Richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza (art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013)InquadramentoNei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010. FormulaOGGETTO: Richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 5 comma 7 del d.lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) a seguito di rigetto dell'istanza di accesso civico generalizzato del ..., con cui si chiedevano le seguenti informazioni: ... FATTO E DIRITTO Il sottoscritto ..., con istanza presentata in data ... chiedeva l'accesso civico ai seguenti documenti: ... . L'amministrazione interessata respingeva l'istanza per i seguenti motivi: Il provvedimento di rigetto è illegittimo perché ... . Al fine di ottenere l'accesso civico ai documenti richiesti, il sottoscritto CHIEDE IL RIESAME come previsto dall'art. 5 comma 7 del d.lgs. n. 33/2013, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale è tenuto a decidere con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Luogo e data ... Firma ... CommentoLa particolare tutela che il legislatore offre al diritto di accesso civico si apprezza sotto diversi piani. Come già visto per l'accesso documentale, è prevista una tutela amministrativa che il titolare del diritto di accesso può attivare rivolgendosi al Difensore civico, chiedendo che sia riesaminata la determinazione negativa. La decisione, favorevole al richiedente, assunta dall'organo amministrativo competente in materia, impone all'Amministrazione, se intende confermare il diniego, di adottare un provvedimento espresso in tal senso entro 30 giorni; in caso contrario l'accesso è consentito. Il decorso del termine, senza che l'Amministrazione intervenga, cristallizza la situazione in senso definitivamente favorevole al richiedente, senza lasciare più spazio ad ulteriori interventi dell'Amministrazione stessa, il cui potere è in questo caso consumato. La mancata conferma del diniego da parte dell'Amministrazione si traduce in una rinuncia della stessa ad opporsi all'accesso. Proprio perché in tal modo si consolida definitivamente il giudizio espresso dal difensore civico o dalla Commissione, non appare neppure ipotizzabile che, prodottosi l'effetto legale in questione, su di esso l'Amministrazione possa ancora intervenire in via di autotutela. A tale tutela giustiziale si affianca quella prevista dall'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013 il quale prevede che nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se, però, l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a), il suddetto responsabile provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010. |