Istanza per ottenere la pubblicità della sentenza a spese del soccombente (art. 90)InquadramentoLa parte vittoriosa del processo può chiedere al giudice di disporre la pubblicazione della sentenza, mediante inserzione per estratto e secondo forme indicate, su testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati, a cura e spese del soccombente. L'ordine trova la sua giustificazione nei casi in cui la pubblicità contribuisce a riparare il danno arrecato alla parte vittoriosa (ivi compreso quello derivante dal carattere temerario della lite azionata dal ricorrente). Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato. Formula[da inserire nel ricorso o nelle memorie conclusionali] [ ... ] §. Istanza per la pubblicità della sentenza, ex art. 90 c.p.a. Il ricorrente rappresenta che ha subito e subisce un grave danno, anche di immagine, dal provvedimento impugnato, anche in ragione del risalto e della enfasi che allo stesso è stato dato dai mezzi di comunicazione [citare eventuali articoli o servizi a sostegno]. Per tale motivo chiede, sin d'ora, che codesto Giudice voglia disporre, unitamente all'annullamento dell'atto, idonee forme di pubblicità della sua decisione, in modo da poter ristorare il pregiudizio subito. [ ... ] P.Q.M. [ ... ] Chiede che, ai sensi dell'art. 90 c.p.a., venga ordinato alla controparte di procedere, a sue spese, a dare pubblicità alla sentenza entro la data del ..., mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, nelle seguenti testate giornalistiche, radiofoniche o televisive (indicare) e siti internet (indicare), (eventuale: disponendo che, se l'inserzione non avviene nel termine stabilito, possa procedere il ricorrente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato). CommentoLa norma prevede un potere del giudice di definire le modalità più appropriate di pubblicità. Infatti, oltre che per estratto, la pubblicazione può avvenire anche «mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate». L'inciso sembra conferire al giudice la possibilità di predisporre il testo di una comunicazione inerente al contenuto della decisione. La scelta del mezzo di comunicazione deve in ogni caso essere orientata alla finalità di riparazione in forma specifica del danno ed essere correlata a quanto richiesto dalla parte vittoriosa (Cass. III, n. 2491/1993). La mancata pubblicazione nei termini ordinati dal giudice permette alla parte danneggiata di provvedervi in prima persona, salvo il suo diritto di ripetizione nei confronti dell'obbligato. In caso di annullamento di un provvedimento sanzionatorio, la parte vittoriosa può chiedere la pubblicità della decisione per riparare all'eventuale pregiudizio, anche di immagine, arrecato dal provvedimento impugnato. Ciò non può essere tuttavia richiesto per la prima volta in appello (qualificandosi tale istanza come domanda nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell'art. 104 del c.p.a.) (Cons. St. VI, n. 4266/2016). |