensionali e le specifiche tecniche stabiliti con il d.P.C.S. n. 167/2016, come modificato dal d.P.C.S. n. 127/2017.

4. In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, la stessa sta in giudizio in persona del legale rappresentante, e si dovranno indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale.

5. Inserire il numero di registro generale del ricorso.

6. A titolo esemplificativo, nel caso di Ministero, il ricorso sarà proposto contro il Ministero “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica” o della diversa Autorità indicata nello statuto comunale; in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”.

7. In caso di amministrazioni statali, si applicano le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, che prevedono il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella nel cui distretto ha sede il Tribunale amministrativo regionale; v. artt. 1, l. n. 260/1958 e 10, comma 3, l. n. 103/1979). Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione (art. 10, comma 1, l. n. 103/1979).

8. Appare utile indicare altresì una breve descrizione dell'oggetto e del contenuto del provvedimento impugnato.

9. Indicare eventuali atti prodromici, preparatori o consequenziali di cui si chiede l'annullamento.

10. Occorre indicare gli estremi identificativi dell'ordinanza con la quale il collegio, a norma degli artt. 65, comma 2, e 67 c.p.a., abbia disposto la consulenza tecnica (o della sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2, c.p.a.).

11. L'indicazione della data della comunicazione della segreteria è rilevante al fine di dimostrare, qualora occorra, la data in cui si sia avuta conoscenza del nome del consulente tecnico incaricato.

12. Stabilisce il comma 1 dell'art. 67 c.p.a. che il giudice, nell'ordinanza con la quale sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, debba anche formulare i quesiti, oltre a fissare il termine entro cui il consulente incaricato debba comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare il giuramento.

13. Prevede il comma 2 dell'art. 19 c.p.a. che l'incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli appositi albi istituiti presso i tribunali ordinari o ad altri soggetti aventi particolari competenze tecniche.

14. Risulta utile, onde rafforzare la motivazione dell'istanza di autorizzazione, indicare a grandi linee il tema sul quale i consulenti tecnici di parte intendano svolgere le loro osservazioni.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, d.l. n. 168/2016, tutti gli adempimenti previsti dal Codice e dalle norme di attuazione inerenti ai giudizi introdotti con ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017, sono eseguiti con modalità telematiche, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previsto dal comma 1 del predetto art. 13 e recante le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico (attualmente si tratta del d.P.C.S. 28 luglio 2021, pubblicato nella G.U. 2 agosto 2021, n. 183). Ai fini del deposito telematico, si dovranno utilizzare gli appositi moduli rinvenibili sul sito: www.giustizia-amministrativa.it. (in particolare, v. il Modulo Deposito per Ausiliari del Giudice e Parti non rituali/Atti, Tipologia: Altro).

16. Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dal d.P.C.M. n. 40/2016 (attraverso il Modulo deposito Atto).

Commento

Di norma l'autorizzazione di cui alla presente formula viene richiesta e concessa, oralmente, in occasione dell'udienza o della camera di consiglio; tuttavia la parte, quando ricorrano motivi di opportunità (ad esempio, nel caso in cui un difensore ritenga necessaria, per esigenze di strategia difensiva, la partecipazione del consulente tecnico di parte al contraddittorio processuale), può chiedere tale autorizzazione, per iscritto, prima della celebrazione dell'udienza o della camera di consiglio, con istanza, indirizzata al presidente del collegio.

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