Istanza di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013)

Maurizio Santise

Inquadramento

Il d.lgs. n. 97/2016, primo decreto attuativo della l. n. 124/2015, ha introdotto una nuova versione dell'accesso civico, incorporandola nel d.lgs. n. 33/2013, in parte introducendo nuove disposizioni (artt. 5-bis e 5-ter) e in parte modificando le disposizioni già esistenti (in particolare l'art. 5).

Il risultato è una sorta di rivoluzione in tema di trasparenza che vede modificare il suo tradizionale modo di essere.

Viene introdotto, per la prima volta, un vero e proprio diritto alla richiesta di accesso ad atti inerenti alla attività delle pubbliche amministrazioni per qualunque fine e senza necessità di motivazioni. Superando le perplessità che erano maturate nella prima versione dell'accesso civico, ora la disclosure non è più limitata a quelle informazioni riguardo alle quali il richiedente sia titolare di un interesse diretto concreto e attuale (ex l. n. 241/1990), né per le quali siano previsti obblighi di pubblicazione (art. 5, comma 1).

Come ha sottolineato la Commissione Speciale del Consiglio di Stato, il d.lgs. n. 97/2016 ha aggiunto alla trasparenza di tipo “proattivo”, ossia realizzata mediante la pubblicazione obbligatoria sui siti web di determinati enti dei dati e delle informazioni indicati dalla legge, una trasparenza di tipo “reattivo”, cioè in risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati. Si è passati, quindi, dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know): il F.O.I.A. viene, quindi, definitivamente introdotto nel nostro ordinamento e realizza quella che la sezione consultiva del Consiglio di Stato definisce una rivoluzione copernicana che consente di evocare la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione trasparente come una “casa di vetro”.

Formula

Al Comune di ...

Oggetto: Istanza di accesso civico GENERALIZZATO ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. N. 33/2013.

Il sottoscritto [ ... ],

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”.

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, “L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”.

Considerato che il sottoscritto ha intenzione di accedere ai seguenti dati, informazioni e documenti:

1) ...

2) ... .

Alla luce di quanto esposto

CHIEDE

che l'amministrazione provveda a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Distinti Saluti

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

Commento

Il diritto di accesso civico generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa, similmente al diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3) e senza che sia necessaria un'espressa motivazione.

Diversamente dall'accesso civico semplice, non presuppone obblighi di pubblicazione, ma è espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3).

Non può, quindi, sostenersi che l'accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, sia stato sostanzialmente sostituto dall'accesso generalizzato, in quanto il primo costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

Né può ritenersi superato anche il diritto di accesso previsto dalla l. n. 241/1990 che presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ed è precluso qualora si voglia sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato; il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto, invece, proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Il d.lgs. n. 97/2016 ha innovato anche in relazione alle modalità di esercizio dell'accesso civico generalizzato, cercando di garantire un contraddittorio procedimentale ai controinteressati sulla falsariga dell'accesso documentale.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, per i quali vedi quanto già osservato sopra, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, deve comunicarla a eventuali controinteressati individuati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Raccogliendo i suggerimenti del Consiglio di Stato in sede consultiva, è previsto al comma 6 che il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Non viene, quindi, riprodotto il silenzio rigetto previsto dalla l. n. 241/1990. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis.

Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta si applica la stessa disciplina già vista per l'accesso civico semplice (comma 7).

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