Domanda diretta a ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle ipotesi di cui all'art. 122 (art. 122)InquadramentoGli artt. 121 e 122 c.p.a. risolvono il problema del rapporto tra vizi dell'aggiudicazione e contratto, individuando una forma di inefficacia di fonte giudiziale a contenuto variabile. Il legislatore introduce un'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria, in presenza di vizi del procedimento ad evidenza pubblica, può dichiarare l'inefficacia del contratto precisando se la declaratoria sia limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo della sentenza oppure operi in via retroattiva. Nell'art. 121 c.p.a., è previsto che in caso di gravi violazioni il giudice che annulla l'aggiudicazione dichiara l'inefficacia del contratto, salvo che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Nelle ipotesi in cui siano ravvisabili violazioni del procedimento di aggiudicazione, diverse da quelle elencate all'art. 121 c.p.a., l'art. 122 c.p.a. introduce una forma di inefficacia facoltativa o discrezionale del contratto, dovendo il giudice valutare, caso per caso, se dichiarare l'inefficacia del contratto o meno, stabilendone la decorrenza. La disposizione elenca i criteri e i parametri in base ai quali l'autorità giudiziaria dovrà valutare la scelta in senso conservativo o privativo dell'efficacia del contratto, indicando in particolare: gli interessi delle parti; il tipo di vizio riscontrato che sia tale da consentire, oltre all'annullamento dell'aggiudicazione, anche l'aggiudicazione in favore del ricorrente, senza necessità di rinnovo della gara; lo stato di esecuzione del contratto; l'avvenuta presentazione di una domanda di subentro nel contratto; la buona fede del terzo contraente. FormulaTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL [_] [1] RICORSO [2] Nell'interesse di [PERSONA FISICA] [3], nato/a a ... il ... (C.F. ... ), residente in ... , via/p.za ... n. ... , elettivamente domiciliato/a in ... , via/p.za ... , n. ... , presso lo studio dell'Avv. [4] ... , C.F. ... [5], PEC ... [6], fax ... [7], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... [8]. - [PERSONA GIURIDICA] [9], con sede legale in ... , via/piazza ... , n. ... , iscritta nel registro delle imprese di ... , n. ... , P.I. ... , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ... , via/piazza ... , n. ... , presso lo studio dell'Avv. [10] ... , C.F. ... [11], PEC: ... [12], fax ... [13], che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... [14]. [Per tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria si indicano l'indirizzo di posta elettronica certificata ... ed il numero di fax ... ] [15] - ricorrente - CONTRO - [AMMINISTRAZIONE/ENTE/AUTORITÀ] [16], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato] [17], - resistente - E NEI CONFRONTI DI - ... residente in ... , via/piazza ... n. ... [18] - controinteressato - PER L'ANNULLAMENTO - del provvedimento ... , prot. n. ... , notificato in data ... [19], avente ad oggetto aggiudicazione di ... [20]; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso ... [21]; NONCHÉ - per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato tra ... in data ... ; - per il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto; - in via subordinata, per il risarcimento del danno. FATTO [descrivere in maniera sintetica le vicende fattuali che hanno condotto alla presentazione del ricorso, con particolare riferimento al provvedimento di cui si chiede l'annullamento, al procedimento che lo ha preceduto e a ogni altro elemento di fatto utile] [ ... ] DIRITTO [descrivere l'interesse derivante al ricorrente dall'annullamento dell'aggiudicazione] [indicare i motivi per quali si ritiene illegittimo l'impugnato provvedimento, indicando nella loro descrizione una o più delle seguenti tipologie di vizi: incompetenza dell'autorità o organo che ha emanato l'atto, violazione di legge (con indicazione degli articoli della Costituzione, di legge o di altra normativa che si assume violata), eccesso di potere (indicando ove ricorra una delle figure sintomatiche, quali ad esempio: irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà dell'atto, travisamento o erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, difetto di motivazione)] [indicare eventuali istanze di remissione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea o di legittimità costituzionale] [indicare le ragioni in base alle quali il ricorrente chiede dichiararsi l'inefficacia del contratto stipulato tra aggiudicataria e stazione appaltante ai sensi degli artt. 122 e 124, c.p.a. e, in particolare, motivando sui criteri e sui parametri in base ai quali l'autorità giudiziaria dovrà valutare la scelta in senso conservativo o privativo dell'efficacia del contratto: gli interessi delle parti; il tipo di vizio riscontrato che sia tale da consentire, oltre all'annullamento dell'aggiudicazione, anche l'aggiudicazione in favore del ricorrente, senza necessità di rinnovo della gara; lo stato di esecuzione del contratto; l'avvenuta presentazione di una domanda di subentro nel contratto; la buona fede del terzo contraente] [indicare le ragioni in base alle quali il concorrente avrebbe diritto al conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto] [allegare, in relazione alla domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente, i danni subiti dal ricorrente e il nesso di causalità tra il provvedimento illegittimo e lo stesso] [indicare eventuali istanze istruttorie, anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno] P.Q.M. Si chiede al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: di disporre l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, come indicato in epigrafe, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso; di dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato tra ... in data ... ; di conseguire l'aggiudicazione e il contratto; in via subordinata, di condannare ... al risarcimento del danno come descritto in motivazione. Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione. Con vittoria di spese e onorari. Si producono i seguenti documenti: 1) [copia del provvedimento impugnato ove disponibile] 2) [copia di eventuali atti antecedenti, conseguenti e connessi] 3) [ ... ] [22]. Ai sensi dell'art. 13, comma 6- bis, d.P.R. n. 115/2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che si tratta di controversia in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e che il valore del presente procedimento è pari a Euro ... . Il contributo unificato, già versato, dovrà, pertanto, applicarsi nella misura determinata in relazione allo scaglione di appartenenza, per un importo pari a Euro ... [Rinvio a Formula “Dichiarazione ai fini del contributo unificato”] Firma Avv. ... [23] PROCURA [V. formula “Procura speciale alle liti rilasciata a singolo avvocato” e formule correlate] ISTANZA ABBREVIAZIONE DEI TERMINI (eventuale) [V. formula “Istanza abbreviazione dei termini”] RELATA DI NOTIFICA [V. formula “Relata di notifica a persona fisica” e formule correlate] DEPOSITO INFORMATICO Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche. [24] [EVENTUALE] ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A DEROGARE AL LIMITE DIMENSIONALE DEL RICORSO [v. formula “Istanza di autorizzazione al deposito di atti che superano i limiti del decreto sinteticità (art. 3 d.P.C.S. n. 167/2016)”] 1. Il ricorso si deve proporre dinnanzi al T.A.R. nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione che ha emesso l'atto, ovvero nel cui ambito regionale sono limitati gli effetti diretti dell'atto (cfr. art. 13, comma 1 c.p.a.). 2. Il contenuto del ricorso è disciplinato dall'art. 40 c.p.a. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 44 c.p.a., lo stesso deve recare, a pena di nullità, la sottoscrizione del ricorrente (se sta in giudizio personalmente) o del difensore (con indicazione, in questo caso, della procura speciale). 3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con mod., in l. n. 111/2011). 4. In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc.). 5. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, 8° comma, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010. Con riferimento specifico al processo amministrativo, sebbene l'art. 40 c.p.a., lett. a), faccia riferimento generico agli “elementi identificativi” del ricorrente, del suo difensore e delle parti, tale indicazione è imposta dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Per i ricorsi incardinati dopo l'avvio del PAT, l'indicazione del codice fiscale del difensore e della parte, oltre che dell'indirizzo PEC e Fax, è comunque richiesta anche nella compilazione dei campi del modulo per il deposito telematico. 6. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”. 7. L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 136, comma 1, c.p.a., e dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Ai sensi di quest'ultima norma, gli importi dovuti a titolo di contributo unificato “sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 [c.p.a.]». 8. La procura, ove necessaria, può essere apposta in calce o a margine dell'atto o, comunque, nelle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c.. Per i ricorsi depositati successivamente al 1° gennaio 2017, ai quali si applica il Processo Amministrativo Telematico (‘PAT'), il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005 (“Codice dell'Amministrazione Digitale”; CAD), mediante sottoscrizione con firma digitale (cfr. art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative del PAT, all. 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021). V. Formula “Attestazione di conformità ai fini del deposito della copia per immagine della procura rilasciata su supporto analogico”. 9. In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio. 10. V. nt. 4. 11. V. nt. 5. 12. V. nt. 6. 13. V. nt. 7. 14. V. nt. 8. 15. In caso di pluralità di difensori, può essere utile indicare l'indirizzo (di fax e/o PEC) al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento. 16. Nel caso dell'impugnazione dell'aggiudicazione, resistente è la stazione appaltante. A titolo esemplificativo, nel caso di Ministero, il ricorso sarà proposto contro il Ministero “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica”, in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”. 17. In caso di amministrazioni statali, si applicano le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, che prevedono il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella nel cui distretto ha sede il T.A.R. adito; v. artt. 1, l. n. 260/1958 e 10, comma 3, l. n. 103/1979). Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione (art. 10, comma 1, l. n. 103/1979). 18. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso va notificato ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto stesso. In caso di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, il controinteressato è identificabile nell'aggiudicatario. 19. Indicare numeri e date. In caso di mancata notifica o comunicazione, indicare il momento in cui lo stesso è stato conosciuto. 20. Appare utile indicare altresì una breve descrizione dell'oggetto e del contenuto del provvedimento. 21. Indicare eventuali atti prodromici, preparatori o consequenziali di cui si chiede l'annullamento. 22. Copia di eventuale altra documentazione utile alla comprensione del contesto fattuale e/o alle ragioni del ricorso. V. anche Formula [“Attestazione di conformità ai fini del deposito di copia informatica di atto, provvedimento o documento originale analogico”]. 23. Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dall'art. 6 delle Specifiche tecniche del PAT di cui all'all. 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 (attraverso il modulo denominato “Modulo Deposito Ricorso”). 24. Gli allegati al ricorso sono depositati insieme a quest'ultimo utilizzando il “ModuloDepositoRicorso” (v. nt. 22), reperibile sul sito istituzionale (www.giustizia-amministrativa.it) seguendo le istruzioni ivi rese disponibili (art. 6, comma 1, delle Specifiche tecniche del PAT – all. 2 al d.P.C.S. 28 luglio 2021). Tale modalità si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a. (introdotto dall'art. 7, del d.l. n. 168/2016) ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti. È stato definitivamente abrogato l'obbligo di depositare una copia cartacea conforme all'originale telematico del ricorso e degli scritti difensivi (cfr. art. 4 d.l. n. 28/2020). CommentoDomanda di annullamento dell'aggiudicazione e inefficacia del contratto Sui rapporti tra domanda di annullamento del contratto e dichiarazione di inefficacia del contratto si rinvia al commento della formula “Domanda diretta a ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto”. Inefficacia del contratto in caso di violazioni diverse da quelle descritte all'art. 121 c.p.a . I casi possibili di declaratoria di inefficacia del contratto di appalto sono tassativi, essendo esclusivamente quelli previsti dagli artt. 121 e 122 c.p.a., con riferimento rispettivamente all'inefficacia discendente da gravi violazioni e ad altri casi accertabili dal giudice; al di fuori di tali ipotesi è pertanto precluso all'autorità giudiziaria dichiarare l'inefficacia del contratto (T.A.R. Calabria (Catanzaro), n. 2216/2016). La sentenza con la quale viene disposta l'inefficacia del contratto ha un contenuto variabile e flessibile. L'inefficacia del contratto può dal giudice essere temporalmente delimitata con decorrenza dalla data del dispositivo, in via retroattiva (art. 121, comma 1, c.p.a.) o con decorrenza da una data anche successiva al dispositivo (come sembra potersi argomentare dal disposto dell'art. 122 c.p.a. e, in particolare, dalla proposizione “stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza”). Nelle ipotesi in cui siano ravvisabili violazioni del procedimento di aggiudicazione, diverse da quelle elencate all'art. 121 c.p.a., l'art. 122 c.p.a. introduce una forma di inefficacia facoltativa o discrezionale del contratto, dovendo il giudice valutare, caso per caso, se dichiarare l'inefficacia del contratto o meno, stabilendone la decorrenza. Pertanto, qualora il contenzioso abbia ad oggetto violazioni gravi, la decisione dell'autorità giudiziaria di preservare gli effetti del contratto deve rispondere alla valutazione dell'esistenza di esigenze imperative connesse all'interesse generale, mentre, in presenza di violazioni residuali, il sindacato deve essere condotto tenendo conto degli interessi delle parti e dell'effettiva possibilità per il ricorrente di subentrare nel contratto. La giurisprudenza amministrativa (Cons. St. V, n. 1597/2016) ha richiamato la natura dei vizi riscontrati, la durata dell'affidamento del servizio e i tempi necessari per lo svolgimento di una nuova gara e per l'individuazione di un nuovo gestore. L'inefficacia del contratto, anche nei casi previsti dall'art. 122 c.p.a., non è la conseguenza automatica dell'annullamento dell'aggiudicazione, la quale determina solo il sorgere del potere in capo al giudice di valutare se il contratto debba continuare o meno a produrre effetti, con la conseguenza che la privazione degli effetti del contratto, una volta annullata l'aggiudicazione, deve formare oggetto di una espressa pronuncia giurisdizionale, adottata sul presupposto di una richiesta di parte, in applicazione del principio della domanda (T.A.R. Lombardia (Milano), n. 1287/2015). L'inefficacia del contratto così come il subentro del concorrente possono essere dichiarati ex nunc o ex tunc; pertanto è senz'altro possibile dichiarare il subentro nel contratto con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza (T.A.R. Lombardia (Milano), n. 2241/2014). Domanda di parte Mentre con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 121 c.p.a. sembrano permanere diversi orientamenti sulla necessità di un'istanza di parte o sulla possibilità per l'autorità giudiziaria di dichiarare d'ufficio l'inefficacia del contratto, con riferimento alle ipotesi disciplinate nell'art. 122 c.p.a., la giurisprudenza è orientata nel senso della necessità di apposita istanza di parte. In questo senso, si osserva (Cons. St. V, n. 4272/2016) che la declaratoria giudiziale di inefficacia del contratto costituisce una mera eventualità, il cui verificarsi è subordinato all'espressa domanda del ricorrente. In ogni caso la mancata proposizione di una tale domanda può rilevare solo in termini di valutazione circa la risarcibilità del danno subìto per effetto dell'illegittima aggiudicazione a soggetto diverso, ma non in termini di improcedibilità della domanda di annullamento degli atti della procedura a evidenza pubblica (in senso conforme T.A.R. Lombardia (Milano), n. 2341/2016). Presupposti della dichiarazione di inefficacia I parametri indicati dal legislatore, seppur di carattere oggettivo, sono da combinare in vario modo tra loro, in relazione alle specifiche e variabili caratteristiche della situazione di fatto di volta in volta in esame, sempre che il vizio dell'aggiudicazione non comporti il mero obbligo di rinnovare la gara (T.A.R. Lazio (Roma), n. 5222/2012), come nell'ipotesi in cui ricorra un vizio della composizione della commissione tecnica (T.A.R. Trentino-Alto Adige, n. 11/2016). Non osta all'applicazione dell'art. 122 c.p.a. la circostanza che i servizi oggetto dell'appalto siano stato affidati in via d'assoluta urgenza all'aggiudicatario in conseguenza dei disservizi della precedente gestione, posto che, diversamente ragionando, il ricorrente vittorioso vedrebbe frustrato il proprio interesse principale ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto e la stipulazione del contratto tutte le volte in cui l'amministrazione disponga l'affidamento provvisorio in via d'urgenza, instaurando prassi illegittime contrarie a una tutela giurisdizionale piena ed effettiva (Cons. St. III, n. 4514/2016). Il potere di dichiarare l'inefficacia del contratto postula che l'atto sia già stato stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria (T.A.R. Sicilia (Palermo), n. 206/2011). Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che, in un appalto di servizi, non può essere di ostacolo alla domanda di subentro nel contratto del ricorrente vittorioso la durata solo triennale dell'appalto se non è ancora intervenuta alcuna stipulazione da cui far decorrere detto termine, ma i servizi oggetto dell'appalto sono stati affidati in via d'urgenza all'aggiudicatario, pena la frustrazione dell'interesse principale al subentro nel contratto (Cons. St. III, n. 4514/2016). Sul rapporto tra rinnovazione della gara e dichiarazione di inefficacia si sono formati diversi orientamenti. Secondo una prima ricostruzione giurisprudenziale, il giudice amministrativo deve dichiarare sempre l'inefficacia del contratto tutte le volte in cui il vizio dell'aggiudicazione comporti la rinnovazione della gara, mentre deve operare un bilanciamento fra i vari parametri indicati nella disposizione solo nelle ipotesi in cui il contratto debba essere aggiudicato al ricorrente vittorioso (Cons. St., Ad. plen., n. 13/2011; T.A.R. Umbria (Perugia), n. 61/2013). La disposizione non è, pertanto, applicabile nelle ipotesi in cui il vizio dell'aggiudicazione comporti l'obbligo di rinnovare la gara. Un diverso orientamento esclude il potere dell'autorità giudiziaria di dichiarare l'inefficacia del contratto qualora i vizi non abbiano determinato la sottrazione al ricorrente dell'aggiudicazione ovvero di alcuna specifica utilità. In base a una diversa prospettiva, la dichiarazione di inefficacia del contratto, se lo stato in cui si trova la sua esecuzione lo consente, deve essere pronunciata non solo nel caso in cui sussista il diritto al subentro e sia stata formulata la relativa domanda, ma anche qualora il ricorrente dimostri che i vizi dell'aggiudicazione dedotti abbiano avuto una efficacia causale sulla mancata aggiudicazione della gara, in modo che possa ritenersi che la rinnovazione della gara determini l'effettiva possibilità di conseguire l'aggiudicazione (T.A.R. Lombardia (Milano), n. 992/2012). Lo stato di esecuzione del contratto costituisce uno dei parametri che l'autorità giudiziaria deve valutare per dichiarare o meno l'inefficacia del contratto. Si tratta di un accertamento di fatto da svolgersi in base alle peculiarità del caso concreto, idoneo a incidere sull'estensione dei poteri dell'autorità giudiziaria. |