Istanza di autorizzazione al deposito con upload (art. 6, comma 4, All. 1 d.P.C.S. 28 luglio 2021)

Ines Pisano

Inquadramento

Con l'entrata in vigore del PAT, dal 1° gennaio 2017 è diventato imperativo - tanto per i ricorsi di primo grado quanto nel giudizio in appello - l'obbligo di sottoscrizione con firma digitale e, conseguentemente, il deposito con modalità telematiche di tutti gli atti processuali di parte. Non sarà quindi ulteriormente possibile, se non nei tassativi casi previsti dal legislatore e senza autorizzazione del Giudice, depositare in segreteria, con le tradizionali modalità, atti processuali o documenti cartacei [1]. Al fine del deposito in giudizio con modalità telematiche degli atti e dei documenti processuali, il d.P.C.S. 28 luglio 2021 indica come ipotesi privilegiata il deposito a mezzo PEC e, solo in via del tutto residuale, consente – il caricamento diretto tramite c.d. upload. Ricorrendone i presupposti, è tuttavia possibile chiedere al Giudice di avvalersi di tale possibilità.

1. In senso opposto v. tuttavia Cons. St. IV, n. 1541/2017 – Pres. Poli, Est. Castiglia

Formula

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL ... [1]

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO CON UPLOAD

(ART. 6, COMMA 4, D.P.C.S. 28 luglio 2021)

Nell'interesse di:

- [PERSONA FISICA] [2], nato/a a ... il ... C.F. ..., residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliato/a in ..., via/piazza ..., n. ..., presso lo studio dell'Avvocato [3] ..., C.F. ... [4], PEC ... [5], fax ... [6], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... [7].

- [PERSONA GIURIDICA] [8], con sede legale in ..., via/piazza ..., n. ... iscritta nel registro delle imprese di ..., n. ..., P. I. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ..., via/piazza ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. [9] ..., C.F. ... [10], PEC ... [11], fax ... [12], che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... [13]

PREMESSO

Visti gli artt.136 comma 2 e 2 bis c.p.a., come modificati dall'art.7, comma 3 della l. n.197/2016, ai sensi dei quali per tutte le controversie incardinate a decorrere dal 1° gennaio 2017 è obbligatoria la sottoscrizione degli atti di parte con firma digitale e il deposito con modalità telematiche;

Rilevata la necessità di depositare in giudizio ... [14];

Rilevato che, ove effettuato a mezzo PEC, il deposito supererebbe il limite previsto con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 23 dicembre 2016, n. 154 [15];

Ritenuto che, nel caso in esame [non è possibile/non appare opportuno] procedere al deposito con modalità telematiche mediante c.d. “frazionamento” dell'atto/documento in più invii PEC [16], che ne renderebbe assai disagevole la lettura;

Considerato che non è possibile procedere al caricamento del file tramite Segreteria dell'ufficio giudiziario, ai sensi della FAQ n.11 pubblicata sul sito istituzionale della G.A, in quanto il sottoscritto difensore risiede fuori dalla circoscrizione della sede dell'ufficio giudiziario in cui occorre effettuare il deposito; [17]

Per tali motivi, visto l'art.6, comma 4, d.P.C.S. 28 luglio 2021

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito voglia autorizzare il sottoscritto a procedere al deposito del ... utilizzando il caricamento diretto tramite upload.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [18]

Firma Avv [19] ...

1. L'istanza si propone al presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o al collegio se la questione sorge in udienza dell'ufficio giudiziario nel quale deve essere effettuato il deposito dell'atto introduttivo o dell'atto successivo al primo, qualora il fascicolo informatico sia stato già incardinato, ai sensi dell'art.5, All. 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021con attribuzione di un Numero di Registro generale. Tale ufficio giudiziario corrisponde a quello nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione che ha emesso l'atto, ovvero nel cui ambito regionale sono limitati gli effetti diretti dell'atto (cfr. art. 13, comma 1, c.p.a.). Nel caso di controversie relative al pubblico impiego, sussiste il foro speciale indicato dall'art. 13, comma 2 c.p.a. (ossia il TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio). Naturalmente l'istanza può essere proposta tanto in primo grado che in appello.

2. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv., con mod., in l. 15 luglio 2011 n. 111).

3. In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc...).

4. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella legge n. 111/2011, dall'art. 125, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella legge n. 24/2010; con riferimento specifico al processo amministrativo, sebbene l'art. 40 c.p.a., lett.a), faccia riferimento generico agli “elementi identificativi” del ricorrente, del suo difensore e delle parti, tale indicazione è imposta dall'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115/2002. Per i ricorsi incardinati dopo l'avvio del PAT, l'indicazione del CF del difensore e della parte, oltre che dell'indirizzo PEC e fax, è comunque richiesta anche nella compilazione dei campi del Modulo deposito.

5. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”.

6. L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art.136, comma 1 c.p.a. e dall'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115/2002. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. cit., «Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

7. Per gli atti di parte redatti con modalità telematiche dopo il 1° gennaio 2017, quanto alla procura si deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 83 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 del All. 1. d.P.C.S. 28 luglio 2021.

8. In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio.

9. In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc...).

10. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella legge n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, 8° comma, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella legge 24/2010; con riferimento specifico al processo amministrativo, sebbene l'art.40 c.p.a., lett.a), faccia riferimento generico agli “elementi identificativi” del ricorrente, del suo difensore e delle parti, tale indicazione è imposta dall'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115/2002. Per i ricorsi incardinati dopo l'avvio del PAT, l'indicazione del CF del difensore e della parte, oltre che dell'indirizzo PEC e Fax, è comunque richiesta anche nella compilazione dei campi del Modulo deposito.

11. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”.

12. L'indicazione del numero di fax dell'avvocato, per quanto riguarda il processo amministrativo, è prevista dall'art. 136, comma 1 c.p.a. e dall'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115/2002. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. cit. «Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma -bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.».

13. Per quanto riguarda gli atti di parte redatti con modalità telematiche dopo il 1 gennaio 2017, ai fini della procura si deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 83 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 del, All.. d.P.C.S. 28 luglio 2021.

14. Va indicato di quale atto di parte o documento si tratti. L'istanza di deposito tramite upload potrebbe riguardare lo stesso ricorso introduttivo del giudizio, oltre che i successivi atti e documenti di parte.

15. Ai sensi del decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 23 dicembre 2016, n. 154:

1) la dimensione del singolo file inviato a mezzo PEC non può superare i 10 MB, fermo restando il limite complessivo dei 30 MB per singola PEC e fatta salva la possibilità di depositi frazionati;

2) la dimensione del singolo file caricato mediante upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 30 MB;

3) la dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 50 MB, fermo restando la possibilità di depositi frazionati.

I file di dimensioni superiori ai 30 MB, non frazionabili, possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle Regole e Specifiche tecniche, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzazione al deposito cartaceo, ai sensi del citato art. 13, comma 1, delle Norme di attuazione del c.p.a. (FAQ n. 11).

16. Si evidenzia che comunque il frazionamento di un atto o di un documento in più invii di PEC ne renderebbe assai disagevole la lettura.

17. La differenza non è di poco conto per gli avvocati “fuori sede”, in quanto il caricamento descritto nella FAQ n.11 rende necessaria la presenza nella sede dell'ufficio giudiziario, che è proprio ciò che il PAT intendeva scongiurare.

18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, il Processo amministrativo telematico si applica ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti.

19. Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dal [Data agg. d.P.C.S. 28 luglio 2021(attraverso il Modulo deposito Atto).

Commento

Gli art.136, comma 2 e 2 bis 1, del c.p.a. sanciscono, con riferimento ai ricorsi depositati dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di sottoscrizione con firma digitale e, conseguentemente, del deposito con modalità telematiche di tutti gli atti processuali di parte 2. Dal 1° gennaio 2018, la sottoscrizione con firma digitale sarà estesa a qualsiasi atto di parte depositato in giudizio successivamente a tale data, pur se relativo a ricorsi incardinati in data antecedente al 1° gennaio 2017 (art. 7, comma 3, l. n.197/2016). Tale obbligo, seppure non esplicitato dalla legge, si evince dalla sostituzione della locuzione “possono” - inserita nell'originaria formulazione dell'art.136, comma 2 bis, c.p.a dal d.lgs. n. 160/2012 (c.d. “secondo correttivo” al Codice) con decorrenza dal 3 ottobre 2012 - con il categorico “sono”, con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Con l'art. 136, comma 2 bis, c.p.a. il legislatore ha così introdotto anche nel processo amministrativo il concetto di “atto processuale informatico” 3, estendendo alla funzione giurisdizionale l'utilizzo di strumenti e categorie previsti, per l'attività della pubblica amministrazione, dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD). Si tratta di una regola che, ad avviso della giurisprudenza prevalente, costituisce presupposto “inderogabile” del PAT, che richiede la sottoscrizione e il deposito esclusivamente con le modalità telematiche disciplinate nel d.P.C.S. 28 luglio 2021

Con riferimento alle modalità di deposito, anche il d.P.C.S. 28 luglio 2021 propende nettamente, salve future modifiche del sistema informativo, per il deposito mediante PEC. L'art. 9, comma 6 dell'All. 1, stabilisce infatti che (solo) “nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento, il deposito non può avvenire mediante PEC, ad esso può procedersi mediante upload 4 attraverso il sito istituzionale. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini, il deposito si considera perfezionato all'atto della registrazione dell'invio da parte del SIGA”.

In tali casi, secondo il d.P.C.S. 28 luglio 2021, il difensore avrebbe potuto procedere direttamente al caricamento diretto, limitandosi ad indicarne la motivazione all'atto del deposito.

Tuttavia, rispetto alle modalità tecniche descritte nel d.P.C.S. 28 luglio 2021, la successiva l. n. 197/2016 – mossa dall'evidente intento di scongiurare rischi di “crash” del sistema informativo- ha limita tanto la possibilità di procedere al deposito tramite un'unica PEC 5, quanto l'ambito applicativo dell'upload.

In particolare, l'art.13, comma 1 bis, all. 2, disp. att., c.p.a. – al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi - ha attribuito al Segretario generale della giustizia amministrativa il potere di stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload 6.

A differenza del d.P.C.S. 28 luglio 2021-  che ammette il caricamento con upload in ogni caso in cui il file da depositare superi i 30 MB –il decreto n. 154/2016 del Segretario generale della Giustizia amministrativa stabilisce che dimensione del singolo file caricato mediante upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 30 MB e la dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 50 MB, fermo restando la possibilità di depositi frazionati. Per effetto di tale decreto, nella sostanza, la possibilità di ricorrere al deposito mediante upload viene ad essere depotenziata all'unica ipotesi dell'impossibilità tecnica di procedere al deposito mediante PEC (per comprovati ed oggettivi problemi legati al gestore di posta), purché il singolo file non superi i 30 MB.

In mancanza di una espressa sanzione processuale per il caso in cui il difensore si avvalga dell'upload al di là dei ristrettissimi limiti stabiliti nel decreto n.154/2016, la preventiva autorizzazione del Giudice potrebbe soccorrere ogni qual volta non possa procedersi al deposito dell'atto o del documento con una unica PEC e tuttavia non sia possibile/non appaia opportuno procedere al deposito con modalità telematiche mediante c.d. “frazionamento” dell'atto/documento in più invii PEC, che renderebbe assai disagevole la lettura dell'atto o del documento depositato e nel contempo, trattandosi di difensore “fuori sede” sia altrettanto disagevole far caricare l'atto informatico recandosi personalmente in Segreteria.

L'art. 196 quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, introduce anche per i procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione l'obbligo del deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria esclusivamente con modalità telematiche, prevedendo la possibilità che il capo dell'ufficio autorizzi il deposito non con modalità telematiche solo quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio.

Va tuttavia evidenziato che il processo amministrativo ha una disciplina autonoma, anche per quanto attiene alle ipotesi in cui il sistema informatico non sia in grado di ricevere i depositi telematici a causa dell'oggettiva impossibilità di funzionamento del SIGA, che non lascia spazio d'applicazione a quella del processo civile.

[1] 1. T.A.R. Campania (Napoli), II, n.1053/2017 ritiene che l'art. 136, comma 2-bis, c.p.a., nello stabilire che tutti gli atti delle parti, salvo specifiche eccezioni, sono sottoscritti con firma digitale, e non più che gli stessi «possono essere sottoscritti con firma digitale» (come nel testo anteriore al d.l. n. 168/2016, convertito in l. n. 197/2016) contenga un'espressa disposizione sulla forma degli atti. La prescrizione dell'art. 40 c.p.a. in base al quale il ricorso deve contenere la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore munito di procura speciale, deve quindi intendersi riferita alla sottoscrizione mediante firma digitale. Nello stesso senso andrebbe interpretato l'art. 44, comma 1 lett. a), c.p.a., per il quale il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione.

[2] 2. Analogo obbligo è previsto per la sottoscrizione e il deposito dei provvedimenti del giudice, agli atti dei suoi ausiliari e del personale degli uffici giudiziari.

[3] 3. In realtà l'unica tipologia di documento informatico nativo digitale rilevante ai fini PAT, per espresso richiamo della disposizione in argomento, è quello di cui all'art. 21, comma 2, d.lg. n. 82/2005, cioè il documento informatico sottoscritto con firma digitale. Non è invece contemplata, allo stato, la possibilità di utilizzare - a fini processuali - sia documenti informatici sottoscritti con firma c.d. “semplice”, sia documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata o qualificata. Secondo quanto specificamente previsto dalle regole tecniche del processo amministrativo dettate dal d.P.C.S. 28 luglio 202121, l'atto processuale in forma di documento informatico è costituito da un atto redatto in formato PDF sottoscritto con firma PAdES-BES, utilizzando l'algoritmo SHA - 256. In tal modo, sarà possibile apporre una firma digitale valida secondo le disposizioni della Delibera CNIPA 45/2009. Ai fini della validità giuridica della firma inoltre deve trattarsi, come esplicitato dal richiamato d.P.C.S., di una firma corrispondente ai criteri di cui all'art. 24 d.lg. n.82/2005, che a sua volta rinvia alle Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, dettate dal d.P.C.M. 22 febbraio 2013. In particolare, per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, in quanto l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

[4] 4. Le modalità dell'upload sono descritte dall'art.8, all. A al d.P.C.S. 28 luglio 2021. In esso si prevede che il difensore procede mediante collegamento al Sito Istituzionale, nell'apposita sezione presente nel Portale dell'Avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate. L'avvocato deve indicare la ragione che non ha consentito il deposito mediante PEC e digitare il codice identificativo del messaggio di mancato deposito. A deposito avvenuto il S.I.G.A. genera un messaggio di ricezione, immediatamente visualizzabile. Per ciò che concerne il rispetto dei termini processuali, il deposito s'intende correttamente effettuato nel momento in cui viene registrato l'invio degli atti e documenti. La Segreteria della sede giudiziaria adita invia all'avvocato entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo al deposito, un messaggio PEC, avente come oggetto “registrazione di deposito”, con medesimo contenuto del messaggio inviato in caso di deposito a mezzo posta elettronica certificata. Anche nell'ipotesi di deposito tramite upload, vi è la possibilità che questo non vada a buon fine per il verificarsi di anomalie tecniche. Nulla viene ulteriormente specificato, è probabile però che in questo caso il giudice possa rimettere in termini. Il comma 10 dell'art.8 precisa che “Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, a mezzo upload, è comunque consentito il deposito dei relativi allegati nonché degli altri atti successivi a mezzo PEC”.

[5] 5. Prevedendo, in tal caso, il c.d. “frazionamento” o il caricamento tramite Segreteria e, in via del tutto residuale, il deposito con modalità cartacee.

[6] 6. Ai sensi del decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 23 dicembre 2016, n. 154:

1) la dimensione del singolo file inviato a mezzo PEC non può superare i 10 MB, fermo restando il limite complessivo dei 30 MB per singola PEC e fatta salva la possibilità di depositi frazionati;

2) la dimensione del singolo file caricato mediante upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 30 MB;

3) la dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 50 MB, fermo restando la possibilità di depositi frazionati.

I file di dimensioni superiori ai 30 MB, non frazionabili, possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle Regole e Specifiche tecniche, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzazione al deposito cartaceo, ai sensi del citato art. 13, comma 1, delle Norme di attuazione del c.p.a. (FAQ n.11).

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