Atto di costituzione con cui si eccepisce il difetto di competenza del T.A.R. Lazio

Maurizio Santise

Inquadramento

L'art. 14 c.p.a. prevede una competenza funzionale del T.A.R. Lazio, sede di Roma, per una serie di materie eterogenee richiamate nell'elenco previsto dall'art. 135 c.p.a. che possono essere raggruppate in virtù dell'interesse statale sotteso e della necessità dell'omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale. Qualora sia adito il Tar Lazio al di fuori delle ipotesi previste dalla citata norma, l'interessato, qualora non sia stata proposta una domanda cautelare, deve eccepire il difetto di competenza entro il termine previsto per la costituzione in giudizio e, quindi, ai sensi dell'art. 60, comma 1 c.p.a., entro il termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso. Tanto si desume dall'art. 15, comma 3, secondo cui in mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Ne segue un procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 15, comma 3, c.p.a., per la pronuncia immediata sulla questione di competenza.

Formula

Tribunale amministrativo Regionale, sede Lazio, Roma

Atto di costituzione in giudizio con contestuale eccezione di difetto di competenza del T.A.R. Lazio

Nell'interesse di [PERSONA FISICA] [1], nato/a a ... il ... (C.F. ...), residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliato/a in ..., via/piazza ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. [2] ..., C.F. ... [3], PEC: ..., fax ..., che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... [4].

- [PERSONA GIURIDICA] [5], con sede legale in ..., via/piazza ..., n. ..., iscritta nel registro delle imprese di ..., n. ..., P.I. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ..., via/piazza ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ..., C.F. ..., PEC: ..., Fax ..., che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... .

[Per tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria si indicano l'indirizzo di posta elettronica certificata ... ed il numero di fax ... ]

- ricorrente -

CONTRO

- [AMMINISTRAZIONE/ENTE/AUTORITÀ], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato],

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

- Sig./La Sig.ra ... residente in ..., via/piazza ... n. ...

- controinteressato-

nel giudizio introdotto con ricorso rubricato al R.G. n. ... della Sez. ...

FATTO E DIRITTO

Si costituisce in giudizio ... al fine di contestare il contenuto del ricorso ed eccepire, in via preliminare, il difetto di competenza del T.A.R., Lazio, Sede di Roma, sussistendo, invece, la competenza del Tar ...

In particolare, ... (riportare le ragioni che consentono di ritenere sussistente il difetto di competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma)

..., pertanto, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che sia dichiarata l'incompetenza del T.A.R. adito per essere competente il T.A.R. ...

Con riserva di controdedurre, precisare, esibire documenti e formulare richieste istruttorie.

Luogo e data ...

Firma Avv. ... [6]

PROCURA

[V. formula “Procura speciale alle liti rilasciata a singolo avvocato” e formule correlate]

DEPOSITO INFORMATICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [7].

1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).

2. In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc...).

3. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010.

4. La procura, ove necessaria, può essere apposta in calce o a margine dell'atto o, comunque, nelle forme stabilite dall'art. art. 83 c.p.c.

5. In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio.

6. Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dal d.P.C.S. 28 luglio 2021 (attraverso il Modulo deposito Atto).

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, del d.l. n. 168/2016, il Processo amministrativo telematico si applica ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti. Ai fini del deposito telematico, il ricorrente dovrà utilizzare gli appositi moduli presenti sul sito della Giustizia Amministrativa. È stato definitivamente abrogato l'obbligo di depositare una copia cartacea conforme all'originale telematico del ricorso e degli scritti difensivi (cfr. art. 4 d.l. n. 28/2020).

Commento

In relazione ai criteri di riparto della competenza, si veda il commento riportato in calce alla formula “Atto di costituzione con cui si eccepisce il difetto di competenza del T.A.R.”.

In relazione al riparto di competenza tra T.A.R. Lazio, sede di Roma, e le altre sedi dei T.A.R. si veda la sentenza della Corte cost. n. 174/2014 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104/2010 (Attuazione dell'art. 44 della l. n. 69/2009, , recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

Secondo la Corte la devoluzione delle controversie contemplate dall'art. 135 c.p.a. alla cognizione del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, in quanto, in taluni casi, derogatorie rispetto agli ordinari criteri di riparto della competenza − fondati sull'efficacia territoriale dell'atto e sulla sede dell'autorità emanante – potrebbe comportare la violazione del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., e del principio di decentramento della giustizia amministrativa, di cui all'art. 125 Cost.

Ne consegue la necessità di «accertare che ogni deroga al suddetto principio sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare l'uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie); che la medesima deroga sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito; e che, infine, essa risulti necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa».

Secondo la Corte, la verifica della compatibilità costituzionale della disposizione impugnata, in applicazione dei criteri sopra esposti, conduce all'affermazione della sua illegittimità, per contrasto con il principio dell'articolazione territoriale della giustizia amministrativa, di cui all'art. 125 Cost.

Ciò in quanto le controversie previste dalla disposizione impugnata attengono, infatti, a provvedimenti emessi non già da un'autorità centrale, ma da un'autorità periferica, e segnatamente dalla questura, competente al rilascio di autorizzazioni ex art. 88 del r.d. n. 773/1931.

La possibile esistenza di profili di connessione con atti di autorità centrali (e in particolare con quelli emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previsti dalla prima parte della stessa lettera q-quater dell'art. 135, comma 1), non esclude, comunque, il carattere squisitamente locale degli interessi coinvolti nel provvedimento.

Né sussistono ragioni di «straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte)». Al contrario, l'attività oggetto delle autorizzazioni previste dall'art. 88 del r.d. n. 773/1931, e la natura degli accertamenti che le Questure sono chiamate a svolgere ai fini del rilascio di dette autorizzazioni, non sono qualificate dal carattere della straordinarietà, né dall'esigenza di fronteggiare situazioni di emergenza; va inoltre escluso che la disciplina derogatoria introdotta dalla disposizione censurata si giustifichi in funzione di un peculiare status dei destinatari dei provvedimenti, come tale meritevole di un diverso trattamento.

Quanto all'esigenza di uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio, va rilevato che la Corte ha recentemente escluso che tale esigenza sia da sola idonea a giustificare un regime processuale differenziato (sentenza n. 159/2014); in ogni caso, anche a prescindere da tale rilievo, si osserva che − in questa materia − la probabilità che si formino pronunce contrastanti tra i vari uffici giudiziari dislocati sul territorio non è superiore a quanto accade nella generalità delle controversie attribuite alla cognizione dei giudici amministrativi, rispetto alle quali l'uniformità della giurisprudenza viene garantita, in sede di gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo dalla sua Adunanza Plenaria.

Su queste basi la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104/2010, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

Altro contenzioso è scaturito dalla competenza in relazione al ricorso, con il quale alcuni civili appartenenti al Corpo Forestale dello Stato hanno impugnato il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato – adottato in attuazione dell'art. 12, d.lgs. n. 177/2016 (che ha disposto la riorganizzazione delle Forze di polizia e l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato) – che li ha assegnati all'Arma dei Carabinieri.

Alcune pronunce della giustizia amministrativa hanno ritenuto sussistente la competenza del T.A.R. periferico e non del Tar del Lazio, sede di Roma, in relazione a ad una controversia avente ad oggetto il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato mediante il quale è stata individuata l'Amministrazione (e la sede) presso la quale il ricorrente dovrà “proseguire” il rapporto di impiego sinora intrattenuto dalla parte ricorrente di primo grado con il Corpo Forestale dello Stato, essendo in presenza di un atto plurimo, ossia di un provvedimento che, a dispetto dell'unitarietà formale, è funzionalmente scindibile in tante diverse decisioni quanti sono i destinatari perché individua la futura destinazione professionale degli appartenenti al Corpo traguardati uti singuli e non quali parti di un tutto inscindibile ed organicamente considerato (Cons. St. IV, ord., n. 2277/2017).

Alcuni Tribunali regionali (T.A.R. Marche, ord. coll., n. 13 del 2017; T.A.R. Lazio, II, ord. coll., n. 83 del 2017; T.A.R. Molise, ord. coll., n. 527 del 2016) hanno ritenuto la propria competenza in applicazione dell'art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui “Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”.

Il T.A.R. Toscana (ord. coll., 27 gennaio 2017, n. 158) si è discostato motivatamente da tale orientamento, sul rilievo che anche nel caso di controversie riguardanti pubblici dipendenti, nell'ipotesi in cui siano impugnati anche atti aventi efficacia generale, prevale il criterio che individua la competenza del Tar Lazio per gli atti di tale natura, atteso che, nel caso in cui siano contestualmente impugnati l'atto applicativo e i presupposti atti a valenza generale, esiste una relazione che può definirsi di presupposizione (ossia di condizionamento genetico, sia pur unilaterale), la quale logicamente impone una trattazione congiunta (Cons. St. IV, n. 1919/2014).

Secondo questa diversa impostazione ermeneutica l'atto impugnato è volto a produrre effetti generali su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede di servizio dei deducenti, e le censure da questi avanzate, ove accolte, determinerebbero la caducazione dell'intero provvedimento, senza distinzione rispetto alla sede di servizio degli interessati, i quali muovono censure di carattere ugualmente generale e radicale, che prescindono dalle singole sedi di servizio e di destinazione.

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