Attestazione di conformità ai fini della notifica a mezzo PEC di un atto diverso da un documento informatico (art. 3-bis, comma 2, l. n. 53/1994)

Ines Pisano

Inquadramento

Con l'entrata in vigore del PAT, per i ricorsi depositati in primo grado e in appello a decorrere dal 1° gennaio 2017, il d.P.C.S. 28 luglio 2021 – ponendo fine a rilevanti contrasti giurisprudenziali [1]

[1]Secondo Cons. St., n. 189/2016, nel processo amministrativo, in assenza della specifica autorizzazione presidenziale prevista dall'art. 52, comma 2, c.p.a., la notificazione dell'atto introduttivo a mezzo di posta elettronica certificata è inesistente; pertanto il vizio non può essere sanato neppure dalla successiva costituzione in giudizio della parte intimata. Secondo Cons. St. V, n. 4862/2015, al contrario, è valida la notifica del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata effettuata in assenza dell'autorizzazione presidenziale di cui all'art. 52, comma 2, c.p.a. La mancata autorizzazione presidenziale non può, considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53/1994 (e, in particolare, gli articoli 1 e 3-bis della legge stessa), nel testo modificato dall'art. 25 comma, 3, lett. a) della l. n. 183/2011, secondo cui l'avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata”.

– eleva la notifica a mezzo PEC, ove sia possibile effettuarla, la modalità di notificazione preferibile dell'atto introduttivo del giudizio. Ciò sia in quanto consente un notevole risparmio di tempo, costi e adempimenti; sia in quanto rende più agevole al difensore fornire la prova in giudizio della notificazione con modalità telematiche. Qualora il difensore, ancor prima di procedere al deposito in giudizio, necessiti di effettuare la notifica di atti o provvedimenti originali analogici, già prima di procedere alla notifica dovrà procedere ad effettuare previamente l'attestazione di conformità delle copie informatiche degli atti e provvedimenti da notificare a mezzo PEC agli originali in suo possesso, attenendosi alle disposizioni speciali dettate, in materia, dall'art. 3-bis [2]

[2]L'art. 3-bis, comma 2 della l. n. 53/1994 prevede che quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

, comma 2, della l. n. 53/1994. Trattandosi di attestazione compiuta da pubblico ufficiale, qualora se ne voglia contestare la veridicità unico rimedio possibile è la proposizione di querela di falso (Cass. pen., n. 26066/2004).

Formula

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ AL FINE DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC DI ATTO FORMATO SU SUPPORTO ANALOGICO (ART. 3- BIS, COMMA 2, L. N. 53/1994)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3-bis, comma 2, della l. n. 53/1994[3] e dell'art. 16-undecies[4] del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, il sottoscritto Avv. .... [5] iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di ...., quale difensore di .... in virtù della procura alle liti rilasciata in data .... [6] notifico a .... [7] all'indirizzo di posta elettronica .... estratto dal registro .... [8] i seguenti allegati:

- (SCANSIONE) nome del file + sintetica descrizione dell'atto o provvedimento, attestando ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis della legge n. 53/1994 che è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

- (ESTRATTO DAL FASCICOLO) nome del file + sintetica descrizione dell'atto o provvedimento, attestando ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2-ter c.p.a. che è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico .... [9] iscritto presso .... [10] dal quale è stata estratta.

N.B.: Solo per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Luogo e data .... [11]

Firma Avv. .... [12]

[3]L'art. 14, comma 6, del d.P.C.S. 28 luglio 2021 prevede che nei casi di cui al comma 1 – cioè, quando la notifica venga effettuata a mezzo PEC – la prova della notificazione è fornita con modalità telematiche. Qualora tale prova non sia possibile per effetto della oggettiva indisponibilità del SIGA, resa nota ai difensori con le modalità definite dal Responsabile del SIGA anche attraverso il sito web della giustizia amministrativa, il difensore procede ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53/1994. In tal caso, la Segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui l'atto notificato è depositato procede tempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico.

[4]Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.”.

[5]Vanno inseriti nome, cognome e codice fiscale del difensore. L'attestazione di conformità può essere compiuta solo dal difensore che materialmente detiene l'originale della documentazione cartacea che si intende notificare a mezzo PEC. Nel compimento dell'attestazione di conformità, per espressa previsione dell'art. 16-undecies, comma 3-bis, i difensori che compiono le attestazioni di conformità previste dalla l. n. 53/1994, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

[6]Vanno inseriti il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti.

[7]Vanno inseriti il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario.

[8]Va indicato il registro del pubblico elenco da cui l'indirizzo è tratto: es. INI-PEC - PPAA.

[9]Va inserito il Numero di registro generale del fascicolo informatico.

[10]Va inserita la sede dell'ufficio giudiziario e l'eventuale sezione interna.

[11]La data, trattandosi di atto pubblico formato da un pubblico ufficiale, è quella in cui l'attestazione di conformità viene effettuata.

[12]Trattandosi di copia informatica, la firma apposta è digitale.

Commento

Dopo l'entrata in vigore del PAT, la notificazione a mezzo PEC – seppure costituisca una semplice facoltà 1 del difensore, e non un obbligo- nel processo amministrativo costituisce, ove sia possibile effettuarla, la modalità ottimale con cui procedere alla notifica del ricorso introduttivo per i ricorsi depositati in primo grado e in appello a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai fini del successivo deposito in giudizio della relativa prova con modalità telematiche 2.

È bene evidenziare che la notifica a mezzo PEC, malgrado l'art. 3-bis, comma 2, della l. n. 53/1994 faccia letterale riferimento esclusivamente ad “atti” – termine che per consuetudine indica i soli atti di parte – di fatto è utilizzata anche ai fini della notificazione di provvedimenti del Giudice.

Il dlgs 149 del 2022 ha introdotto un nuovo comma 1 bis nell'art. 3 bis della l. n. 53/1994 che prevede che, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16 ter, comma 1 ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; il legislatore delegato ha espressamente modificato anche il comma 2 della medesima norma, prevedendo che quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196 undecies disp att cpc e la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

Dopo la data del 1° gennaio 2017 – in cui non solo gli atti di parte, ma anche i provvedimenti del Giudice sono redatti in formato PDF sottoscritto con firma digitale – l'ipotesi più frequente è che la notifica a mezzo PEC abbia ad oggetto tali tipologie di atti e documenti.

Qualora invece l'avvocato debba procedere alla notifica a mezzo PEC di atti e provvedimenti che non siano nativi digitali, dovrà previamente procedere a trasformare gli atti e i documenti cartacei in un documento informatico, mediante la relativa scansione e trasformazione in un file che dovrà essere allegato al messaggio PEC da inviare al destinatario (esempio tipico è costituito, nel PAT, dalla procura rilasciata con le tradizionali modalità cartacee ai sensi dell'art. 8 All. 1 d.P.C.S. 28 luglio 2021).

Secondo la tesi prevalente, anche per quanto riguarda il PAT l'attestazione di conformità, contenente una sintetica descrizione e il nome file del documento autenticato va effettuata con le modalità dell'art. 16-undecies3 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012 e, nel caso specifico, dovrà essere necessariamente inserita nella relata di notifica 4, come richiesto dall'art. 3-bis, comma 5, lett. c) della l. n. 53/1994.

Il dlgs 149 del 2022 ha introdotto una disciplina analitica del potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria, prevedendo espressamente, all'art. 196 octies disp. att., la possibilità per Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale di attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche, salvo che per gli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. Va tuttavia evidenziato che il processo amministrativo ha una disciplina autonoma, che non lascia spazio d'applicazione a quella del processo civile

Rammenta il T.A.R. Calabria Reggio Calabria I, n. 222/2019, che le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della l. 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti ai sensi del vigente d.P.C.S. 28 luglio 2021 devono essere successivamente depositate in giudizio, unitamente al ricorso e agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche. In mancanza di allegazione della relata di notifica, che costituisce un documento autonomo, con uno specifico e pregnante contenuto, la notificazione deve ritenersi nulla e, in mancanza di costituzione dell'amministrazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

[1] [13]In tal senso depone espressamente la lettera dell'art. 3-bis della l. n. 53/1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), applicabile nel processo amministrativo in virtù dell'espresso rinvio dell'art. 39, comma 2, del c.p.a., oltre che l'art. 14 All. 1 d.P.C.S. 28 luglio 2021.

[2] [14]I commi 3 e 4 dell'art. 14 all. 1 d.P.C.S. 28 luglio 2021. prevedono che ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo quanto previsto nell'art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 68/2005 e che le ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, della l. n. 53/1994, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.

[3] [15]Il d.l. n. 83/2015, convertito con modifiche nella l. n. 132/2015, ha innovato il sistema di attestazione di conformità delle copie informatiche nel processo telematico, affrancandolo dalle regole dettate nel d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e nelle Regole tecniche sulla formazione del documento informatico di cui al d.P.C.M. 13 novembre 2014 (che prevedono l'apposizione sulla copia informatica dell'impronta informatica generata da una funzione matematica denominata hash e del riferimento temporale). L'art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, come modificato da tale d.l., stabilisce ora che a) quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico; b) nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. Attestazione di conformità che si riferisce ad una copia informatica apposta su documento informatico separato: Per quanto riguarda il PCT, il provvedimento 28 dicembre 2015 del responsabile DGSIA ha aggiunto al provvedimento 16 aprile 2014 (specifiche tecniche ex art. 34 d.m. n. 44/2011) l'art. 19-ter regolamentando le modalità di attestazione di conformità apposta su documento informatico separato. L'articolo introduce (al comma 1) un criterio generale di predisposizione del documento separato che vale in tutte le ipotesi di attestazione. Il documento informatico deve: a) essere in formato pdf; b) contenere una descrizione sintetica del documento di cui si sta attestando la conformità; c) contenere il nome del file (così come assegnato o rinominato dal soggetto che compie l'attestazione ad es. il nome con il quale il documento di cui si attesta la conformità è salvato sul proprio sistema informatico); d) essere sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o con firma elettronica qualificata.

[4] [16]La relata di notifica va sottoscritta con firma digitale.

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