Istanza di rimessione in termine per mancato perfezionamento del deposito a mezzo PEC (art. 9, comma 3, All. 1 del d.P.C.S. 28 luglio 2021)InquadramentoIl deposito degli atti processuali con modalità telematiche comporta, rispetto alle tradizionali modalità di deposito in segreteria degli atti cartacei, particolari problematiche connesse alle modalità “tecnologiche” del deposito, che da un lato implica la necessità di avvalersi dello strumento della posta elettronica certificata (la cui gestione è estranea alle dinamiche processuali), dall'altro richiede il perfetto funzionamento del sistema informativo della Giustizia Amministrativa. Ben potrebbe accadere, quindi, che malgrado il difensore sia attivato tempestivamente al fine di effettuare il deposito degli atti processuali nei termini di legge, questo non vada a buon fine per cause non imputabili. Tale possibilità è disciplinata dall'art. 9, comma 3, All. 1 del d.P.C.S. 28 luglio 2021. L'art. 196 quater disp att cpc, introdotto dal dlgs n. 149 del 2022, introduce anche per i procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione l'obbligo del deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria esclusivamente con modalità telematiche, prevedendo la possibilità che il capo dell'ufficio autorizzi il deposito non con modalità telematiche solo quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Va tuttavia evidenziato che il processo amministrativo ha una disciplina autonoma, anche per quanto attiene alle ipotesi in cui il sistema informatico non sia in grado di ricevere i depositi telematici a causa dell'oggettiva impossibilità di funzionamento del SIGA, che non lascia spazio d'applicazione a quella del processo civile. FormulaTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL .... [1] ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI PER MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO A MEZZO PEC (ART. 9, COMMA 3, ALL. 1 DEL D.P.C.S. 28 LUGLIO 2021) Nell'interesse di - [PERSONA FISICA] [2], nato/a a .... il .... C.F. ...., residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [3] .... C.F. .... [4], PEC .... [5], Fax .... [6], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [7] . - [PERSONA GIURIDICA] [8], con sede legale in ...., via/piazza ...., n. .... iscritta nel registro delle imprese di ...., n. ...., P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [9] ...., C.F. .... [10], PEC .... [11], Fax .... [12], che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [13] PREMESSO - che in data .... alle ore .... il sottoscritto difensore ha proceduto al deposito, mediante PEC del presente [ricorso/memoria/documento] e che il S.I.G.A. ha generato tempestiva ricevuta di accettazione [14] ; - che tuttavia in data .... alle ore ...., dopo la scadenza del termine di deposito, è pervenuta dal gestore di posta elettronica certificata ricevuta di mancata consegna; - che, non essendo il ritardo nel deposito imputabile al sottoscritto difensore, in data .... alle ore .... ha proceduto ad effettuare un nuovo deposito del suddetto ricorso/memoria/documento; CHIEDE di essere considerato in termini ai fini del deposito con modalità telematiche del presente [ricorso/memoria/documento] tardivamente effettuato a mezzo PEC in data .... alle ore ..... Si allega: - messaggio di mancata consegna della PEC; - ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente dal S.I.G.A. Luogo e data .... Firma Avv. .... [15] [1]L'istanza si deve proporre dinnanzi al T.A.R. nel quale deve essere effettuato il deposito dell'atto introduttivo o dell'atto successivo al primo, qualora il fascicolo informatico sia stato già incardinato, ai sensi dell'art. 5 all. 1 d.P.C.S. 28 luglio 2021, con attribuzione di un Numero di Registro generale. Tale ufficio giudiziario corrisponde a quello nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione che ha emesso l'atto, ovvero nel cui ambito regionale sono limitati gli effetti diretti dell'atto (cfr. art. 13, comma 1, c.p.a.). Nel caso di controversie relative al pubblico impiego, sussiste il foro speciale indicato dall'art. 13, comma 2 (ossia il T.A.R. nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio). [2]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con mod., in l. n. 111/2011). [3]In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc.). [4]L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010; con riferimento specifico al processo amministrativo, sebbene l'art. 40 c.p.a., lett. a), faccia riferimento generico agli “elementi identificativi” del ricorrente, del suo difensore e delle parti, tale indicazione è imposta dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Per i ricorsi incardinati dopo l'avvio del PAT, l'indicazione del CF del difensore e della parte, oltre che dell'indirizzo PEC e fax, è comunque richiesta anche nella compilazione dei campi del Modulo deposito. [5]Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”. [6]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 136, comma 1 c.p.a. e dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. cit., «Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. [7]Per gli atti di parte redatti con modalità telematiche dopo il 1° gennaio 2017, quanto alla procura si deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 83 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 All. 1 d.P.C.S. 28 luglio 2021. [8]In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio. [9]In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc.). [10]L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010; con riferimento specifico al processo amministrativo, sebbene l'art. 40 c.p.a., lett. a), faccia riferimento generico agli “elementi identificativi” del ricorrente, del suo difensore e delle parti, tale indicazione è imposta dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Per i ricorsi incardinati dopo l'avvio del PAT, l'indicazione del CF del difensore e della parte, oltre che dell'indirizzo PEC e fax, è comunque richiesta anche nella compilazione dei campi del Modulo deposito. [11]Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”. [12]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato, per quanto riguarda il processo amministrativo, è prevista dall'art. 136, comma 1 c.p.a. e dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. cit. «Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.». [13]Per quanto riguarda gli atti di parte redatti con modalità telematiche dopo il 1° gennaio 2017, ai fini della procura si deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 83 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 All. 1 d.P.C.S. 28 luglio 2021. [14]La norma prevede questo procedimento solo per i casi di ricezione di mancata consegna. È quindi dubbia l'utilizzabilità di tale soluzione nel caso in cui il difensore riceva sia l'accettazione, l'avvenuta consegna, ma il terzo messaggio di protocollo segnali il rifiuto del deposito da parte del SIGA per errore E000 (errore tecnico). [15]Trattandosi di comunicazione apposta in calce all'atto di parte, ne segue le medesime forme e deve essere quindi sottoscritta con firma digitale PAdES. CommentoL'art. 7, comma 2, lettera b) del d.l. n. 168, conv. con mod. dalla l. n. 197/2016, con riguardo ai ricorsi depositati in giudizio a decorrere dal 1° gennaio 2017, interviene a precisare il concetto di tempestività del deposito, tenendo conto dell'esigenza – già sorta nel PCT, e risolta con l'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, come modificato dalla l. n. 228/2012 – di assicurare certezza ai depositi avvenuti con modalità telematiche, sia rispetto ai malfunzionamenti del sistema operativa, sia rispetto ad eventuali problematiche organizzative connesse agli adempimenti di segreteria conseguenti al deposito. Con il nuovo art. 4, comma 4, All. 2 disp. att. c.p.a., viene attribuita alla parte depositante la libertà di effettuare il deposito in qualsiasi momento, con modalità telematiche, fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Cons. St. IV, n. 1137/2020 chiarisce che l'apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., va risolta nel senso che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile. Secondo Cons. St. V, n. 4785/2018 la norma va invece interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24.00, ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dall'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12:00 è cioè oltre l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, si considera effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo; nello stesso senso, T.A.R. Lombardia II, n. 1820/2019. Con riferimento al deposito effettuato a mezzo PEC [16], la norma precisa che il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione [17], ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine (in tal senso dispone anche l'art. 9, comma 3, del d.P.C.S. 28 luglio 2021, richiamando le specifiche tecniche di cui all'art. 19). Se invece al mittente perviene il messaggio di mancata consegna della PEC di deposito, tale attività, qualora i termini non siano scaduti, potrà essere ripetuta con il medesimo contenuto. È tuttavia possibile che, per cause non imputabili alla parte depositante, il deposito non vada a buon fine e/o il messaggio di mancata consegna della PEC di deposito arrivi al difensore quando il termine di deposito sia ormai scaduto. In tal caso, il d.P.C.S. 28 luglio 2021 all'art. 9, comma 3, descrive una peculiare ipotesi: il depositante dovrà comunque effettuare il deposito telematico pur se “fuori termine” e, quindi, dovrà successivamente richiedere al Giudice una peculiare “rimessione in termini” [18]ex post, a deposito già avvenuto, allegando in giudizio, ai fini di dimostrare che il mancato deposito nei termini è dipeso da causa non imputabile, il messaggio di mancata consegna della PEC unitamente alla ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente. Tali documenti, in quanto generati come originali informatici, ben potranno essere allegati secondo le consuete modalità al Modulo di Deposito. La fattispecie in questione costituisce, a ben vedere, una sorta di “regolarizzazione” del deposito telematico, del tutto diversa dalla rimessione in termini di cui all'art. 37 c.p.a. Il presupposto dell'istanza di cui trattasi non è, pertanto, la sussistenza di “oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”, ma la circostanza oggettiva della ricezione da parte del mittente del messaggio di mancata consegna del messaggio PEC. In tal caso, quindi, a differenza di quanto previsto dall'art. 37 c.p.a., non sembra sussistere alcuna discrezionalità del Giudice nel concedere la rimessione in termini (rectius: regolarizzazione) ai fini della tempestività del deposito, tranne nel caso in cui il Giudice dal messaggio di mancata consegna [19] depositato in giudizio non tratta elementi per ritenere che il mancato deposito nei termini di legge è addebitabile al difensore. L'ipotesi in questione è, inoltre, differente da una ulteriore ipotesi di “rimessione in termini”, elaborata in via giurisprudenziale al fine di consentire al difensore di regolarizzare il deposito telematico che, pur intervenuto nei termini, a rigore doveva ritenersi inammissibile per mancato rispetto dei formati di cui all'art. 12 delle specifiche tecniche allegate al d.P.C.S. 28 luglio 2021. In proposito, si è espresso il Cons. St. IV, n. 1541/2017, evidenziando che il ricorso non redatto o comunque non sottoscritto in forma digitale, benché certamente non conforme alle prescrizioni di legge, non diverga in modo così radicale dallo schema normativo di riferimento da dover essere considerato del tutto inesistente perché, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme processuali, non si configura in termini di non atto (secondo la distinzione fra inesistenza e nullità da ultimo tracciata da Cass. S.U., n. 14916/2016). In proposito, si è ritenuto che quanto al deposito dell'atto introduttivo del giudizio in un formato diverso da quello ammesso, in mancanza di espressa sanzione stabilita dal legislatore, analogamente a quanto ritenuto in casi analoghi dalla più recente giurisprudenza civile (v. Trib. Milano IX, n. 1432/2016), può essere consentita la regolarizzazione onerando parte ricorrente del deposito di copia informatica dell'originale cartaceo, in formato PDF sottoscritto con firma digitale nonché di rimettere in termini al fine di depositare in giudizio la copia informatica autenticata dell'originale analogico, delle procure e delle notifiche effettuate con le tradizionali modalità cartacee, ai sensi dell'art. 136 comma 2-ter c.p.a., eventualmente anche in modalità upload ai sensi di quanto previsto dall'art. 136, comma 2-quater c.p.a. (T.A.R. Roma III-bis, ord. n. 3231/2017). Secondo Cons. St. III, n. 744/2018, posto che l'evoluzione tecnologica non può risolversi in un ostacolo alla tutela giurisdizionale, qualora le difformità negli adempimenti processuali non siano accompagnate da alcun pregiudizio per il diritto di difesa delle controparti e per l'attività del giudice, va accolta l'istanza di rimessione in termini di chi abbia effettuato il deposito dell'appello ex art. 136 comma 2, c.p.a., presso un indirizzo PEC del segretariato generale del Consiglio di Stato o diverso da quello deputato al ricevimento dei ricorsi, ma indicato nell'elenco pubblico degli indirizzi PEC abilitati, ex art. 16, comma 2, e 16-ter d.l. n. 179/2012, presso il ministero della giustizia, tenuto conto del fatto che nessun riscontro dell'errore è stato dato all'appellante, il quale ne è stato reso edotto soltanto a seguito di richiesta diretta agli uffici della sezione decidente. [16]Il riferimento dell'art. 4, comma 4, all. 2 disp. att. c.p.a. alle ricevute di accettazione e di consegna, di cui al d.P.R. n. 65/2008, implica necessariamente che il deposito di cui si tratta sia effettuato a mezzo pec, non valendo tali definizioni con riferimento al deposito effettuato tramite caricamento diretto (upload). In tal caso, in mancanza di riferimenti nella norma primaria, la tempestività e il perfezionamento del deposito seguono le regole di cui all'art. 8, comma 4, all. 1 del d.P.C.S. 28 luglio 2021. Analogamente a quanto avviene per il deposito a mezzo PEC, anche in tal caso la tempestività del deposito potrebbe non coincidere col perfezionamento dello stesso. Una volta completato il caricamento del Modulo mediante upload, il S.I.G.A. genera immediatamente un messaggio di avvenuta ricezione. Secondo l'art. 8, comma 4, all. 1 del d.P.C.S. n. 28 luglio 2021, ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito si intende effettuato al momento di generazione del messaggio di ricezione. Si tratta, tuttavia, di un perfezionamento “provvisorio”, in quanto il deposito si intende andato a buon fine solo con il successivo invio, da parte della Segreteria, del messaggio di avvenuto deposito. Tale messaggio di deposito, in modo del tutto analogo al messaggio di protocollazione del deposito PEC, reca il numero di protocollo dell'atto e il numero R.G. del procedimento. La Segreteria dovrà inviare il messaggio di deposito entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione del messaggio di ricezione. [17]Nel PAT la tempestività del deposito – rispetto alla simile (ma non identica) previsione del PCT contenuta nell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012- va valutata con riferimento alla ricevuta di avvenuta consegna e non a quella di accettazione; inoltre, il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza (e quindi non fino alle ore 24.00, ma fino alle ore 23:59:59). È inoltre necessario evidenziare che la tempestività del deposito potrebbe non coincidere con il perfezionamento del deposito, per il quale occorre la ricezione di un messaggio di avvenuta protocollazione, con il quale il S.I.G.A. comunica all'avvocato depositante che il deposito è avvenuto con successo. [18]La rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta, in base a quanto previsto dall'art. 37 c.p.a., soltanto a fronte di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. [19]Deve trattarsi di ricevuta di consegna completa. |