Domanda di riduzione della sanzione irrogata (art. 134)InquadramentoUn limite esterno alla giurisdizione amministrativa è rappresentato dal c.d. merito amministrativo: il giudice amministrativo può, di regola, solo sindacare la legittimità del provvedimento, e non anche la sua opportunità, con la conseguenza che il merito delle scelte discrezionali compiute dalla p.a. sfugge, di regola, al controllo giurisdizionale. Accanto alla giurisdizione generale di legittimità, avente ad oggetto la contestazione – per uno dei tre tradizionali vizi di legittimità appunto – di provvedimenti amministrativi lesivi di una posizione di interesse legittimo, al giudice amministrativo può essere eccezionalmente attribuita una giurisdizione estesa al merito, che si aggiunge a quella di legittimità e da ritenersi eccezionalmente limitata ai tassativi casi indicati dalla legge, in cui il g.a. ha un potere diretto di accertamento con possibilità di sostituzione della p.a. e diretta riforma degli atti impugnati. Nella giurisdizione estesa al merito il potere del giudice non è limitato alla valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, ma si può estendere alla opportunità dello stesso, al merito appunto. L'affinamento delle tecniche di controllo giurisdizionale sta quindi consentendo una progressiva estensione dell'area della legittimità ad opera della giurisprudenza e una restrizione delle ipotesi di aspetti di merito delle scelte amministrative, insindacabili. Ciò ha determinato una riduzione delle ipotesi di giurisdizione estesa al merito; tale riduzione non è quindi l'effetto di un intervento del legislatore volto a contenere i poteri del giudice amministrativo, ma costituisce una conseguenza dell'ampliamento del concetto di discrezionalità sempre sindacabile dal giudice e della contrazione della sfera dell'attività amministrativa sottratta al sindacato perché rientrante nel merito amministrativo. I casi di giurisdizione estesa al merito sono eccezionali e tassativi e sono stati sensibilmente ridotti con l'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo. Tra le fattispecie di giurisdizione estesa al merito previste dall'art. 134 c.p.a. vi è quella relativa alle sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti, e quelle previste dall'articolo 123 c.p.a. La norma non è attributiva della giurisdizione, nel senso che deve preesistere altrove (in particolare, v. art. 133) una specifica disposizione che attribuisce al giudice amministrativo la cognizione sulle contestazioni di sanzioni pecuniarie. Quando la giurisdizione amministrativa sussiste, il g.a. ha gli stessi poteri del g.o. per la rideterminazione delle sanzioni; esercita cioè i poteri previsti dall'art. 23 l. n. 689/1981, che stabilisce che con la sentenza il giudice (ordinario) può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. FormulaTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE .... [1] RICORSO [2] Nell'interesse di - [PERSONA FISICA] [3], nato/a a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [4]...., C.F. .... [5], PEC: .... [6], fax .... [7], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [8]. - [PERSONA GIURIDICA] [9], con sede legale in ...., via/piazza ...., n. ...., iscritta nel registro delle imprese di ...., n. ...., P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [10]...., C.F. .... [11], PEC: .... [12], fax .... [13], che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [14]. [Per tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria si indicano l'indirizzo di posta elettronica certificata .... ed il numero di fax .....] [15] - ricorrente - CONTRO - [Amministrazione/Ente/Autorità] [16], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato] [17], - resistente - E NEI CONFRONTI DI - Sig./ Sig.ra .... residente in ...., via/piazza .... n. .... [18] - controinteressato - PER L'ANNULLAMENTO - del provvedimento ...., prot. n. ...., notificato in data .... [19], avente ad oggetto .... [20] ; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso .... [21]. E PER L'ANNULLAMENTO O, IN SUBORDINE MODIFICA O RIDETERMINAZIONE della sanzione pecuniaria dell'importo di Euro ...., irrogata da .... con provvedimento del .... FATTO [Descrivere in maniera sintetica le vicende fattuali che hanno condotto alla presentazione del ricorso, con particolare riferimento al provvedimento di cui si chiede l'annullamento, al procedimento che lo ha preceduto e a ogni altro elemento di fatto utile] 1. Il ricorrente è .... [indicare chi è il ricorrente quale è l'attività svolta, anche in relazione alla attività provvedimentale censurata] 2. In data [ ....], l'amministrazione adottava l'atto indicato in epigrafe, con cui [ ....] 3. A seguito di tale atto, l'odierno ricorrente [ ....] 4. Il provvedimento indicato in epigrafe è illegittimo per i seguenti motivi di DIRITTO 1. [indicare i motivi per quali si ritiene illegittimo l'impugnato provvedimento, indicando nella loro descrizione una o più delle seguenti tipologie di vizi: incompetenza dell'autorità o organo che ha emanato l'atto, violazione di legge (con indicazione degli articoli della Costituzione, di legge o di altra normativa che si assume violata), eccesso di potere (indicando ove ricorra una delle figure sintomatiche, quali ad esempio: irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà dell'atto, travisamento o erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, difetto di motivazione)] [indicare eventuali istanze di remissione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea o di legittimità costituzionale] [indicare eventuali istanze istruttorie] 2. Le considerazioni che precedono viziano in via derivata l'impugnato provvedimento di irrogazione della sanzione. In via subordinata, qualora non si ritenga di dover integralmente annullare la predetta sanzione, si chiede che la stessa sia modificata e rideterminata nell'ambito dell'esercizio della giurisdizione estesa al merito di cui all'art. 34, comma 1, lett. c). In primo luogo, si rileva come i criteri di calcolo della sanzione non siano stati adeguatamente motivati dall'amministrazione con la conseguenza che si rende impossibile comprendere l'iter logico seguito per la quantificazione della stessa. In ogni caso, i criteri utilizzati sono illegittimi, in quanto (spiegare). Infine, la quantificazione della sanzione appare del tutto sproporzionata e incongrua rispetto alle condotte ritenute illecite, perché .... Si chiede quindi che la sanzione venga ridotta in misura adeguata, previa valutazione di congruità da parte del Collegio. P.Q.M. Si chiede al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, di disporre l'annullamento del provvedimento impugnato, come indicato in epigrafe, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso e di annullare l'impugnata sanzione amministrativa o, in subordine, di ridurre l'importo della sanzione, rideterminandola. Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione. Con vittoria di spese e onorari. Si producono i seguenti documenti: 1) [copia del provvedimento impugnato ove disponibile] 2) [copia di eventuali atti antecedenti, conseguenti e connessi] 3) [ ....] [22] Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro ..... Il contributo unificato, già versato, dovrà, pertanto, applicarsi nella misura determinata in relazione allo scaglione di appartenenza, per un importo pari a Euro .... [V. Formula “Dichiarazione ai fini del contributo unificato”] Luogo e data .... Firma Avv. [23].... PROCURA [V. formula “Procura speciale alle liti rilasciata a singolo avvocato” e formule correlate] ISTANZA ABBREVIAZIONE DEI TERMINI (EVENTUALE) [V. formula “Istanza abbreviazione dei termini”] RELATA DI NOTIFICA [V. formula “Relata di notifica a persona fisica” e formule correlate] DEPOSITO INFORMATICO Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [24]. [1]Il ricorso si deve proporre dinnanzi al T.A.R. nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione che ha emesso l'atto, ovvero nel cui ambito regionale sono limitati gli effetti diretti dell'atto (cfr. art. 13, comma 1, c.p.a.). Nel caso di controversie relative al pubblico impiego, sussiste il foro speciale indicato dall'art. 13, comma 2 (ossia il T.A.R. nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio). [2]Il contenuto del ricorso è disciplinato dall'art. 40 c.p.a. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 44 c.p.a., lo stesso deve recare, a pena di nullità, la sottoscrizione del ricorrente (se sta in giudizio personalmente) o del difensore (con indicazione, in questo caso, della procura speciale). Il ricorso è un atto di parte e, pertanto, debbono essere rispettati i limiti dimensionali e le specifiche tecniche stabiliti con il d.P.C.S. n. 167/2016. [3]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). [4]In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc.). [5]L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv., con modif., nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv., con modif., nella l. n. 24/2010. Con riferimento specifico al processo amministrativo, sebbene l'art. 40 c.p.a., lett. a), faccia riferimento generico agli “elementi identificativi” del ricorrente, del suo difensore e delle parti, tale indicazione è imposta dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Per i ricorsi incardinati dopo l'avvio del PAT, l'indicazione del codice fiscale del difensore e della parte, oltre che dell'indirizzo PEC e fax, è comunque richiesta anche nella compilazione dei campi del modulo per il deposito telematico. [6]Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”. [7]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 136, comma 1, c.p.a., e dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Ai sensi di quest'ultima norma, gli importi dovuti a titolo di contributo unificato “sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 [c.p.a.]». [8]La procura, ove necessaria, può essere apposta in calce o a margine dell'atto o, comunque, nelle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c.. Per i ricorsi depositati successivamente al 1° gennaio 2017, ai quali si applica il Processo Amministrativo Telematico (‘PAT'), il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005 (“Codice dell'Amministrazione Digitale”; CAD), mediante sottoscrizione con firma digitale (cfr. art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative del PAT, all.to 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021). V. Formula “Attestazione di conformità ai fini del deposito della copia per immagine della procura rilasciata su supporto analogico”. [9]In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio. [10]V. nt. 4. [11]V. nt. 5. [12]V. nt. 6. [13]V. nt. 7. [14]V. nt. 8. [15]In caso di pluralità di difensori, può essere utile indicare l'indirizzo (di fax e/o PEC) al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento. [16]A titolo esemplificativo, nel caso di Ministero, il ricorso sarà proposto contro il Ministero “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica”, in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”. [17]In caso di amministrazioni statali, si applicano le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, che prevedono il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella nel cui distretto ha sede il T.A.R. adito; v. artt. 1, l. n. 260/1958 e 10, comma 3, l. n. 103/1979). Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione (art. 10, comma 1, l. n. 103/1979). [18]Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso va notificato ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto stesso. [19]Indicare il numero e la data del provvedimento. In caso di mancata notifica o comunicazione, indicare il momento in cui lo stesso è stato conosciuto. [20]È utile indicare altresì una breve descrizione dell'oggetto e del contenuto del provvedimento. [21]Indicare eventuali atti prodromici, preparatori o consequenziali di cui si chiede l'annullamento. [22]Copia di eventuale altra documentazione utile alla comprensione del contesto fattuale e/o alle ragioni del ricorso. V. anche Formula “Attestazione di conformità ai fini del deposito di copia informatica di atto, provvedimento o documento originale analogico”. [23]Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dall'art. 6 delle Specifiche tecniche del PAT di cui all'all.to 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 (attraverso il modulo denominato “ModuloDepositoRicorso”). [24]Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, del d.l. n. 168/2016, il Processo amministrativo telematico si applica ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti. Ai fini del deposito telematico, il ricorrente dovrà utilizzare gli appositi moduli presenti sul sito della Giustizia Amministrativa. È stato definitivamente abrogato (cfr. art. 4 d.l. n. 28/2020) l'obbligo di depositare una copia cartacea conforme all'originale telematico del ricorso e degli scritti difensivi. CommentoLa formula in commento è relativa alla domanda di rideterminazione in riduzione di una sanzione pecuniaria. In genere, l'annullamento della sanzione segue all'accoglimento della prima parte del ricorso avente ad oggetto la contestazione della sussistenza dell'illecito, ma può avvenire che il giudice respinga tale prima domanda ed allora è opportuno proporre una autonoma, benché subordinata, domanda diretta alla riduzione della sanzione. Tale domanda si può fondare su classici profili di eccesso di potere (difetto di motivazione, mancata indicazione dei criteri di calcolo, ecc.), ma può anche essere diretta ad una rivalutazione in termini di proporzionalità e congruità dell'importo della sanzione da parte del giudice. Tale ultimo aspetto è quello con cui meglio si valorizza la giurisdizione estesa al merito prevista dall'art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a. L'art. 134, comma1, lett. c) ha in parte carattere innovativo, trattandosi dell'unica estensione da parte del Codice della giurisdizione estesa al merito. Non si tratta di una novità assoluta nel processo amministrativo, in quanto la giurisprudenza era giunta all'applicazione di tale disposizione in ordine al sindacato esercitato dal g.a. sulle sanzioni pecuniarie irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). È noto che alle Autorità indipendenti è spesso attribuito il potere di irrogare alle imprese sia sanzioni ripristinatorie sia sanzioni afflittive. Nell'ordinamento italiano in base alla distinzione tra sanzioni afflittive e ripristinatorie opera in genere il riparto della giurisdizione tra giustizia ordinaria e amministrativa (giudice amministrativo per le sanzioni ripristinatorie e giudice ordinario per le sanzioni afflittive). Proprio per quanto concerne le sanzioni previste dalla disciplina antitrust italiana, si era in passato posta la questione del difficile coordinamento tra l'art. 33 della l. n. 287/1990, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Autorità antitrust e l'art. 31 della stessa legge, che contiene un richiamo alla l. n. 689/1981, che attribuisce al giudice ordinario le controversie in materia di opposizione alle ordinanze ingiunzioni che comminano sanzioni amministrative pecuniarie. La norma, testualmente, dispone che «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della l. n. 689/1981». La questione è stata ormai chiarita nel senso della prevalenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a partire dalla sentenza della Cass. S.U., n. 52/1994, che ha evidenziato come il richiamo alla l. n. 689/1981 è limitato alle sole disposizioni sostanziali, e non alle norme in materia di giurisdizione (Cass. S.U., n. 52/1994, in Foro it., 1994, I, 732, con nota di Barone). Ulteriore problema interpretativo era costituito dai limiti del sindacato giurisdizionale e, in particolare, dall'applicabilità dell'art. 23, comma 11, della l. n. 689/1981 (ora abrogato; v. art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011), che prevede il potere del giudice di annullare in tutto o in parte (l'ordinanza) o di modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Il Consiglio di Stato ha da tempo aderito alla tesi dell'applicabilità del citato art. 23 e della conseguente giurisdizione di merito sulle sanzioni pecuniarie irrogate dall'AGCM (con possibilità quindi di modificarle in sede giurisdizionale), richiamando sia il principio di legalità, che tutela il diritto del privato a non subire imposizioni patrimoniali al di fuori dei casi previsti dalla legge (art. 23 Cost.), sia la compatibilità con i principi della l. n. 287/1990 dell'art. 23 della l. n. 689/1981 (ora abrogato; v. art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011), sia infine la diversità del potere esercitato dall'Autorità per l'applicazione di una sanzione amministrativa tipicamente punitiva, quale quella pecuniaria (cfr. da ultimo, Cons. St. VI n. 896/2011, e Cons. St. VI, n. 289/2016, secondo cui l'esercizio del sindacato giurisdizionale di merito sui provvedimenti dell'antitrust, che sfocia nella modificazione dell'entità della sanzione in sostituzione della correlativa determinazione dell'AGCM, si risolve nell'adozione di una sentenza ad efficacia costitutiva, a completamento della fattispecie sostanziale, con riferimento al quantum della sanzione quale rideterminata in sede giudiziale). Il riconoscimento di tale tipo di sindacato giurisdizionale è coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza comunitaria, che ha sempre ritenuto la sussistenza di una competenza di merito del giudice, che consenta anche la modifica delle sanzioni irrogate dalla Commissione (Trib. CE, 11 marzo 99, T-141/94, Thyssen Stahl AG, par. 646 e 674 e CGCE, 16 novembre 2000, C-291/98, Sarriò-Cartoncino, par. 70-71). Ciò risulta inoltre coerente con l'armonizzazione del diritto della concorrenza, tenuto conto che l'art. 31 del regolamento CE n. 1/2003 prevede che la Corte di Giustizia possa estinguere, ridurre o aumentare le ammende irrogate dalla Commissione, qualificando tale competenza giurisdizionale «di merito». Al riguardo, va segnalata la singolarità della disposizione nella parte in cui è prevista la possibilità di aumento della sanzione, che, se intesa in senso letterale, si porrebbe in contrasto con il principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Unica possibilità di rendere compatibile la norma con il suddetto principio è riferirla alla possibile domanda di altra parte del giudizio, che è però difficile che possa essere la Commissione, che ha stabilito l'entità dell'importo in sede amministrativa, mentre si potrebbe ipotizzare una domanda in tal senso di soggetti controinteressati, che ritengono esigua la sanzione inflitta. La riconosciuta possibilità (sia per il giudice comunitario che per i giudici interni) di modificare l'importo della sanzione fa emergere l'esigenza che il controllo giurisdizionale, benché esteso al merito, avvenga attraverso la verifica della congruità e della correttezza dei criteri utilizzati dall'Autorità per determinare l'importo delle sanzioni. È nota la giurisprudenza comunitaria, secondo cui in una decisione di irrogazione di ammende a molteplici imprese per un'infrazione alle norme comunitarie che disciplinano la concorrenza, l'obbligo di motivazione non comporta la redazione di un elenco vincolante o esauriente dei criteri tenuti in considerazione (CGCE, ord. 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, Spo, punto 54); inoltre, nel fissare l'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non la si può considerare tenuta ad applicare, a tale scopo, una formula matematica precisa (Trib. CE, 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli, punto 59; 11 marzo 1999 Thyssen Stahl cit. punti 605 e ss.). Tuttavia, nei casi citati gli organi di giustizia comunitaria hanno anche ritenuto che, se è auspicabile che le imprese interessate e, ove necessario, il Tribunale siano messi in condizioni di controllare che il metodo di calcolo utilizzato e i passaggi seguiti dalla Commissione siano privi di errori e compatibili con le disposizioni e i principi applicabili in materia di ammende, in particolare con il divieto di discriminazioni, deve tuttavia consentirsi la spiegazioni dei criteri utilizzati da parte della Commissione in corso di giudizio. In ogni caso, l'assenza di idonea motivazione circa la quantificazione della sanzione non comporta l'annullamento della sanzione, ma la verifica della congruità della stessa da parte del giudice, che sul punto esercita un sindacato pieno, come descritto in precedenza. Le conclusioni cui si è giunti in ordine al riparto di giurisdizione per le sanzioni irrogate dall'Autorità antitrust devono oggi essere estese anche alle controversie inerente sanzioni comminate da altre autorità indipendenti. Con il decreto correttivo è stato precisato che la giurisdizione di merito del giudice amministrativo è estesa alla irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 123, quando il contratto sia considerato efficace, almeno per un certo periodo di tempo, nonostante gravi violazioni commesse dalla stazione appaltante. In realtà, in questo caso più che di una giurisdizione estesa al merito si tratta della diretta attribuzione al g.a. del potere di irrogare sanzioni di carattere amministrativo all'esito di un giudizio in materia di appalti. |