Ricorso per opposizione di terzo revocatoria (art. 108)InquadramentoL'opposizione revocatoria, prevista dall'art. 404, comma 2, c.p.c., può essere proposta dagli aventi causa e dai creditori di una delle parti quando la sentenza è l'effetto di dolo o collusione a loro danno e si distingue dall'opposizione di terzo ordinaria, prevista dall'art. 404, comma 1, c.p.c., secondo cui un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. L'opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione straordinaria, essendo proponibile avverso sentenze passate in giudicato. Sulla introduzione dell'opposizione di terzo nel processo amministrativo e sul giudice competente si rinvia all'inquadramento e al commento della formula “Ricorso per opposizione di terzo ordinaria”. Ci si limita a ricordare che prima dell'entrata in vigore del Codice non era stata estesa al processo amministrativo l'opposizione di terzo revocatoria, anche se qualcuno dubitava della costituzionalità di tale limitazione, che è ora stata eliminata dal legislatore, che ha introdotto anche l'opposizione di terzo revocatoria nel processo amministrativo (art. 108, comma 2, c.p.a.). FormulaECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE .... RICORSO PER OPPOSIZIONE DI TERZO Nell'interesse di - [PERSONA FISICA] [1], nato/a a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [2] ...., C.F. .... [3], PEC: .... [4], fax .... [5], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [6] . - [PERSONA GIURIDICA] [7], con sede legale in ...., via/piazza ...., n. ...., iscritta nel registro delle imprese di ...., n. ...., P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [8] ...., C.F. .... [9], PEC: .... [10], fax .... [11], che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [12] . [Per tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria si indicano l'indirizzo di posta elettronica certificata .... ed il numero di fax .....] [13] - appellante - CONTRO - [Amministrazione/Ente/Autorità] [14], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato] [15], - appellato - E NEI CONFRONTI DI - Sig./Sig.ra .... residente in ...., via/piazza .... n. ...., rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. .... ed elettivamente domiciliato presso .... - controinteressato - PER L'OPPOSIZIONE alla sentenza del Consiglio di Stato - sez. ...., n. ...., pubblicata in data ...., conosciuta in data .... FATTO .... proponeva a codesto T.A.R. il ricorso n. r.g. ...., per l'annullamento del/dei provvedimento/i ...., notificando il ricorso a .... Il T.A.R., con la sentenza qui opposta, accoglieva il ricorso, rilevando che .... Il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, accoglieva/respingeva l'appello, e, per l'effetto, il ricorso di primo grado risultava definitivamente accolto. DIRITTO 1. In data .... l'odierno ricorrente ha avuto conoscenza della sentenza indicata in epigrafe, con cui il T.A.R. del .... ha accolto il ricorso proposto da .... avverso .... La sentenza del T.A.R. è passata in giudicato in data .... (o, in alternativa: non è passata in giudicato ma non risulta che contro di essa sia stato proposto appello). 2. L'odierno opponente è un avente causa / creditore di una delle parti, come risulta dalla documentazione prodotta da cui emerge che .... (spiegare) 3. La sentenza qui opposta è l'effetto di dolo o collusione a danni del ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta e in particolare da .... che dimostra che .... (spiegare) 4. Si chiede pertanto l'accoglimento della presente opposizione di terzo, annullando l'impugnata sentenza e quella di primo grado e dichiarando irricevibile, inammissibile o respingendo il ricorso originario, in quanto .... (spiegare le ragioni) P.Q.M. Si chiede al Consiglio di Stato, respinta ogni contraria istanza, di accogliere il presente ricorso in opposizione, annullando l'impugnata sentenza e la sentenza del T.A.R. e dichiarando inammissibile o irricevibile o respingendo l'originario ricorso di primo grado. Con vittoria di spese e onorari. Si producono i seguenti documenti: 1) [copia della sentenza gravata] 2) [documentazione da elencare da cui emerge il dolo o la collusione delle parti] 3) [ ....] [16] Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro ..... Il contributo unificato, già versato, dovrà, pertanto, applicarsi nella misura determinata in relazione allo scaglione di appartenenza, per un importo pari a Euro .... [rinvio a Formula “Dichiarazione ai fini del contributo unificato”] Luogo e data .... Firma Avv. [17] .... PROCURA [V. formula “Procura speciale alle liti rilasciata a singolo avvocato” e formule correlate] RELATA DI NOTIFICA [V. formula “Relata di notifica a persona fisica” e formule correlate] DEPOSITO INFORMATICO Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [18] . [1]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con mod., in l. n. 111/2011). [2]In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc.). [3]L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010. Con riferimento specifico al processo amministrativo, sebbene l'art. 40 c.p.a., lett. a), faccia riferimento generico agli “elementi identificativi” del ricorrente, del suo difensore e delle parti, tale indicazione è imposta dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Per i ricorsi incardinati dopo l'avvio del PAT, l'indicazione del codice fiscale del difensore e della parte, oltre che dell'indirizzo PEC e fax, è comunque richiesta anche nella compilazione dei campi del modulo per il deposito telematico. [4]Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”. [5]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 136, comma 1, c.p.a., e dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Ai sensi di quest'ultima norma, gli importi dovuti a titolo di contributo unificato «sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 [c.p.a.]». [6]La procura, conferita ad avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, può essere apposta in calce o a margine dell'atto di appello o, comunque, nelle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c. Per i ricorsi depositati successivamente al 1° gennaio 2017, ai quali si applica il Processo Amministrativo Telematico (‘PAT'), il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformità all'originale, ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. n. 82/2005 (“Codice dell'Amministrazione Digitale”; CAD), mediante sottoscrizione con firma digitale (cfr. art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative del PAT, all.to 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021). V. Formula “Attestazione di conformità ai fini del deposito della copia per immagine della procura rilasciata su supporto analogico”. [7]In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio. [8]V. nt. 2. [9]V. nt. 3. [10]V. nt. 4. [11]V. nt. 5. [12]V. nt. 6. [13]In caso di pluralità di difensori, può essere utile indicare l'indirizzo (di fax e/o PEC) al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento. [14]A titolo esemplificativo, il ricorso sarà proposto contro il Ministero “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica”, in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”. [15]In caso di amministrazioni statali, si applicano le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, che prevedono il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella nel cui distretto ha sede il T.A.R. adito; v. artt. 1, l. n. 260/1958 e 10, comma 3, l. n. 103/1979). Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione (art. 10, comma 1, l. n. 103/1979). [16]Copia di eventuale altra documentazione utile alla comprensione del contesto fattuale e/o alle ragioni dell'appello, nonché di eventuali istanze istruttorie, nei limiti consentiti dall'art. 104, comma 2, c.p.a. V. anche Formula [“Attestazione di conformità ai fini del deposito di copia informatica di atto, provvedimento o documento originale analogico”]. [17]Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di pdf nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dall'art. 6 delle Specifiche tecniche del PAT di cui all'all.to 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 (attraverso il modulo denominato “Modulo Deposito Ricorso”). [18]Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, del d.l. n. 168/2016, il Processo amministrativo telematico si applica ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti. Ai fini del deposito telematico, il ricorrente dovrà utilizzare gli appositi moduli presenti sul sito della Giustizia Amministrativa. È stato definitivamente abrogato (cfr. art. 4 d.l. n. 28/2020) l'obbligo, di depositare una copia cartacea conforme all'originale telematico del ricorso e degli scritti difensivi. CommentoAnche a seguito della modifica da parte del primo correttivo del comma 1 dell'art. 108 c.p.a., gli aventi causa e i creditori di una delle parti sono legittimati a proporre opposizione alla sentenza unicamente nelle forme del comma 2 di detto articolo, fornendo quindi prova che la sentenza sia stata effetto di dolo o collusione a loro danno, senza potersi valere della diversa disciplina dell'opposizione ordinaria. Il ricorso per opposizione revocatoria si gioca tutto sulla dimostrazione (non facile) del dolo o della collusione delle parti a danno dei creditori o degli aventi causa di una di esse. Per quanto riguarda competenza e rapporto con il giudizio di appello, l'obbligo di astensione del giudice e le misure cautelari si rinvia al commento alla formula “Ricorso per opposizione di terzo ordinaria”. |