Attestazione di conformità ai fini del deposito di copia informatica di atto, provvedimento o documento originale analogico (art. 136, comma 2-ter)

Ines Pisano
aggiornato dal Cons. Antonella Lariccia

Inquadramento

A noma del comma 2-ter dell'art. 136 c.p.a. quando il difensore deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, ne attesta la conformità all'originale compiendo l'asseverazione di cui all'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (CAD). Il potere di attestazione di conformità di cui trattasi si aggiunge a quello previsto in materia di autenticazione della sottoscrizione della procura di cui all'art. 83 c.p.c., nonché all'ulteriore potere del difensore – inserito nella nuova formulazione di cui all'art. 136, comma 2, c.p.a. – di estrarre dal fascicolo informatico copia autentica di atti o provvedimenti ivi contenuti, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità, per espressa previsione legislativa, i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. Trattandosi di attestazione compiuta da pubblico ufficiale, qualora se ne voglia contestare la veridicità unico rimedio possibile è la proposizione di querela di falso (Cass. pen., n. 26066/2004).

Analoga previsione è oggi prevista, per il processo tributario, nell'art. 25 bis del d.lgs 546/1992 come modificato dal d.lgs 220/2023, il cui comma 5 bis, peraltro, espressamente prevede che il giudice non tenga conto, ai fini della decisione, degli atti e dei documenti cartacei dei quali non sia depositata nel fascicolo telematico la copia informatica anche per immagine, munita della necessaria asseverazione ai sensi dell'art. 22 CAD.  

Il d.lgs. 149 del 2022 ha introdotto il nuovo Capo II del Titolo V-ter, disp. att. c.p.c., costituito dagli artt. dal 196 octies al 196 undecies c.p.c., contenente una nuova autonoma disciplina delle attestazioni di conformità delle copie e delle certificazioni di conformità. E' stato tuttavia osservato in una recente Relazione dell'Ufficio Studi della GA che tali innovazioni introdotte nel PCT dalle norme di cui al nuovo Titolo V-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile non sembrano destinate ad incidere più di tanto sul processo amministrativo, in quanto, in forza del combinato disposto dell'art. 13, disp. att. c.p.a., da un lato, e delle analitiche previsioni contenute nel d.P.C.S. 9 maggio 2025, dall'altro lato, il processo amministrativo telematico è già dotato di una disciplina autosufficiente, destinata a non essere modificata dalle recenti modifiche introdotte dal legislatore delegato; ciò salvo quanto previsto in tema di rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, essendo stato eliminato dal legislatore delegato l'istituto dell'apposizione della formula esecutiva, quale elemento necessario per procedere all'esecuzione forzata. Il nuovo art 475 c.p.c. prevede infatti che, al fine di valere come titoli esecutivi, le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti e, pertanto, l'art. 26, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha modificato il comma 2 ter dell'art. 136 c.p.a., eliminando la previgente esclusione espressa del rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 c.p.c., che – nella precedente formulazione -era demandata alla competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari.

Formula

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ AI FINI DEL DEPOSITO DI COPIA INFORMATICA DI ATTO, PROVVEDIMENTO O DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO (ART. 136, COMMA 2- TER, C.P.A.)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 136, comma 2-ter, c.p.a. e 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il sottoscritto difensore [1] attesta che la presente copia informatica è conforme al .... [2] formato su supporto analogico e detenuto .... [3] dal quale è stata ottenuta mediante scansione.

Luogo e data .... [4]

Firma Avv. .... [5]

[1]L'attestazione di conformità può essere compiuta solo dal difensore che materialmente detiene l'originale del ricorso, del documento o del provvedimento cartaceo alla quale si riferisce l'attestazione. Nel compimento dell'attestazione di conformità, per espressa previsione legislativa, i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. Va rammentato che nel periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, All. 2 disp. att. del c.p.a. il deposito può essere effettuato dal domiciliatario non iscritto all'Albo degli avvocati, che tuttavia è privo del potere di attestazione di cui trattasi. In tal caso, il domiciliatario potrà limitarsi a sottoscrivere con la propria firma digitale il Modulo di deposito, allegando alla copia informatica del ricorso, del documento o del provvedimento cartaceo un atto separato (originale informatico o copia informatica di originale analogico) contenente l'attestazione di conformità all'originale sottoscritta dal difensore.

[2]Va indicato di quale atto, provvedimento o documento cartaceo si tratta. Nel caso in cui l'attestazione di conformità sia contenuta in un documento informatico separato, va inserita una sintetica descrizione dell'atto processuale di parte, del provvedimento del giudice o del documento formato su supporto analogico al quale l'attestazione si riferisce, così che l'attestazione risulti attribuibile in modo certo a tale documento cartaceo. È altresì opportuno indicare di quante pagine tale atto si componga.

[3]Va indicato se l'atto, il provvedimento o il documento è detenuto dal difensore in originale o in copia conforme.

[4]La data, trattandosi di atto pubblico formato da un pubblico ufficiale, è quella in cui l'attestazione di conformità viene effettuata. Non necessariamente, quindi, tale data deve coincidere con quella in cui si procede al deposito con modalità telematiche. È importante evidenziare che la firma apposta al Modulo di deposito non può sopperire alla mancanza di attestazione di conformità.

[5]Qualora l'attestazione di conformità della procura sia contenuta in documento informatico nativo digitale occorrerà sottoscrivere l'attestazione con la firma digitale PAdES. È importante fare attenzione al fatto che al fine dell'attestazione di conformità, che implica precise assunzioni di responsabilità anche ai fini penali, non è sufficiente apporre la sottoscrizione nel Modulo di deposito ricorso. Se invece l'attestazione di conformità è effettuata con dichiarazione autografa inserita nell'atto cartaceo o in documento cartaceo separato depositato in formato di copia per immagine, anche la sottoscrizione dovrà essere autografa. Anche in tal caso, infatti, al fine dell'attestazione di conformità non potrebbe essere ritenuta sufficiente la firma digitale apposta nel Modulo di deposito.

Commento

La formulazione della norma in commento (“quando ... attesta”) lascia intendere che più che di un “potere”, l'attestazione di conformità all'originale costituisca un vero e proprio “obbligo” ogni qual volta il difensore debba depositare in giudizio la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e dallo stesso detenuto in originale o in copia conforme. In tali casi, l'apposizione della formula vale ad attribuire alla copia la stessa efficacia giuridica dell'originale.

Va tuttavia ricordato che nel PAT, per quanto riguarda gli atti di parte (ricorso, motivi aggiunti, istanze, memorie etc.) la possibilità di depositare in giudizio la copia informatica di un atto analogico costituisce un'eccezione limitata a casi limite rispetto alla regola secondo cui l'originale dell'atto di parte è sempre un documento PDF sottoscritto con firma digitale.

A differenza di quanto previsto per il PCT dall'art. 16-decies del d.l. n. 179/2012, introdotto dal d.l. n. 83/2015, e ribadito anche dal legislatore delegato nell'art 196 octies disp att cpc, nel processo amministrativo telematico il potere (rectius: dovere) di attestazione di conformità è attribuito esclusivamente agli avvocati. Per completezza, va peraltro evidenziato che il d.lgs 149/2022 ha aggiunto un ulteriore comma all'art. 196 octies disp.att. cpc citato, a norma del quale Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Ne consegue che le parti pubbliche e private e gli ausiliari del giudice onerati del deposito in giudizio di copie informatiche di documentazione originale analogica si troveranno a fronte del dilemma (non risolto dal legislatore e non ancora affrontato dalla giurisprudenza) di procedere all'autenticazione rivolgendosi ad un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, come previsto dall'art. 22 comma 2 del d.lgs. n. 82/2005, ovvero possano depositare in giudizio una copia informatica semplice, rispettosa dei canoni tecnici di cui all'art. 71 d.lgs. n. 82/2005, con il rischio, tuttavia del disconoscimento, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 82/2005 [1] .

La finalità dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. è infatti quella di assicurare chei le copie informatiche depositate agli atti del processo amministrativo telematico non possano essere disconosciute in giudizio (tranne che con querela di falso), così rallentando i tempi del processo. Sembra quindi da escludersi, nel caso in esame, l'operatività dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, che in via generale – quindi, non in ambito processuale – attribuisce validità giuridica anche alle copie informatiche prive di attestazione di conformità, salvo disconoscimento.

Inoltre, a differenza di quanto avviene per il PCT, è attribuito al difensore anche il potere di attestare la conformità all'originale cartaceo anche dei documenti di causa detenuti in originale o in copia conforme [2] (anche in tal caso è dubbio se l'attestazione di conformità sia un dovere o se, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2012 gli stessi possano essere depositati in copia semplice).

Di recente, il T.A.R. Lazio (Roma), n. 5982/2022, a fronte del deposito di un decreto ingiuntivo in copia priva di attestazione di conformità ha consentito il rinvio per la regolarizzazione; T.A.R. Campania (Napoli), ord. n. 2846/2022, ha rilevato possibili profili di inammissibilità del ricorso per mancanza, agli atti di causa, del certificato attestante la inoppugnabilità del decreto di cui si chiede l'esecuzione, depositato in formato PDF privo di attestazione con firma digitale (nel caso di specie era stata apposta attestazione con modalità autografa sulla copia scansionata); T.A.R. Napoli, ord. n. 1628/2022, ha concesso 10 giorni per la regolarizzazione del deposito della copia della relata di notifica priva di attestazione di conformità; T.A.R. Bologna, sent. n. 340/2022 ha evidenziato che in considerazione degli oneri di attestazione di conformità posti a carico di chi deposita, il Collegio non può sopperire a tale mancanza avvalendosi di copia degli atti non autenticati eventualmente depositati da controparte.

Ovviamente nessuna attestazione di conformità andrà fatta ove il difensore depositi invece un duplicato telematico di un atto informatico, mentre l'art. 136 c.p.a non fa espressa menzione delle copie informatiche di originali informatici per le quali, pertanto, dovrebbero valere le regole generali ed in particolare quanto previsto dall'art. 23 bis comma 2 CAD, a norma del quale esse hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. A tale ultimo riguardo va rammentata una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ord. 27379/2022) che ha ribadito le differenze intercorrenti tra il duplicato informatico e la copia informatica di un documento informatico e la diversa disciplina prevista dal CAD per tali fattispecie, ribadendo che in caso di duplicati informatici non è necessario attestare la conformità tra originale e duplicato, atteso che i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida, L'art. 136, comma 2-ter c.p.a, nel sancire che quando il difensore deposita in giudizio tale copia informatica “attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'art. 22, comma 2, del codice di cui al d.lgs. n. 82/2005” in realtà nulla spiega quanto alle modalità con cui tale asseverazione debba compiersi. È bene precisare che l'attestazione di conformità deve riguardare in modo specifico ogni singolo atto, provvedimento o documento depositato come copia informatica di documento originale analogico, e non può quindi riguardare, in generale, tutti gli atti depositati.

Sebbene il d.P.C.S. 28 luglio 2021 ora d.P.C.S. 9 maggio 2025 non preveda, al riguardo, indicazioni di riferimento, argomentando da quanto previsto dagli artt. 8 e 14 con riferimento al deposito della copia informatica della procura e della documentazione relativa alla notificazione, può ritenersi che all'attestazione di conformità possa procedersi, alternativamente:

a) allegando l'attestazione di conformità, redatta in formato PDF sottoscritto con firma digitale, al Modulo di Deposito in sequenza rispetto alla copia informatica contenente la scansione dell'originale cartaceo così da ritenere i due atti, la copia informatica e l'attestazione di conformità, “congiunti materialmente” (come previsto per la procura dall'art. 8 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 ora d.P.C.S. 9 maggio 2025);

b) inserendo direttamente la formula di attestazione con dichiarazione resa nell'atto/documento cartaceo nel quale verrà apposta la firma autografa, prima di scansionarlo. In tal caso emergerà in modo certo a quale atto/documento si riferisce l'attestazione.

Già da tempo, si è posta all'attenzione della giurisprudenza (T.A.R. Roma III, decr. pres. n. 11181/2017) la questione relativa alla nullità per mancanza di sottoscrizione dei motivi aggiunti, notificati in modalità cartacea e depositati in copia informatica, causata dalla mancata asseverazione, ai sensi dell'art. 23 del C.A.D. della conformità all'originale informatico munito di firma digitale. La questione è stata risolta nel senso che nel caso in esame ricorre una causa di irregolarità sanabile (in fattispecie identica, Cons. St. III, n. 4286/2017).

Ai fini del deposito con modalità telematiche di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico, occorre obbligatoriamente utilizzare i moduli informatici in formato PDF, rinvenibili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Occorre anche tener presente il decreto n. 154/2016, del Segretario generale della giustizia Amministrativa sui limiti di dimensione del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload.

Tale decreto è rinvenibile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Con l'adozione del d.P.C.S. 9 maggio 2025 viene stabilito che il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati deve avvenire esclusivamente per via telematica, utilizzando l'interfaccia Formweb o, nel caso in cui per comprovate ragioni tecniche non sia possibile, mediante PEC (nuovo art. 9, co. 2-bis ); il deposito degli atti e dei documenti mediante Formweb è tempestivo quando entro le ore 24,00 del giorno di scadenza è generata dal portale la ricevuta di invio secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche (art. 1, c. 1, lett. b)). In particolare all'art. 6-bis dell'Allegato 2 si prevede espressamente che Il deposito si effettua attraverso una procedura guidata che prevede la previa compilazione di campi  prestabiliti,  contenuti  in apposite sezioni e che a  seguito  della  compilazione  dell'ultima  sezione, è possibile effettuare il download del RiepilogoDepositoFormweb al fine della sottoscrizione con firma digitale da parte del difensore munito di procura, per essere inserito sullo  stesso  portale  ai  fini  del  deposito, dal medesimo difensore ovvero dai  soggetti  indicati  da questo, sotto la propria  ed  esclusiva  responsabilità, come collaboratori. Il comma 6 della disposizione in esame stabilisce che, all'atto dell'invio, il portale genera automaticamente la ricevuta di invio, cui fa seguito l'nvio - entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo al deposito tramite Formweb -, di un messaggio PEC di registrazione del deposito, che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e la data di deposito. Il successivo comma 8 specifica, tuttavia, che ai fini del rispetto dei termini processuali, ricevuto il messaggio di conferma via PEC, il deposito si considera comunque perfezionato nel momento in cui è stata generata la ricevuta di cui al comma 6. La norma stabilisce altresì, al comma 9, che qualora il deposito non risulti perfezionato, il messaggio PEC informa il difensore del mancato deposito e delle eventuali anomalie di carattere tecnico che siano state riscontrate. In questo caso, l'attività di deposito potrà essere ripetuta con le modifiche eventualmente necessarie, rientrando nel portale. Quanto all'eventuale rimessione in termini da parte del giudice, si stabilisce che ove il mancato deposito sia dipeso da cause non imputabili all'utente, deve essere allegato il messaggio PEC contenente l'informazione di mancato deposito unitamente alla ricevuta di invio di cui al comma 6.

Al fine di consentire la graduale introduzione delle nuove modalita' di deposito telematico, dal 1° giugno 2025 e sino alla data del 31 gennaio 2026, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati potrà essere validamente effettuato tramite Formweb, con le modalità dal decreto, presso gli uffici giudiziari individuati, secondo il calendario stabilito con decreto dal Segretario generale della giustizia amministrativa. Fino al 31 gennaio 2026 presso tutti i T.a.r., il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento dei depositi mediante PEC e upload (art. 2 c. 3).

Al riguardo va evidenziato che in realtà già, a decorrere dal 15 gennaio 2025, risultano attivi, in parallelo agli attuali, i nuovi portali esterni (avvocato, ausiliario del giudice e cittadino), l'accesso ai quali può avvenire esclusivamente con SPID, CIE, CNS e che, sino a conclusione del periodo della congiunta disponibilità dei nuovi e dei vecchi portali, con la cadenza suindicata, il deposito viene comunque consentito nelle consuete modalità tramite l'utilizzo dei moduli di deposito disponibili sul sito istituzionale al link Modulistica. Viene altresì consentita la modalità upload, resa disponibile anche dal nuovo portale, esclusivamente nei i casi già previsti dalle previgenti regole tecniche (impossibilità del deposito mediate PEC per comprovate ragioni tecniche; dimensioni del documento eccedenti i limiti di utilizzo della PEC).

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