Istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami a mezzo web (artt. 49, comma 3 e 151 c.p.c.)

Ines Pisano

Inquadramento

L'art. 49, comma 3, c.p.a. stabilisce che il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio “può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti [1]

[1]La disposizione non indica quali siano i presupposti della notificazione per pubblici proclami: a tal fine, un riferimento può essere trovato innanzitutto nell'art. 41, comma 4, c.p.a., che stabilisce che quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità” [2]

[2]La disposizione richiama, nel processo amministrativo, quanto previsto per il processo civile dall'art. 150 c.p.c. ai sensi del quale, ove la notificazione nei modi ordinari sia “sommamente” difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di individuarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti a cui si procede, può autorizzare su istanza della parte interessata e sentito il p.m., la notificazione per pubblici proclami. Nel processo civile, è espressamente previsto che l'autorizzazione viene data con decreto “steso in calce” all'atto da notificare; in esso sono designati, se necessario, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. Copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti a cui si inizia o si svolge il processo e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio Annunzi Legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. L'istanza deve essere inserita in calce all'atto da notificare prima della relazione di notificazione. A norma dell'art. 51 disp. att. c.p.c. la copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell'art. 150, quarto comma, c.p.c., è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio. Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notifica, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.

. Con l'avvento della telematica, tra le possibili “modalità” con cui la notificazione per pubblici proclami può essere effettuata, la giurisprudenza più innovativa – interpretando tale norma in combinato disposto con l'art. 52 c.p.a. – ha ritenuto che anche l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami possa avvenire con modalità telematiche. Tra queste, la prassi giurisprudenziale ha creato la figura dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami “a mezzo web”. Si tratta di una rivoluzione copernicana, che prende atto dell'oggettivo superamento delle tradizionali modalità “cartacee” quali misure effettivamente più idonee – seppure ancora ritenute tali dalla legge – a portare l'atto a conoscenza degli altri interessati [3]

[3]L'art. 150 c.p.c., a tal fine, richiede da un lato il deposito dell'atto nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti a cui si inizia o si svolge il processo, e dall'alto la pubblicazione di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio Annunzi Legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

.

Formula

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL .... [4]

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI A MEZZO WEB

Nell'interesse di

- [PERSONA FISICA] [5], nato/a a .... il .... C.F. ...., residente in .....via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza .... n. .... presso lo studio dell'Avv. .... [6] C.F. .... [7], PEC .... [8], fax .... [9], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [10].

- [PERSONA GIURIDICA] [11], con sede legale in ...., via/piazza .... n. .... iscritta nel registro delle imprese di ...., n. ...., P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in .... via/piazza .... n. ...., presso lo studio dell'Avv. .... [12] C.F. .... [13], PEC .... [14], Fax .... [15], che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [16].

PREMESSO

- che il sottoscritto difensore ha proceduto alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti dell'amministrazione ....;

- che in data sono stati proposti motivi aggiunti notificati nei confronti dell'amministrazione nonché del controinteressato ....;

- ritenuto che occorre procedere all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei soggetti che potrebbero essere lesi dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato;

- che, in relazione al numero di tali destinatari e alla difficoltà di reperirne i recapiti, la notificazione per pubblici proclami con le modalità ordinarie appare particolarmente onerosa e, pertanto, risulta maggiormente consona l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con modalità telematiche mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web istituzionale dell'amministrazione resistente;

Per tali motivi, visti gli artt. 49 comma 3, 52 c.p.a. e 151 c.p.c.

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito lo autorizzi ad effettuare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, con pubblicazione dell'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio a mezzo web.

Luogo e data ....

Firma Avv. .... [17]

[4]L'istanza si propone al Presidente/Presidente di Sezione dell'ufficio giudiziario nel quale deve essere effettuato il deposito dell'atto introduttivo o dell'atto successivo al primo, qualora il fascicolo informatico sia stato già incardinato, ai sensi dell'art. 5 d.P.C.S. 28 luglio 2021, con attribuzione di un Numero di Registro generale. Tale ufficio giudiziario corrisponde a quello nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione che ha emesso l'atto, ovvero nel cui ambito regionale sono limitati gli effetti diretti dell'atto (cfr. art. 13, comma 1, c.p.a.). Nel caso di controversie relative al pubblico impiego, sussiste il foro speciale indicato dall'art. 13, comma 2, c.p.a. (ossia il T.A.R. nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio).

[5]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con mod., in l. n. 111/2011).

[6]In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc.).

[7] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010; con riferimento specifico al processo amministrativo, sebbene l'art. 40 c.p.a., lett. a), faccia riferimento generico agli “elementi identificativi” del ricorrente, del suo difensore e delle parti, tale indicazione è imposta dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Per i ricorsi incardinati dopo l'avvio del PAT, l'indicazione del CF del difensore e della parte, oltre che dell'indirizzo PEC e fax, è comunque richiesta anche nella compilazione dei campi del Modulo deposito.

[8]Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”.

[9] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 136, comma 1 c.p.a. e dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. cit., «Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

[10]Per gli atti di parte redatti con modalità telematiche dopo il 1° gennaio 2017, quanto alla procura si deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 83 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 del d.P.C.S. 28 luglio 2021.

[11]In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio.

[12]In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc.).

[13] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010; con riferimento specifico al processo amministrativo, sebbene l'art. 40 c.p.a., lett.a), faccia riferimento generico agli “elementi identificativi” del ricorrente, del suo difensore e delle parti, tale indicazione è imposta dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Per i ricorsi incardinati dopo l'avvio del PAT, l'indicazione del CF del difensore e della parte, oltre che dell'indirizzo PEC e fax, è comunque richiesta anche nella compilazione dei campi del Modulo deposito.

[14]Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”.

[15]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato, per quanto riguarda il processo amministrativo, è prevista dall'art. 136, comma 1 c.p.a. e dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. cit. «Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 c.p.a. di cui al d.lgs. n. 104/2010, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.».

[16]Per quanto riguarda gli atti di parte redatti con modalità telematiche dopo il 1° gennaio 2017, ai fini della procura si deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 83 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 all. 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021.

[17]Trattandosi di atto di parte, l'istanza deve essere redatta in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES.

Commento

L'art. 49, comma 3, c.p.a. stabilisce che il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio “può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti [18], la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità”. Tale norma, tuttavia, non contiene alcuna indicazione circa le modalità con cui possa procedersi alla notificazione per pubblici proclami.

Con la trasformazione “telematica” – che nell'ultimo decennio ha interessato tanto la società quanto il processo – la giurisprudenza più innovativa ha pertanto ritenuto che l'art. 49, comma 3, c.p.a., interpretato in combinato disposto con l'art. 52, comma 2 c.p.a. – secondo cui il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax”, ai sensi dell'art. 151 del c.p.c.- consenta al Giudice, su istanza di parte o anche di ufficio, di disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami anche con modalità telematiche, tra cui viene fatta rientrare anche quella consistente nella pubblicazione dell'avviso relativo all'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio sul sito web dell'amministrazione pubblica che costituisce parte resistente del ricorso.

In particolare, la giurisprudenza pressoché ormai consolidata ritiene che il predetto art. 52 c.p.a., in combinazione sistematica con l'art. 151 c.p.c.[19] – applicabile nel processo amministrativo in virtù dello specifico “rinvio esterno” dell'art. 39 comma 2 c.p.a. alle disposizioni in materia di notificazioni – nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (T.A.R. Roma III-bis, n. 6408/2016), così da consentire che in luogo dell'inserimento dell'estratto con le tradizionali modalità su carta stampato, possa procedersi all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami – specie in materia di graduatorie concorsuali – mediante pubblicazione dell'estratto nel sito web dell'amministrazione (da ultimo, per un applicazione di tale istituto anche al di fuori della materia scolastica: T.A.R. Roma, 4955/2022; T.A.R. Roma I-bis, n. 8181/2017; T.A.R. Roma, I-quater n. 6396/2017; T.A.R. Roma, III-quater n. 05596/2017; T.A.R. Napoli IV, n. 1654/2017;).

L'eccezione secondo cui tale modalità di notificazione sarebbe inammissibile per mancata inserzione nella G.U., ai sensi dell'art. 41 c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c., e comunque pregiudicherebbe i controinteressati è stata, di recente, respinta dal T.A.R. Roma I, n. 8511/2016, sulla base delle argomentazioni che:

- la modalità di notificazione in questione sia posta proprio a miglior tutela dei controinteressati;

- la modalità di notifica tramite pubblicazione su sito “web” risulta certamente più agevole ad essere conosciuta dagli appartenenti alla stessa Amministrazione, che ormai quotidianamente consultano il “sito” piuttosto che verificare – con modalità certamente meno agevoli – la pubblicazione “cartacea” sulla G.U.;

- l'art. 52, comma 2, c.p.a., a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile “, ha sostanzialmente introdotto anche nel processo amministrativo il principio di “libertà delle forme” in questo campo.

Allo stato, l'applicabilità di tale soluzione non è stata ancora valutata dalla giurisprudenza [20] con riferimento alla notificazione del ricorso introduttivo ad una pluralità di destinatari, nel caso di cui all'art. 41, comma 4, c.p.a.

Con riferimento alla prova dell'avvenuta notificazione del ricorso per pubblici proclami a mezzo web, il T.A.R. Lazio (Roma) I-quater, con ordinanze nn. 2909/2021 e 5592/2021 ha evidenziato che a tal fine non è sufficiente il deposito esclusivamente della “Ricevuta di consegna del messaggio trasmesso a mezzo PEC all'amministrazione”, contenente l'istanza di notificazione per pubblici proclami, ma è necessario il deposito della documentazione che attesti l'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (generalmente fornita attraverso deposito del relativo link, di screenshot etc.), rilevante ai sensi dell'art. 73 c.p.a. in quanto il mancato adempimento di tale onere determina l'improcedibilità del ricorso. Con successiva ordinanza n. 6832/2021, la medesima Sezione del T.A.R. Lazio ha evidenziato che, qualora l'amministrazione non predetermini e renda note sul proprio sito web le modalità e l'indirizzo pec da utilizzare per la richiesta, a seguito di autorizzazione del Giudice, di pubblicazione di pubblici proclami, può ritenersi scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a. l'errore della parte ricorrente che abbia effettuato la richiesta ad un indirizzo PEC erroneo; ciò a maggior ragione nel caso in cui l'amministrazione richieda di effettuare la richiesta ad un semplice indirizzo email, al quale il Codice dell'Amministrazione Digitale non riconosce alcuna efficacia di certezza giuridica della comunicazione.

[18]La disposizione non indica quali siano i presupposti della notificazione per pubblici proclami: a tal fine, un riferimento può essere trovato innanzitutto nell'art. 41, comma 4 c.p.a., che stabilisce che quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

[19]L'art. 151 c.p.c.- Forme di notificazione ordinate dal giudice prevede che il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità. La disposizione è stata così modificata dall'art. 174, d.lgs. n. 196/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto.

[20]La problematica della possibilità procedere alla notifica del ricorso introduttivo mediante pubblicazione a mezzo web è stata posta all'attenzione del T.A.R. Roma III-bis, n. 23921/2013, in una fattispecie in cui destinatari della notificazione erano innumerevoli Università, in cui anche la notifica del ricorso a mezzo PEC non avrebbe potuto essere utile al difensore, trattandosi di notifiche da effettuarsi alle amministrazioni in proprio. In particolare, i difensori rilevato che essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, avevano chiesto l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a.; nel caso di specie, anteriore all'entrata in vigore del PAT, il Collegio aveva ritenuto che la finalità perseguita dal difensore potesse essere tutelata mediante l'applicazione dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ai fini della autorizzazione alla la notificazione del ricorso a mezzo PEC.

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