Ricorso per revocazione ordinaria (art. 106)

Roberto Chieppa

Inquadramento

La revocazione ordinaria riguarda le sentenze non ancora passate in giudicato, mentre quella straordinaria le sentenze formalmente passate in giudicato per le quali il vizio revocatorio si manifesta successivamente.

Nel processo amministrativo le norme applicabili sono quelle del c.p.c. (artt. 395 e 396 c.p.c.).

Le cause di revocazione sono, dunque: dolo di una parte; sentenza emessa sulla base di prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; ritrovamento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare); sentenza contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; sentenza effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Con la riforma del processo civile attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 è stata introdotta una nuova ipotesi di revocazione straordinaria del giudicato formatosi in contrasto con i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU (v. il nuovo art. 391-quater, c.p.c e il commento alla Formula “Ricorso per revocazione straordinaria”).

Possono essere oggetto di revocazione tutte le sentenze, comprese quelle della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

La revocazione ordinaria è ammessa nei casi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. (errore di fatto e contraddittorietà con un precedente giudicato) ed inerisce ad aspetti immediatamente rilevabili da una lettura della sentenza (c.d. «motivi palesi»), con la conseguenza che non è giustificato ammettere che tale strumento impugnatorio prevalga sulla definitività del giudicato.

L'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. prevede la revocabilità delle sentenze se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

L'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. prevede la revocabilità delle sentenze se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

Il contrasto dei giudicati che legittima la revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., si ha allorché la precedente sentenza ha un contenuto antitetico a quello della successiva, si ché il rapporto tra le medesime parti risulti regolato in modo inconciliabile, e sempre che, in questo caso, il giudice non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

Il ricorso per revocazione si svolge davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza da revocare.

Per stesso giudice non si intende la persona fisica ma lo stesso ufficio giudiziario e di conseguenza non soltanto non è necessariamente investito dell'impugnazione il giudice persona fisica, ma neppure lo è la sezione.

L'art. 92 c.p.a. disciplina i termini di tutte le impugnazioni e anche della revocazione, stabilendo che il termine è: a) per la revocazione ordinaria di sessanta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza, ovvero sei mesi dal deposito della sentenza non notificata; b) per la revocazione straordinaria di sessanta giorni decorrenti dalla conoscenza dell'evento che determina la revocazione.

Sono legittimate a proporre il ricorso per revocazione le sole parti formali del processo che ha dato luogo alla sentenza da revocare, purché parti soccombenti; non sono legittimati i terzi.

In applicazione del principio della prevalenza dell'appello, in quanto rimedio a critica libera, sulla revocazione, l'art. 106, comma 3, c.p.a., chiarisce che contro la sentenza di primo grado la revocazione è proponibile se i motivi non possono essere dedotti con l'appello (revocazione straordinaria nei casi in cui il fatto revocatorio è stato conosciuto dopo la scadenza dei termini per l'appello).

In conformità all'art. 403 c.p.c., avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non è consentita la revocazione, mentre sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

La revocazione si compone di una fase rescindente (diretta a far accertare i vizi revocatori della sentenza) e una fase rescissoria (una volta ritenuta fondata la domanda di revocazione e tendente a rinnovare il giudizio).

Formula

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO PER REVOCAZIONE

Nell'interesse di

- [PERSONA FISICA] [1], nato/a a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [2] ...., C.F. .... [3], PEC: .... [4], fax .... [5], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [6] .

- [PERSONA GIURIDICA] [7], con sede legale in ...., via/piazza ...., n. ...., iscritta nel registro delle imprese di ...., n. ...., P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [8] ...., C.F. .... [9], PEC: .... [10], fax .... [11], che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [12] .

[Per tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria si indicano l'indirizzo di posta elettronica certificata .... ed il numero di fax .....] [13]

- appellante -

CONTRO

- [AMMINISTRAZIONE/ENTE/AUTORITÀ] [14], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato] [15],

- appellato -

E NEI CONFRONTI DI

- Sig./Sig.ra .... residente in ...., via/piazza .... n. ...., rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. .... ed elettivamente domiciliato presso ....

- controinteressato -

PER LA REVOCAZIONE

- della sentenza di codesto Consiglio di Stato, Sez. ...., del ...., n. ...., pubblicata in data ...., notificata in data .... [16] .

FATTO

.... proponeva al T.A.R. del .... il ricorso n. r.g. ...., per l'annullamento dei seguenti provvedimenti .....

Il T.A.R., con la sentenza n. ...., pubblicata in data ...., accoglieva/respingeva il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni (descrivere in modo sintetico il contenuto della sentenza di primo grado)

Avverso tale sentenza il .... proponeva appello al Consiglio di Stato, che – con decisione n. .... del .... accoglieva/respingeva l'appello, osservando che ....

DIRITTO

Con il presente ricorso si chiede la revocazione della sentenza sopra indicata ai sensi dell'art. 106 c.p.a., in quanto (indicare le ragioni della richiesta di revocazione a seconda della ipotesi di revocazione azionata, tra quelle sotto indicate).

a) La sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (art. 395, n. 4, c.p.c.).

In particolare, la sentenza è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dai seguenti documenti ...., in quanto

.....

Dalla lettura della sentenza e degli atti del giudizio si ricava che il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (in alternativa, la sentenza presuppone l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dai seguenti documenti ...., in quanto ....)

Dalla lettura della ordinanza e degli atti del giudizio si ricava che il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ed è stato determinante nella decisione adottata.

b) La sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di giudicato, senza che vi sia stata pronuncia sulla relativa eccezione (art. 395, n. 5, c.p.c.).

Infatti, tra le medesime parti in causa è stata pronunciata la sentenza ...., non più soggetta a gravame e che si pone in contrasto con la revocanda sentenza.

La precedente sentenza ha accertato che (indicare il contenuto della precedente sentenza e spiegare perché si pone in contrasto con quella successiva).

P.Q.M.

Si chiede a codesto Ecc.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, di accogliere il presente ricorso per revocazione, e, per l'effetto, previa rescissione della sentenza impugnata, di respingere il ricorso in appello (in alternativa: di accogliere il ricorso in appello e per l'effetto accogliere/respingere il ricorso primo grado).

Con vittoria di spese e onorari della presente fase e del precedente grado di giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

1) [copia della sentenza gravata]

2) [fascicolo del giudizio di appello]

3) [ ....] [17]

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro ..... Il contributo unificato, già versato, dovrà, pertanto, applicarsi nella misura determinata in relazione allo scaglione di appartenenza, per un importo pari a Euro .... [rinvio a Formula “Dichiarazione ai fini del contributo unificato”]

Luogo e data ....

Firma Avv. [18] ....

PROCURA

[V. formula “Procura speciale alle liti rilasciata a singolo avvocato” e formule correlate]

RELATA DI NOTIFICA

[V. formula “Relata di notifica a persona fisica” e formule correlate]

DEPOSITO INFORMATICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [19] .

[1]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. 6 n. 98/2011, conv., con mod., in l. n. 111/2011).

[2]In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc.).

[3]L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010. Con riferimento specifico al processo amministrativo, sebbene l'art. 40 c.p.a., lett. a), faccia riferimento generico agli “elementi identificativi” del ricorrente, del suo difensore e delle parti, tale indicazione è imposta dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Per i ricorsi incardinati dopo l'avvio del PAT, l'indicazione del codice fiscale del difensore e della parte, oltre che dell'indirizzo PEC e fax, è comunque richiesta anche nella compilazione dei campi del modulo per il deposito telematico.

[4]Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”.

[5]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 136, comma 1, c.p.a., e dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Ai sensi di quest'ultima norma, gli importi dovuti a titolo di contributo unificato “sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 [c.p.a.]».

[6]La procura, conferita ad avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, può essere apposta in calce o a margine dell'atto di appello o, comunque, nelle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c.. Per i ricorsi depositati successivamente al 1° gennaio 2017, ai quali si applica il Processo Amministrativo Telematico (‘PAT'), il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005 (“Codice dell'Amministrazione Digitale”; CAD), mediante sottoscrizione con firma digitale (cfr. art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative del PAT, all.to 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021). V. Formula “Attestazione di conformità ai fini del deposito della copia per immagine della procura rilasciata su supporto analogico”.

[7]In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio.

[8]V. nt. 2.

[9]V. nt. 3.

[10]V. nt. 4.

[11]V. nt. 5.

[12]V. nt. 6.

[13]In caso di pluralità di difensori, può essere utile indicare l'indirizzo (di fax e/o PEC) al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento.

[14]A titolo esemplificativo, il ricorso sarà proposto contro il Ministero “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica”, in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”.

[15]In caso di amministrazioni statali, si applicano le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, che prevedono il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella nel cui distretto ha sede il T.A.R. adito; v. artt. 1, l. n. 260/1958 e 10, comma 3, l. n. 103/1979). Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione (art. 10, comma 1, l. n. 103/1979).

[16]Indicare il numero e la data del provvedimento. In caso di mancata notifica o comunicazione, indicare il momento in cui lo stesso è stato conosciuto.

[17]Copia di eventuale altra documentazione utile alla comprensione del contesto fattuale e/o alle ragioni del ricorso, nonché di eventuali istanze istruttorie, nei limiti consentiti dall'art. 104, comma 2, c.p.a. V. anche Formula [“Attestazione di conformità ai fini del deposito di copia informatica di atto, provvedimento o documento originale analogico”].

[18]Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di pdf nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dall'art. 6 delle Specifiche tecniche del PAT di cui all'all.to 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 (attraverso il modulo denominato “Modulo Deposito Ricorso”).

[19]Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, del d.l. n. 168/2016, il Processo amministrativo telematico si applica ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti. Ai fini del deposito telematico, il ricorrente dovrà utilizzare gli appositi moduli presenti sul sito della Giustizia Amministrativa. È stato definitivamente abrogato (cfr. art. 4 d.l. n. 28/2020) l'obbligo di depositare una copia cartacea conforme all'originale telematico del ricorso e degli scritti difensivi.

Commento

Il ricorso per revocazione ordinaria riguarda le sentenze non ancora passate in giudicato e, quindi, nella formula in commento è proposto avverso una sentenza del Consiglio di Stato, in quanto per le sentenze del T.A.R. il principio di prevalenza dell'appello fa sì che i motivi di revocazione ordinaria confluiscano appunto nell'appello perché ineriscono ad aspetti che sono rilevabili dalla lettura della sentenza.

La revocazione ordinaria è ammessa per errore di fatto e per contraddittorietà con un precedente giudicato.

Revocazione per errore di fatto

L'errore di fatto che consente la proposizione del ricorso per revocazione della sentenza ex art. 395 n. 4 c.p.c. deve consistere nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; deve essere decisivo e non cadere su un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, e presentare i caratteri dell'evidenza e dell'obiettività.

Nel formulare i motivi di revocazione si deve, quindi, prestare particolare attenzione a non introdurre censure tendenti al riesame di una tesi di diritto o alla rivalutazione di un punto controverso sul quale si è pronunciata la sentenza.

Si deve, invece, sottolineare che si è trattato di un errore derivante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto.

Inoltre, va evidenziato anche che l'errore deve attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente pronunciato e che è stato determinante nella decisione adottata.

Tale errore deve essere essenziale e decisivo (nel senso che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia da lui emessa deve sussistere un rapporto causale tale che senza l'errore la pronuncia medesima sarebbe stata diversa) e deve risultare sulla sola base della sentenza, nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati. Tale causalità va intesa in senso non già storico ma logico-giuridico, perché non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità, appunto, logico-giuridica.

Costituisce motivo di revocazione anche la mancata comunicazione al difensore della data dell'udienza per la trattazione dell'appello.

La giurisprudenza ha in alcuni casi allargato le maglie dell'ammissibilità del ricorso per revocazione per errore di fatto, probabilmente allo scopo di porre rimedio a sentenze palesemente erronee; tale tendenza non corrisponde tuttavia alla tassatività ed eccezionalità dei motivi di revocazione.

È stato ritenuto che l'omesso esame di un motivo di ricorso può dar ingresso al giudizio di revocazione della sentenza, in quanto costituisce errore di fatto di tipo revocatorio e non già errore di diritto attinente al difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cons. giust. amm. Sicilia, 25 febbraio 1994, n. 54); l'omessa pronuncia deve risultare evidente dalla lettura della sentenza e sia chiaro che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima (Cons. St. IV, n. 5292/2004). L'errore di fatto revocatorio è stato anche configurato quando riguarda la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e ciò risulti dalla motivazione della sentenza (Cons. St. VI, n. 5813/2001).

Un orientamento maggiormente restrittivo sulla qualificazione dell'omessa pronuncia come errore di fatto è stato fornito dalla Cons. St., Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21, secondo cui non costituisce errore revocatorio il fatto che il giudice, nell'esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni.

L'omessa pronuncia determina, quindi, un errore di fatto solo quando l'omissione derivi dalla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di atti processuali.

In sostanza, l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale e cioè in una svista – obiettivamente ed immediatamente rilevabile – che abbia portato ad affermare o soltanto supporre (purché tale supposizione non sia implicita, ma sia espressa e risulti dalla motivazione, in quanto «un abbaglio dei sensi è incompatibile con l'omissione di motivazione, perché è la motivazione che rivela l'abbaglio») l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero la inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato.

Non è possibile chiedere la revocazione di una sentenza per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395-bis e dell'art. 395 n. 4 c.p.c., nel caso di: a) errori formatisi sulla base di un'assunta errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, ove pure in astratta ipotesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto; b) erronea comprensione del contenuto giuridico-concettuale delle difese; c) inesatta qualificazione dei fatti ivi esposti; d) errato apprezzamento di un motivo di ricorso.

La decisione relativa alla fase rescindente di un giudizio di revocazione assume carattere di definitività e valore di giudicato e può quindi essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se il sindacato ex art. 111 Cost. non può essere esteso anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, cioè ad eventuali errori in iudicando o in procedendo che rientrano nei limiti interni della giurisdizione.

La Corte di Giustizia ha escluso il contrasto con il diritto U.E. di un sistema che non consente di usare il rimedio del ricorso per revocazione per impugnare sentenze del Consiglio di Stato confliggenti con sentenze della Corte di giustizia (Corte giust. UE, 7 luglio 2022, C-261/21 in relazione ad una questione sollevata da Cons. St. VI, n. 2327/2021).

Revocazione per contraddittorietà con un precedente giudicato

Il motivo di revocazione per contrasto tra giudicati è ammissibile solo se la eccezione di cosa giudicata non è stata né proposta, né presa in esame dalla sentenza

La fattispecie del contrasto tra giudicati, descritta dall'art. 395 n. 5 c.p.c., si configura quando vi sia un contrasto tra la decisione contro la quale si agisce e una precedente decisione pronunciata in un processo diverso, ormai passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto, al fine di consentire ad una parte, già risultata vincitrice in una lite, di proporre una exceptio rei iudicatae tardiva. Deve trattarsi, quindi, di una sentenza antecedente a quella revocanda, di cui il giudice non ebbe la possibilità di avere conoscenza, mentre non può parlarsi di contrasto tra giudicati nel caso in cui si tratti del rapporto intercorrente tra una sentenza di primo grado e quella resa in appello.

Perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto.

Di conseguenza, il ricorso per revocazione non è proponibile in presenza del c.d. giudicato interno, come in caso di contrasto tra sentenza definitiva e sentenza parziale.

Decisioni revocabili

È stata ammessa la revocazione anche avverso i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 15, d.P.R. n. 1199/1971, secondo il procedimento indicato in tale testo normativo (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., n. 37/2015); avverso le ordinanze cautelari (Cons. St., Ad. plen., n. 1/1978; Cons. St. IV, n. 2707/2007); avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione al decreto di perenzione (Cons. St. IV, n. 6237/2004) ed avverso tutte le decisioni che hanno sostanzialmente natura di sentenza.

Con la finalità di ampliare le ipotesi di revocazione, era stata sollevata una questione di costituzionalità, in relazione agli artt. 117 comma 1, 111 e 24 della Costituzione, delle disposizioni processuali che non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Cedu (Cons. St., Ad. plen., n. 2/2015).

La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del Codice e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della Cedu, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte cost., n. 123/2017).

A seguito di tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, in quanto proposto per una ipotesi non contemplata dall'ordinamento giuridico, considerato che, attesa la loro eccezionalità, i casi di revocazione della sentenza, tassativamente previsti dall'art. 395 c.p.c., sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi (Cons. St., Ad. plen., n. 12/2017, che ha anche escluso la rilevanza nel giudizio di revocazione di una questione di costituzionalità sollevata con riferimento al merito del giudizio concluso con la sentenza di cui si chiede la revocazione, in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma rileva anche nei processi in corso, ma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi, in quanto la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità incontra un limite negli effetti che la stessa, ancorché successivamente rimossa dall'ordinamento, abbia irrevocabilmente prodotto qualora resi intangibili dalla preclusione nascente o dall'esaurimento dello specifico rapporto giuridico disciplinato dalla norma espunta dall'ordinamento giuridico oppure dal maturare di prescrizioni e decadenze ovvero, ancora, dalla formazione del giudicato; l'astratta esperibilità della revocazione straordinaria o la mera proposizione della relativa domanda avverso le sentenze passate in giudicato, laddove non seguita dalla pronuncia rescindente di revocazione”, non incide sul giudicato formatosi).

Revocazione e obbligo di astensione del giudice

La giurisprudenza ha stabilito che, salva ovviamente l'ipotesi di dolo del giudice, non sussiste per i magistrati che hanno pronunciato la sentenza revocanda alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, atteso che essa non comporta, per sua natura, un errore di giudizio (Cons. St., Ad. plen., n. 5/2014).

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