Istanza di dispensa dall'impiego delle modalità telematiche per ragioni di riservatezza (art. 136, comma 2)

Ines Pisano

Inquadramento

Con l'entrata in vigore del PAT, dal 1° gennaio 2017 è diventato obbligatorio, tanto per i ricorsi di primo grado quanto in appello, l'obbligo di sottoscrizione con firma digitale e, conseguentemente, del deposito con modalità telematiche di tutti gli atti processuali di parte. Non è quindi ulteriormente possibile, senza autorizzazione del Giudice, la tradizionale modalità di deposito in segreteria di atti redatti in formato cartaceo (analogico). In particolare, con l'adozione del d.P.C.S. 9 maggio 2025 viene stabilito che il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati deve avvenire esclusivamente per via telematica, utilizzando l'interfaccia Formweb o, nel caso in cui per comprovate ragioni tecniche non sia possibile, mediante PEC (nuovo art. 9, co. 2-bis ); si rammenta che al fine di consentire la graduale introduzione delle nuove modalita' di deposito telematico, dal 1° giugno 2025 e sino alla data del 31 gennaio 2026, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati potrà essere validamente effettuato tramite Formweb, con le modalità previste dal decreto, presso gli uffici giudiziari individuati, secondo il calendario stabilito con decreto dal Segretario generale della giustizia amministrativa. Fino al 31 gennaio 2026 presso tutti i T.a.r., il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento dei depositi mediante PEC e upload (art. 2 c.3). In ogni caso, tanto la l. n. 197/2016 quanto il d.P.C.S. 28 luglio 2021ora  d.P.C.S. 9 maggio 2025 prevedono, tuttavia – oltre a fattispecie in cui l'applicazione del PAT è esclusa ex lege – ipotesi in cui è prevista la possibilità di richiedere al Giudice l'autorizzazione al deposito con le tradizionali modalità cartacee. Tale possibilità in particolare, è previstadall'art. 136 c.p.a. quando sussistano particolari ragioni di riservatezza legate o alla posizione della parte o alla natura della controversia che rendono opportuna la dispensa dal deposito con modalità telematiche.

Formula

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL .... 1

ISTANZA DI DISPENSA DALLE MODALITÀ TELEMATICHE DI SOTTOSCRIZIONE E DEPOSITO PER RAGIONI DI RISERVATEZZA LEGATE ALLA POSIZIONE DELLE PARTI O ALLA NATURA DELLA CONTROVERSIA (ART. 136, COMMA 2)

Nell'interesse di

- [PERSONA FISICA] 2 , nato/a a .... il .... C.F. ...., residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. .... 3 , C.F. .... 4 , PEC .... 5 , fax .... 6 , che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... 7 ;

- [PERSONA GIURIDICA] 8 , con sede legale in ...., via/piazza ...., n. .... iscritta nel registro delle imprese di ...., n. ...., P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. 9 ...., C.F. .... 10 , PEC .... 11 , Fax .... 12 , che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... 13

PREMESSO

Visti gli artt. 136 comma 2 e 2-bis c.p.a.,  ai sensi dei quali per tutte le controversie incardinate a decorrere dal 1° gennaio 2017 è obbligatoria la sottoscrizione degli atti di parte con firma digitale e il deposito con modalità telematiche;

- Rilevata la necessità di depositare in giudizio .... 14 ;

- Ritenuto che, nel caso in esame, sussistono particolari ragioni di riservatezza, legate [alla posizione della parte 15 /natura della controversia] 16 che rendono opportuna la dispensa dal deposito con modalità telematiche 17 ;

- Che infatti, la tenuta del fascicolo con modalità informatica potrebbe comportare l'accesso agli atti di causa e alle relative informazioni da parte di soggetti ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 76 disp. att. c.p.c.18 , tale da comportare un eccezionale pregiudizio della riservatezza della parte da me rappresentata/ [dei terzi le cui generalità sono riportate negli atti di causa];

Per tali motivi, visto l'art. 136, comma 2, c.p.a.

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito voglia dispensare il sottoscritto dall'impiego delle modalità telematiche di sottoscrizione e di deposito del .....

Luogo e data ....

Firma Avv. .... 19

[1] L'istanza si propone al presidente del Tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato, ovvero presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o al collegio se la questione sorge in udienza, dell'ufficio giudiziario nel quale deve essere effettuato il deposito dell'atto introduttivo o dell'atto successivo al primo, qualora il fascicolo informatico sia stato già incardinato,(cfr. All. 1 D.P.C.S. 28/07/2021 ora D.P.C.S. 09/05/2025), con attribuzione di un Numero di Registro generale. Tale ufficio giudiziario corrisponde (in primo grado) a quello nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione che ha emesso l'atto, ovvero nel cui ambito regionale sono limitati gli effetti diretti dell'atto (cfr. art. 13, comma 1, c.p.a.). Nel caso di controversie relative al pubblico impiego, sussiste il foro speciale indicato dall'art. 13, comma 2 c.p.a. (ossia il T.A.R. nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio). Naturalmente l'istanza può essere proposta tanto in primo grado che in appello.

[2] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).

[3] In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., PEC, fax, etc.).

[4] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010; con riferimento specifico al processo amministrativo, sebbene l'art. 40 c.p.a., lett. a), faccia riferimento generico agli “elementi identificativi” del ricorrente, del suo difensore e delle parti, tale indicazione è imposta dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Per i ricorsi incardinati dopo l'avvio del PAT, l'indicazione del CF del difensore e della parte, oltre che dell'indirizzo PEC e fax, è comunque richiesta anche nella compilazione dei campi del Modulo deposito.

[5] Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”.

[6] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 136, comma 1 c.p.a. e dall'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. cit., «Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

[7] Per gli atti di parte redatti con modalità telematiche dopo il 1° gennaio 2017, quanto alla procura si deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 83 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 All. 1 d.P.C.S. 28/07/2021 ora D.P.C.S. 09/05/2025.

[8] In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio.

[9] V. nt. 3.

[10] V. nt. 4.

[11] V. nt. 5.

[12] V. nt. 6.

[13] V. nt. 7.

[14] Va indicato di quale atto di parte o documento si tratti. L'istanza di dispensa dal deposito dalle modalità telematiche potrebbe riguardare lo stesso ricorso introduttivo del giudizio, oltre che i successivi atti e documenti di parte. Nel primo caso, se l'istanza mira a sottrarre la formazione del fascicolo alle modalità telematiche, che consentono l'accesso quantomeno alle relative informazioni a eventuali soggetti estranei al giudizio (ad esempio, per effetto della c.d. “istanza di visibilità” che può essere esercitata dai difensori di procura ad litem e/o procura sostanziale, a prescindere dalla costituzione in giudizio; oppure per effetto della possibilità concessa a tutti i difensori di avere accesso alle informazioni essenziali relative al ricorso entro i primi 60 giorni dal deposito), l'istanza dovrà essere cartacea. In tal caso, qualora il Giudice consenta l'autorizzazione, tutto il fascicolo sarà formato in modalità cartacea. L'istanza può anche riguardare un singolo atto/documento relativo ad un fascicolo informatico: anche in tal caso, poiché l'istanza già contiene informazioni rilevanti, è opportuno che si tratti di istanza cartacea.

[15] Deve trattarsi di ragioni ulteriori rispetto a quelle che caratterizzano le controversie di cui all'art. 22 e agli artt. 39 e ss. della l. n. 124/2007 – cioè, le controversie relative al rapporto di lavoro proposte dal personale dei servizi d'informazione per la sicurezza e del DIS nonché, più in generale, qualsiasi ricorso che coinvolga atti, documenti, notizie, attività sottoposti alla disciplina del segreto di Stato- con riferimento alle quali il d.l. n. 168/2016, convertito in l. n. 197/2016, per ragioni connesse all'attuale configurazione tecnologica del S.I.G.A., ha previsto l'esclusione tout-court dell'applicazione delle disposizioni del PAT una preclusione ex lege di inapplicabilità dello strumento telematico. In tal caso non occorrerà chiedere alcuna autorizzazione per incardinare il fascicolo con le ordinarie modalità cartacee, che avverrà attraverso il tradizionale deposito della nota di iscrizione al ruolo in segreteria.

[16] Va indicato se tali ragioni attengono alla parte o alla natura della controversia.

[17] Qualora la dispensa dal deposito con modalità telematiche riguardi il ricorso introduttivo, si pone il problema del formato in cui l'atto di parte deve essere formato. Qualora, infatti, il difensore si premunisca di richiedere ed ottenere l'autorizzazione in tempo utile, l'atto potrebbe essere redatto in modalità cartacea. Altrimenti, il difensore sarebbe comunque obbligato a redigere l'atto in formato digitale e solo una volta ottenuta la dispensa procedere al deposito dello stesso, anziché utilizzando il Modulo di deposito, depositando lo stesso in segreteria come copia analogica di originale informatico (art. 23 del d.lgs. n. 82/2005). Tuttavia, La mancanza, in capo al difensore, del potere di attestazione di conformità a tale fine induce a consigliare la redazione di un doppio originale del ricorso introduttivo, uno in modalità informatica e l'altro in modalità analogica.

[18] L'art. 76 disp. att. c.p.c. – Potere delle parti sui fascicoli – con riferimento al fascicolo cartaceo prevede che “Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo”,  mentre al comma 2 stabilisce che “Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”. L'accesso al fascicolo informatico è invece regolato, con modalità più ampie, dall'art. 17 All. 1 d.P.C.S. d.P.C.S. 28/07/2021 ora d.P.C.S. 09/05/2025.

[19] Trattandosi di atto di parte, l'istanza a rigore dovrebbe essere redatta in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES. Tuttavia, poiché come già evidenziato scopo di tale istanza è quello di tenere riservate alcune informazioni (che potrebbero riguardare quanto le parti, quanto la natura della controversia), sembra da privilegiare la tesi secondo cui tale istanza possa essere redatta in modalità analogica.

Commento

L'art. 136, comma 2 e 2-bis1, del c.p.a. sancisce, con riferimento ai ricorsi depositati dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di sottoscrizione con firma digitale e, conseguentemente, del deposito con modalità telematiche di tutti gli atti processuali di parte 2.

Con l'art. 136, comma 2-bis, c.p.a. il legislatore ha così introdotto anche nel processo amministrativo il concetto di “atto processuale informatico” 3, estendendo alla funzione giurisdizionale l'utilizzo di strumenti e categorie previsti, per l'attività della pubblica amministrazione, dal d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD).

Si tratta di una regola che, ad avviso della giurisprudenza prevalente, costituisce presupposto “inderogabile” del PAT, che richiede la sottoscrizione e il deposito esclusivamente con modalità telematiche disciplinate nel d.P.C.S. 28/07/2021 ora d.P.C.S. 09/05/2025 – riguardanti tanto la tipologia di firma digitale, quanto “i formati” 4 e le modalità utilizzabili (PEC e, in casi residuali, upload), il cui mancato rispetto comporta conseguenze processuali che vanno dalla mera “irregolarità” del deposito, fino alla nullità dello stesso 5.

Tanto l’art. 136 c.p.a. quanto il d.P.C.S. 28/07/2021 ora d.P.C.S. 09/05/2025   [6] prevedono, tuttavia, alcune eccezioni che giustificano la richiesta al Giudice di autorizzare il deposito con le tradizionali modalità cartacee tanto dell'atto di parte che dei documenti di causa. La necessità che il deposito con modalità cartacee sia limitato a casi del tutto eccezionali è stata da tempo affermata da T.A.R. Roma I, decr. pres. n. 7136/2017 (seppur con riferimento a diversa fattispecie in cui la deroga all'obbligo del deposito telematico era stata richiesta a seguito della dimensione dei documenti informatici, che ben avrebbero potuto essere caricati con upload ai sensi dell'art. 9, comma 6, All. 1 d.P.C.S. n. 134/2020 ora d.P.C.S. 28/07/2021)

e recentemente ribadita dalla recente giurisprudenza (Tar Lazio Roma sent n. 11947/2022 che ha ribadito che le situazioni eccezionali di cui all'art. 136, co. 2, c.p.a. e di cui all'art. 9 del D.P.C.S. 22/05/2020, sono le uniche che consentono di derogare all'obbligo del deposito telematico nonché analogamente Tar Campania Napoli n. 3335/2024 che ha osservato che la scansione delle planimetrie urbanistiche non è di per sé preclusa in ragione della natura del documento, potendo la stessa essere demandata ad operatori specializzati che, con apposite apparecchiature tecniche, sono in grado di dematerializzare documenti cartacei anche di notevoli dimensioni, così salvaguardando l'integrale presenza dei documenti nel fascicolo telematico, necessaria anche ai fini della tutela del contraddittorio tra le parti).

L'art. 136, comma 2, c.p.a., come modificato dalla l. n. 197/2016, stabilisce infatti espressamente che il Giudice può dispensare gli attori processuali che ne facciano richiesta dall'impiego delle modalità di sottoscrizione con firma digitale e del deposito con modalità telematica in “casi eccezionali”.

Tali casi sono tipizzati dallo stesso legislatore e consistono, alternativamente:

a) nella ricorrenza di “particolari ragioni di riservatezza” legate alla posizione delle parti”;

b) nella ricorrenza di “particolari ragioni di riservatezza legate alla “natura della controversia”.

In realtà, l'uso della nozione di “riservatezza” è usato dal legislatore in senso “atecnico”, che non coincide né con il concetto tradizionale di “riservatezza”, connesso alla sfera privata dell'individuo, né con quello di protezione dei dati personali, che in ambito giudiziario sono soggetti ad una peculiare disciplina derogatoria 6.

Si tratta, piuttosto, di una sorta di “riservatezza telematica”, alla quale il fascicolo informatico contenente informazioni, dati, atti processuali e documenti di causa è soggetto – attese le peculiarità di tale modalità di trattamento, nella quale è insita anche la possibilità di accessi non autorizzati – a differenza del tradizionale fascicolo cartaceo nel quale tale problema non si poneva essendo normalmente accessibile esclusivamente alle parti, al Giudice e ai suoi ausiliari e alla segreteria.

Le “particolari ragioni di riservatezza” dedotte dal difensore possono riguardare, innanzitutto, le parti in causa 7 – e, a ben vedere, anche eventuali terzi le cui generalità siano richiamate negli atti processuali, con riferimento a questioni che potrebbero pregiudicarne la dignità personale, oltre che la riservatezza – o i presupposti di fatto descritti negli atti difensivi o nei documenti allegati 8.

Deve però trattarsi di ragioni ulteriori rispetto a quelle che caratterizzano le controversie di cui all'art. 22 e agli artt. 39 e ss. della l. n. 124/2007 – cioè, le controversie relative al rapporto di lavoro proposte dal personale dei servizi d'informazione per la sicurezza e del DIS nonché, più in generale, qualsiasi ricorso che coinvolga atti, documenti, notizie, attività sottoposti alla disciplina del segreto di Stato- con riferimento alle quali il d.l. n. 168/2016, convertito in l. n. 197/2016, per ragioni connesse all'attuale configurazione tecnologica del S.I.G.A., ha previsto l'esclusione tout-court dell'applicazione delle disposizioni del PAT una preclusione ex lege di inapplicabilità dello strumento telematico. In tal caso non occorrerà chiedere alcuna autorizzazione per incardinare il fascicolo con le ordinarie modalità cartacee, che avverrà attraverso il tradizionale deposito della nota di iscrizione al ruolo in segreteria.

Quanto alle ragioni di riservatezza inerenti alla “natura della controversia”, potrebbe essere ad esempio possibile chiedere l'esonero dal deposito di singoli atti con modalità telematica in tema di appalti, al fine di tutelare il know-how industriale 9. In tali casi, la richiesta di autorizzazione al deposito con modalità cartacee potrà essere presentata sia dai difensori che, in generale, anche dalla parte privata o dall'ausiliare e può essere accordata solo previo provvedimento motivato.

Va comunque ricordato che, sebbene l'art. 56 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) preveda la pubblicazione delle sentenze del Giudice Amministrativo sul sito web istituzionale dell'amministrazione 10 – che, di norma, sono pubblicate in modalità integrale “non oscurata”, seppur particolari cautele 11 – l'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, 12 accorda una particolare tutela alle parti di causa, attribuendo alle stesse – ma non ai terzi – la possibilità di chiedere l'oscuramento delle proprie generalità prima che la causa sia trattenuta in decisione e, comunque, prevedendo l'oscuramento obbligatorio da parte del Giudice delle generalità dei minori nonché dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 13.

Ai fini del deposito della copia d'obbligo è necessario rispettare le tradizionali modalità cartacee e, quindi, gli orari di apertura dell'ufficio giudiziario.

[1] T.A.R. Napoli II, n. 1053/2017 ritiene che l'art. 136, comma 2-bis, c.p.a., nello stabilire che tutti gli atti delle parti, salvo specifiche eccezioni, sono sottoscritti con firma digitale, e non più che gli stessi «possono essere sottoscritti con firma digitale» (come nel testo anteriore al d.l. n. 168/2016, convertito in l. n. 197/2016) contenga un'espressa disposizione sulla forma degli atti. La prescrizione dell'art. 40 c.p.a. in base al quale il ricorso deve contenere la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore munito di procura speciale, deve quindi intendersi riferita alla sottoscrizione mediante firma digitale. Nello stesso senso andrebbe interpretato l'art. 44, comma 1 lett. a), c.p.a., per il quale il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione.

[2] [21]Analogo obbligo è previsto per la sottoscrizione e il deposito dei provvedimenti del giudice, agli atti dei suoi ausiliari e del personale degli uffici giudiziari.

[3]  In realtà l'unica tipologia di documento informatico nativo digitale rilevante ai fini PAT, per espresso richiamo della disposizione in argomento, è quello di cui all'art. 21, comma 2, d.l. n. 82/2005, cioè il documento informatico sottoscritto con firma digitale. Non è invece contemplata, allo stato, la possibilità di utilizzare – a fini processuali – sia documenti informatici sottoscritti con firma c.d. “semplice”, sia documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata o qualificata. Secondo quanto specificamente previsto dalle regole tecniche del processo amministrativo dettate dal d.P.C.S. n. 134/2020 ora d.P.C.S. 28/07/2021 ora d.P.C.S. 09/05/2025, l'atto processuale in forma di documento informatico è costituito da un atto redatto in formato PDF sottoscritto con firma PAdES-BES, utilizzando l'algoritmo SHA – 256. In tal modo, sarà possibile apporre una firma digitale valida secondo le disposizioni della Delibera CNIPA 45/2009. Ai fini della validità giuridica della firma inoltre deve trattarsi, come esplicitato dal richiamato d.P.C.S. di una firma corrispondente ai criteri di cui all'art. 24 d.lgs. n. 82/2005 (CAD), che a sua volta rinvia alle Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, dettate dal d.P.C.M. 22 febbraio 2013. In particolare, per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, in quanto l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

[4] In merito agli effetti del deposito degli atti processuali in un formato diverso da quello prescritto dal d.P.C.S. 28/07/2021 ora d.P.C.S.09/05/2025, la giurisprudenza che si è fin qui espressa sulle norme tecniche vigenti fino al 01 giugno 2025 ha assunto posizioni contrastanti: secondo un primo orientamento, sposato tra gli altri dal T.A.R. Catanzaro I, n. 175/2017, il ricorso depositato in formato di copia digitale per immagini di un originale analogico (nel caso di specie sottoscritto con firma digitale), benché depositato in un formato differente da quello prescritto dalle norme di riferimento, non può essere dichiarato nullo in quanto comunque idoneo al raggiungimento dello scopo. Al contrario, T.A.R. Catania, n. 499/2017 e T.A.R. Salerno, n. 213/2017 ritengono inammissibile il ricorso depositato esclusivamente nel formato di copia per immagine e privo della sottoscrizione digitale, nonché dell'attestazione di conformità. Il collegio siciliano, in particolare, non ha ravvisato neppure la sussistenza degli estremi per il riconoscimento dell'errore scusabile, non risultando, nel caso di specie, che la difformità rispetto al modello legale fosse attribuibile ad eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico. Nello stesso senso T.A.R. Napoli, n. 1053/2017 e n. 1694/2017; in particolare, secondo quest'ultima pronunzia, il comma 2-ter dell'art. 136, c.p.a., che ammette la possibilità di depositare con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, previa asseverazione ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (CAD), si applicherebbe soltanto al deposito di atti precedenti alla piena operatività del PAT legittimamente formati in analogico, ovvero qualora si intenda produrre un atto riferibile a distinti giudizi o copia di provvedimenti giurisdizionali ovvero, ancora, quando l'utilizzo della forma “analogica/cartacea” sia imposta o comunque consentita.

[5] In realtà l'art. 136, comma 2-bis, c.p.a., nel prevedere che tutti gli atti processuali sono sottoscritti con firma digitale, non contempla espresse sanzioni per il caso di inottemperanza di tale dovere, ad esempio qualora l'atto digitale venga sottoscritto tramite l'utilizzo di firma elettronica non digitale (o con firma non conforme al formato PAdES previsto dall'art. 12, All. 1 d.P.C.S. 28/07/2021 ora d.P.C.S.09/05/2025 nonché – a decorrere dal 01 giugno 2025 – art. 6 comma 4 All. 2 d.P.C.S. 28/07/2021 ora d.P.C.S.09/05/2025) oppure ancora tramite scansione della firma autografa in una copia informatica o infine con la stessa firma autografa di un atto cartaceo. In particolare, alla violazione di tale prescrizione non è espressamente comminata dal legislatore la nullità dell'atto. Analogamente, l'art. 136, comma 2, c.p.a., anche nel testo modificato dalla l. n. 197/2016, non prevede alcuna espressa sanzione per il caso del mancato rispetto del deposito degli atti con modalità telematiche, formula idonea a ricomprendere le fattispecie più variegate.

[6] L'art. 136, comma 2, c.p.a., come modificato dalla l. n. 197/2016, rinvia inoltre espressamente ad alcune ipotesi di possibile deroga all'obbligo del deposito con modalità telematiche. Si tratta, precisamente, delle ipotesi descritte dall'art. 9, commi 2, 8, 8 bis e 9, d.P.C.S. 28/07/2021 ora d.P.C.S. 09/05/2025, in cui l'esclusione dall'impiego delle modalità telematiche è connesso alla sussistenza di “particolari ragioni tecniche” che rendano impossibile il deposito telematico. Più nel dettaglio, l'art. 9, comma 8, All. 1 d.P.C.S. 28/07/2021 ora d.P.C.S. 09/05/2025, prevede che nel corso del giudizio, il giudice può, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti; a decorrere dal 01 febbraio 2026 (data in cui entreranno definitivamente in vigore le modifiche introdotte dal citato d.P.C.S. 09/05/2025) il comma in parola specifica che (accanto al deposito cartaceo) il deposito su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti potrà avvenire su autorizzazione del giudice e previa verifica, ove necessario, della sicurezza e compatibilità del materiale informatico che si intende depositare con il SIGA, da svolgersi a cura della segreteria, con il supporto del personale tecnico informatico, specificando altresì che in questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea o digitale nell'indice del fascicolo. Viene da chiedersi come possa conciliarsi tale verifica (ove negativa) con l’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito Con le stesse modalità si procede nei casi di produzione autorizzata di documenti ai sensi dell'articolo 55, comma 8, del CPA, nonché nei casi di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e nei casi di dispensa dal deposito telematico di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA.. Va altresì evidenziato che il neointrodotto comma 8 bis stabilisce ora espressamente (così superando le questioni che si erano proposta nella vigenza delle previsioni in vigore fino al 31 gennaio 2026) che non sussistono le eccezionali e comprovate ragioni tecniche di cui al precedente comma allorché l’atto o il documento che si intende depositare digitalmente ecceda i limiti dimensionali consentiti per l’upload nel sistema informatico della Giustizia amministrativa, salvo che esso non sia in alcun modo divisibile in più parti o suscettibile di compressione così da rientrare nelle dimensioni consentite.

[7] Ad esempio, per la particolare posizione ricoperta dalla parte nella collettività, o perché trattasi di personaggio pubblico etc.

[8] Ad esempio, quando negli scritti difensivi siano riportate informazioni particolarmente delicate, prime tra tutte quelle relative alla salute.

[9] Già l'art. 13 del d.lgs. n. 163/2006, disciplina speciale per l'accesso agli atti di gara, prevedeva al comma 5 che, a salvaguardia del diritto alla riservatezza dei partecipanti alle procedure di affidamento e dei soggetti privati che hanno formato alcuni degli atti indicati, un divieto di accesso e di divulgazione assoluto con riferimento alla documentazione suscettibile di rivelare il know how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, ma ne subordinava il funzionamento alla manifestazione di interesse da parte della stessa impresa cui si riferiscono i documenti cui si intende accedere. Si veda, ora, la disciplina contenuta nel nuovo Codice dei contratti, d.lgs. 36/2023, come da ultimo modificata dal d.lgs 209/2024. Ne consegue che, in difetto della manifestazione di interesse, si riespande la disciplina generale di cui alla l. n. 241/1990 nella quale non è previsto alcun limite modale volto ad escludere che l'accesso si eserciti mediante il conseguimento di copia, oltre che con la visione del documento. È poi comunque consentito l'accesso in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di ffidamento del contratto, anche qui senza alcuna limitazione modale.

[10] [30]Il problema è costituito dal fatto che l'art. 56 d.lgs. n. 82/2005 (CAD) non prevede un limite temporale alla pubblicazione delle decisioni assunte dal Giudice, ponendosi quindi il problema del c.d. “diritto all'oblio” anche con riferimento alle parti di causa nonché, soprattutto, dei terzi le cui generalità siano indicate nella sentenza pubblicata on line. In proposito, si veda sentenza Google Spain SL e Google Inc. (Causa C-131/12) Corte di giustizia - Grande Sezione del 13 maggio 2014), Cass. Sezioni Unite 22 luglio 2019 n. 19681, CGUE, 24 settembre 2019 in C-136/17 (GC, AF, BH e ED, Commission nationale de l'informatique et des libertes (CNIL) (Francia) Google Inc., Cass. 8 febbraio 2022, n. 3952.

[11] [31]L'art. 51, comma 2 (Principi generali) del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che non ha subito modifiche per effetto del l d.lgs. n. 101/2018, prevede: 2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

[12] [32]L'art. 52 (Dati identificativi degli interessati) del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, prevede: 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. 2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di .... ”. 4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 l. n. 109/1994, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte. 7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

[13] [33]L'art. 22, comma 8 del d.lgs. n. 196/2003, oggi abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), d.lgs. n. 101/2018, che ha abrogato l'intero Titolo III, assicura va una protezione particolare ai dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, dei quali era in ogni caso vietata la “diffusione”. Tale particolare protezione, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è oggi estesa alle “particolari categorie di dati” di cui agli artt. 9 e 10 (v. art. 2-sexies d.lgs. n. 101/2018).

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