Istanza di fissazione udienza in appello nel contenzioso elettorale (art. 129)InquadramentoAi sensi dell'art. 131, l'appello avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 130 nel rito elettorale è proponibile entro venti giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Possono proporre appello anche gli elettori o i candidati non parte del giudizio di primo grado (c.d. azione popolare). La disciplina specifica i termini processuali, che sono dimezzati e l'udienza di discussione è fissata dal giudice in via d'urgenza (v. formula “Appello avverso sentenza T.A.R. in materia di operazione elettorali”). Con la formula in commento la parte può sollecitare la fissazione dell'udienza di discussione con apposita istanza al Presidente della competente sezione del Consiglio di Stato. FormulaAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE ... RICORSO R.G. N. ... ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA Nell'interesse di [PARTE APPELLANTE], elettivamente domiciliato/a in ..., via/piazza ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ..., che lo/la rappresenta e difende giusta procura speciale, in relazione al ricorso in appello n. R.G. ..., proposto dal medesimo contro [PARTE APPELLATA] e nei confronti di [CONTROINTERESSATO]; tenuto conto dell'urgenza di definire il giudizio da cui dipende l'esito del contenzioso elettorale in quanto [spiegare] CHIEDE alla S.V. che sia fissata con urgenza l'udienza di discussione del ricorso, ai sensi dell'art. 131 c.p.a. Luogo e data ... Firma Avv. ... [1] DEPOSITO INFORMATICO Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [2]. 1. Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dal d.P.C.S. 28 luglio 2021 (attraverso il Modulo Deposito Atto; v. art. 6, all.to 2). 2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, del d.l. n. 168/2016, il Processo amministrativo telematico si applica ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti. Ai fini del deposito telematico, il ricorrente dovrà utilizzare gli appositi moduli presenti sul sito della Giustizia Amministrativa È stato definitivamente abrogato l'obbligo Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016, dapprima prorogato sino al 1° gennaio 2019, e successivamente reso permanente per effetto dell'art. 15, comma 1-bis, d.l. n. 113/2018, conv. con modif. dalla l. n. 132/2018 (che ha soppresso le parole «e sino al 1º gennaio 2019»), di depositare una copia cartacea conforme all'originale telematico del ricorso e degli scritti difensivi (cfr. art. 4 d.l. n. 28/2020). CommentoLa formula in commento riguarda l'istanza di parte appellante – ma l'istanza può provenire anche da parte appellata per esigenze di certezza del risultato elettorale – al fine di sollecitare il giudice di appello a fissare con urgenza l'udienza di discussione del ricorso in appello avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza T.A.R. emessa ai sensi dell'art. 130 c.p.a. Per i giudizi di appello avverso le sentenze di cui all'art. 129 c.p.a., l'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi (art. 129, comma 5). Per ciò che riguarda in generale la disciplina dell'appello si rinvia alla formula “Appello avverso sentenza TAR in materia di operazioni elettorali”. |