Istanza per fissazione della somma dovuta per violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato (astreintes) (art. 114, comma 3, lett. e)

Roberto Chieppa

Inquadramento

Le astreintes sono modelli giurisprudenziali presenti nell'ordinamento francese di coercizione indiretta al fine di spingere un obbligato inadempiente alla coazione all'adempimento. Consistono in una somma da pagare da parte del debitore inadempiente qualora questo si rifiuti di ottemperare all'ordine del giudice di eseguire la prestazione dovuta.

Con l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stato previsto che «salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, [il giudice] fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo» (in conformità con quanto previsto dall'art. 614-bis, comma 1, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/2009).

In altri ordinamenti tale strumento costituisce l'unico mezzo di coazione (indiretta) nei confronti della P.A.; pur avendo nel nostro ordinamento strumenti di coazione diretta (l'azione di ottemperanza, appunto), può essere l'utile l'affiancamento di tale strumento per colpire il perdurante inadempimento della P.A.

L'istituto introdotto con l'art. 114, comma 4, lettera e), costituisce una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione posta a suo carico dal giudice. Detta misura assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Trattasi, cioè, di una pena e non di un risarcimento.

Formula

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE .... [1]

ISTANZA PER LA FISSAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO DOVUTA DALL'AMMINISTRAZIONE PER OGNI VIOLAZIONE O INOSSERVANZA SUCCESSIVA, OVVERO PER OGNI RITARDO NELL'ESECUZIONE DEL GIUDICATO EX ART. 114, COMMA 4, LETT. E), C.P.A.

PROPOSTA DA

....

IN RELAZIONE AL RICORSO DI OTTEMPERANZA R.G. N. [ ....]

PROPOSTO DA

- [PERSONA FISICA], nato/a a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC: ...., fax ...., che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .....

- [PERSONA GIURIDICA], con sede legale in ...., via/piazza ...., n. ...., iscritta nel registro delle imprese di ...., n. ...., P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avvocato ...., C.F. ...., PEC: ...., fax ...., che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .....

[Per tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria si indicano l'indirizzo di posta elettronica certificata .... ed il numero di fax .....] [2]

- ricorrente -

CONTRO

- [Amministrazione/Ente/Autorità], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato]

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

- Sig./Sig.ra .... residente in ...., via/piazza .... n. ....

- controinteressato -

PER L'OTTEMPERANZA

in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del .... n. .... del .... [3]

FATTO E DIRITTO

In data .... è passata in giudicato la sentenza del .... n. .... pubblicata in data .....

Con la predetta sentenza è stato definitivamente accolto il ricorso del sottoscritto avente ad oggetto .....

In particolare, dalla sentenza sorge l'obbligo per l'amministrazione qui intimata di conformarsi al giudicato.

Essendo l'amministrazione qui intimata restata inerte o avendo adottato atti violativi o elusivi del giudicato (specificare se è stata proposta previa diffida, che non è comunque obbligatoria e se l'amministrazione ha adottato atti in violazione o elusione del giudicato), il sottoscritto ha proposto con atto notificato il ...., ricorso per l'ottemperanza.

Con sentenza n. .... del .... codesto T.A.R. ha accolto il ricorso e ordinato all'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro il termine di giorni ...., riservando in caso di perdurante inerzia la nomina di un commissario ad acta.

Essendo scaduto anche tale termine senza che l'amministrazione abbia provveduto, si chiede che venga fissata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato a decorrere dal giorno della comunicazione in via amministrativa e/o notificazione del provvedimento contenente l'ordine di pagamento.

P.Q.M.

Si chiede al Tribunale adito che venga fissata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato a decorrere dal giorno della comunicazione in via amministrativa e/o notificazione del provvedimento contenente l'ordine di pagamento.

Con vittoria di spese e onorari.

Si producono i seguenti documenti:

1) [eventuali elementi utili a dimostrare il permanere dell'inadempimento]

Luogo e data ....

Firma Avv. [4]....

RELATA DI NOTIFICA [5]

[V. formula “Relata di notifica a persona fisica” e formule correlate]

DEPOSITO INFORMATICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [6].

[1]Il ricorso si deve proporre dinnanzi al T.A.R. che ha emesso la sentenza da ottemperare. Per le sentenze di altre giurisdizioni e per i lodi arbitrali la competenza spetta al T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza. La competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. La giurisprudenza riconosce, infatti, la competenza funzionale in unico grado del Consiglio di Stato, quale giudice dell'esecuzione del giudicato, ogniqualvolta l'amministrazione si deve adeguare a statuizioni rese per la prima volta in appello, anche se la sentenza di primo grado è stata confermata con integrazione e modifiche della motivazione, e cioè qualora dalla motivazione della decisione di secondo grado emergesse un autonomo contenuto precettivo, quanto al contenuto e alle modalità dell'ottemperanza.

[2]In caso di pluralità di difensori, può essere utile indicare l'indirizzo (di fax e/o PEC) al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento.

[3]In caso di azione di ottemperanza proposta in relazione ad una decisione resa su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica vanno inseriti gli estremi di tale decisione. Per il lodo arbitrale vedi la formula “Ricorso per ottemperanza per lodo arbitrale ex art. 112 lett. e).”.

[4]Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di pdf nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dall'art. 6 delle Specifiche tecniche del PAT di cui all'all.to 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 (attraverso il modulo denominato “Modulo Deposito Atto”).

[5]I motivi aggiunti c.d. propri devono essere notificati al domicilio eletto, in caso di parti costituite, ovvero nel domicilio reale, in caso di parti non costituite.

[6]Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, del d.l. n. 168/2016, il Processo amministrativo telematico si applica ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti. Ai fini del deposito telematico, il ricorrente dovrà utilizzare gli appositi moduli presenti sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa. È stato definitivamente abrogato (cfr. art. 4 d.l. n. 28/2020) l'obbligo di depositare una copia cartacea conforme all'originale telematico del ricorso e degli scritti difensivi.

Commento

La formula in commento è relativa alla richiesta di pagamento di una somma per violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, le c.d. astreintes ex art. 114 comma 3, lett. e), c.p.a., la cui efficacia è evidente perché da un lato viene monetizzato il ritardo e dall'altro lato si ottiene un forte disincentivo per l'amministrazione nel proseguire l'inottemperanza.

La formula è strutturata come istanza autonoma anche se nella maggior parte dei casi appare preferibile inserire tale richiesta all'interno del ricorso di ottemperanza (v. formula “Ricorso di ottemperanza”).

Può, tuttavia, accadere che la necessità di presentare l'istanza sorga nel corso del giudizio di ottemperanza o perché non proposta con il ricorso, o perché non accolta subito dal giudice, che si è limitato ad emettere una sentenza con cui viene assegnato all'amministrazione un termine per provvedere.

In questi casi, il perdurare dell'inadempimento dell'amministrazione alla scadenza del termine assegnato va segnalato al giudice a cui si può chiedere di utilizzare tale nuovo strumento quale ulteriore mezzo di coazione nei confronti delle amministrazioni che non eseguono il giudicato.

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria (Cons. St., Ad. plen., n. 15/2014).

È stato anche chiarito che la condanna alla astreinte è possibile solo in presenza di violazione del giudicato e non di sentenza esecutiva, potendo la condanna decorrere solo dal giorno in cui detta sentenza diventa irrevocabile e non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha ordinato la sua esecuzione (Cons. St. IV, n. 2815/2018).

La penalità di mora (c.d. astreinte), avendo natura sanzionatoria, decorre dal giorno della comunicazione in via amministrativa e/o notificazione del provvedimento contenente l'ordine di pagamento formulato dal giudice. Con l'art. 114 il legislatore ha attribuito al giudice dell'ottemperanza uno strumento per indurre indirettamente l'amministrazione ad eseguire tempestivamente l'ordine di pagamento dallo stesso formulato: la penalità di mora, pertanto, non è utilizzabile per gli inadempimenti pregressi, i quali sono produttivi, piuttosto, di obbligazioni di natura risarcitoria (Cons. St. IV, n. 4414/2015).

In relazione ad una penalità di mora stabilità in forma di aumento progressivo si è posto il problema se la manifesta iniquità della stessa possa condurre ad una modifica della quantificazione della penalità in sede di chiarimenti ex art. 112; al riguardo la Plenaria ha precisato che è sempre possibile in sede di c.d. “ottemperanza di chiarimenti” modificare la statuizione relativa alla penalità di mora contenuta in una precedente sentenza d'ottemperanza, ove siano comprovate sopravvenienze fattuali o giuridiche che dimostrino, in concreto, la manifesta iniquità in tutto o in parte della sua applicazione. Salvo il caso delle sopravvenienze, l'unica modifica apportabile in sede di chiarimenti è possibile solo ove il giudice dell'ottemperanza non abbia esplicitamente fissato il tetto massimo della penalità, e la vicenda successiva alla determinazione abbia fatto emergere, a causa proprio della mancanza del tetto, la manifesta iniquità della penalità di mora (Cons. St., Ad. plen., n. 7/2019).

Per quanto riguarda la natura del giudizio di ottemperanza, misto di cognizione e di esecuzione, le questioni di competenza, le decisioni eseguibili in sede di ottemperanza, il concetto di giudicato, il rapporto tra giudicato e diritto dell'U.E. e tra giudicato e Cedu, l'inadempimento della p.a. quale presupposto per agire in ottemperanza, la richiesta di rivalutazione, interessi, il termine di prescrizione, la legittimazione, la notificazione, lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio, la giurisdizione estesa al merito e le impugnazioni delle sentenze di ottemperanza, si rinvia al commento alla formula “ricorso di ottemperanza”.

Rapporto tra le astreintes e la nomina di un commissario ad acta

La giurisprudenza ha anche precisato che l'astreinte può trovare applicazione anche dopo la nomina del commissario ad acta, ma non dopo l'insediamento dello stesso (circostanza che determina un definitivo trasferimento del munus, rimanendo precluso all'amministrazione ogni margine di ulteriore intervento); la misura è comunque applicabile quando l'amministrazione si sia sostanzialmente riappropriata del potere di provvedere, anche dopo l'insediamento del commissario ad acta (Cons. St. V, n. 2547/2012).

Le astreintes non sono necessariamente alternative alla nomina di un commissario ad acta.

Infatti, è stato ritenuto che tale istituto è compatibile con la nomina di un commissario ad acta. In senso contrario: la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione esclude la possibilità di condannare quest'ultima anche al pagamento della cd. astreinte di cui all'art. 114 comma 4 lett. e), c.p.a. giacché, in caso contrario, si farebbero ingiustamente gravare sull'amministrazione le conseguenze sanzionatorie di ulteriori ritardi imputabili non ad essa, ma all'ausiliario del giudice. Anche secondo Cons. St., Ad. plen., n. 7/2019 l'insediamento del commissario ad acta, integrando una ipotesi di impossibilità soggettiva sopravvenuta che rende non più funzionale e utile l'astreinte, ne impone la soppressione ex nunc.

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