Istanza del privato chiamato in causa dal Giudice ad effettuare deposito con upload (art.136, comma 2 quater)InquadramentoCon l'entrata in vigore del PAT, dal 1° gennaio 2017 è diventato obbligatorio - tanto per i ricorsi di primo grado quanto in appello - l'obbligo di sottoscrizione con firma digitale e, conseguentemente, del deposito con modalità telematiche di tutti gli atti processuali di parte. Non è quindi ulteriormente possibile, senza autorizzazione del Giudice, la tradizionale modalità di deposito in segreteria di atti redatti in formato cartaceo (analogico) né di documenti di causa formati con le medesime modalità. Tale regola, come precisato dall'art.136, comma 2-bis, c.p.a., riguarda non soltanto alle parti costituite in giudizio tramite difensore, ma a qualsiasi parte processuale che intervenga nel giudizio personalmente. La l. n. 197/2016 ha ritenuto di affrontare specificatamente la questione del privato chiamato in causa dal Giudice, prevedendo espressamente che il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, ad effettuare il deposito mediante upload attraverso il sito internet istituzionale. (art.136, comma 2-quater c.p.a.) FormulaTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL ... [1] ISTANZA DEL PRIVATO CHIAMATO IN CAUSA DAL GIUDICE AD EFFETTUARE DEPOSITO CON UPLOAD (ART.136, COMMA 2-QUATER) Nell'interesse di: - [PERSONA FISICA] [2], nato/a a ... il ... C.F. ... residente in ..., via/piazza ... n. ... tel. ..., - [PERSONA GIURIDICA] [3], con sede legale in ..., via/piazza ..., n. ... iscritta nel registro delle imprese di ..., n. ..., P. I. - ..., in persona del legale rappresentante pro tempore ... PREMESSO Visti gli artt. 136 comma 2 e 2-bisc.p.a., come modificati dall'art.7, comma 3 della l. n. 197/2016, ai sensi dei quali per tutte le controversie incardinate a decorrere dal 1° gennaio 2017 è obbligatoria la sottoscrizione degli atti di parte con firma digitale e il deposito con modalità telematiche; Considerato che il sottoscritto è stato chiamato dal Giudice nel giudizio ...; Rilevata la necessità di depositare in giudizio ... [4]; Ritenuto di procedere al caricamento del file tramite upload, non essendo possibile procedere a mezzo PEC; Per tali motivi, visto l'art.136, comma 2-quater, c.p.a. CHIEDE che l'Ill.mo Giudice adito voglia autorizzare il sottoscritto a procedere al deposito del ... utilizzando il caricamento diretto tramite upload. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [5] Firma [6] ... 1. L'istanza si propone al presidente della sezione - o al collegio se la questione sorge in udienza- dell'ufficio giudiziario nel quale deve essere effettuato il deposito dell'atto. Tale ufficio giudiziario corrisponde a quello nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione che ha emesso l'atto, ovvero nel cui ambito regionale sono limitati gli effetti diretti dell'atto (cfr. art. 13, comma 1, c.p.a.). Nel caso di controversie relative al pubblico impiego, sussiste il foro speciale indicato dall'art. 13, comma 2 c.p.a. (ossia il TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio). 2. Trattandosi di chiamata in giudizio della parte personalmente, devono essere indicati esclusivamente le generalità complete della stessa, la residenza e i recapiti. 3. In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio. 4. Va indicato di quale atto di parte o documento si tratti. L'istanza di deposito tramite upload potrebbe riguardare lo stesso ricorso introduttivo del giudizio, ni casi di cui all'art. 23 c.p.a., la memoria, nei casi di cui all'art. 28 c.p.a., o la testimonianza che ai sensi dell'art. 63 c.p.a. non può essere assunta in forma orale. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'All.2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, del d.l. n. 168/2016, il Processo amministrativo telematico si applica ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti. 6. Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), anche l'atto di parte sottoscritto dalla parte personalmente deve essere redatto in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dal d.P.C.S. n. 183/2021 (attraverso il Modulo deposito ricorso/atto). Va peraltro osservato che, di recente, Cons. St., III, n. 744/2018 ha ribadito che l'evoluzione tecnologica non può risolversi in un ostacolo alla tutela giurisdizionale (soprattutto nei procedimenti elettorali che prevedono tempi molto brevi) e che pertanto non può ritenersi nullo l'atto sottoscritto con firma PADES – BASIC e non PADES – BES, richiesta dalle norme tecniche, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. CommentoGli art.136, comma 2 e 2 bis[1], del c.p.a. sanciscono, con riferimento ai ricorsi depositati dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di sottoscrizione con firma digitale e, conseguentemente, del deposito con modalità telematiche di tutti gli atti processuali di parte [2]. Dal 1° gennaio 2018, la sottoscrizione con firma digitale sarà estesa a qualsiasi atto di parte depositato in giudizio successivamente a tale data, pur se relativo a ricorsi incardinati in data antecedente al 1° gennaio 2017 (art. 7, comma 3, l. n. 197/2016). Tale obbligo, seppure non esplicitato dalla legge, si evince dalla sostituzione della locuzione “possono” - inserita nell'originaria formulazione dell'art.136, comma 2-bis, c.p.a dal d.lgs. n. 160/2012 (c.d. “secondo correttivo” al Codice) con decorrenza dal 3 ottobre 2012 - con il categorico “sono”, con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Con l'art. 136, comma 2 bis, c.p.a. il legislatore ha così introdotto anche nel processo amministrativo il concetto di “atto processuale informatico” [3], estendendo alla funzione giurisdizionale l'utilizzo di strumenti e categorie previsti, per l'attività della pubblica amministrazione, dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD). Si tratta di una regola che, ad avviso della giurisprudenza prevalente, costituisce presupposto “inderogabile” del PAT, che richiede la sottoscrizione e il deposito esclusivamente con le modalità telematiche disciplinate nel d.P.C.S. 28 luglio 2021 non soltanto da parte dei difensori costituiti ma, altresì, da parte del Giudice, dei suoi ausiliari, delle Segreterie e delle parti, anche nei casi in cui siano autorizzate a stare in giudizio personalmente (art. 23 c.p.a.) o siano chiamate in causa dal Giudice (art. 28, comma 3 c.p.a.) senza l'assistenza di un difensore. Qualora la parte chiamata in causa, infatti, intervenisse con l'assistenza del difensore, si applicherebbero le ordinarie disposizioni riguardanti il deposito con modalità telematiche, di cui all'art. 9, d.P.C.S. 28 luglio 2021. Quanto alle modalità di deposito, anche per quanto riguarda le parti autorizzate a stare in giudizio personalmente il d.P.C.S. 28 luglio 2021 rinvia alle medesime previste per i difensori (v. art.9, comma 3, d.P.C.S. 28 luglio 2021) [4] e quindi, di regola al deposito tramite PEC salvo, in casi del tutto residuali, la possibilità di procedere a caricamento con upload: l'art. 9, comma 6 d.P.C.S. 28 luglio 2021 prevede infatti che (solo) “nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento, il deposito non può avvenire mediante PEC, ad esso può procedersi mediante upload[5] attraverso il sito istituzionale. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini, il deposito si considera perfezionato all'atto della registrazione dell'invio da parte del SIGA”. Rispetto alle modalità tecniche descritte nel d.P.C.S. 28 luglio 2021, la successiva l. n. 197/2016, mossa dall'evidente intento di scongiurare rischi di “crash” del sistema informativo, ha tuttavia limitato tanto la possibilità di procedere al deposito tramite un'unica PEC [6], quanto l'ambito applicativo dell'upload [7], di fatto depotenziato all'unica ipotesi dell'impossibilità tecnica di procedere al deposito mediante PEC (per comprovati ed oggettivi problemi legati al gestore di posta), purché il singolo file non superi i 30 MB. Con la disposizione in esame, invece, per quanto riguarda la parte chiamata in causa dal giudice che intervenga in giudizio senza l'assistenza del difensore - ipotesi riscontrabile in tutti i casi di cui all'art. 28, comma 3 c.p.a.[8] ma anche nei casi di ammissione in giudizio della testimonianza ai sensi dell'art. 63, comma 3 c.p.a. - il legislatore ha invece previsto una deroga ex lege, stabilendo che, ove non sia possibile procedere a mezzo PEC, il Giudice possa senz'altro autorizzarla a procedere con upload al di fuori dei consueti limiti fissati dal d.P.C.S. 28 luglio 2021 e dal decreto del Segretario Generale n. 154/2016. Si evidenzia che qualora la parte sia sfornita di PEC e di Firma digitale, il Segretariato generale della giustizia amministrativa ha di recente previsto la possibilità per i cittadini di essere coadiuvati, nel deposito informatico, dai c.d. “Mini-URP” istituiti presso le sedi degli uffici giudiziari. Secondo recente giurisprudenza tale modalità, pur non espressamente prevista dal d.P.C.S. 28 luglio 2021, può tuttavia consentire un utile supporto ai cittadini - analogamente a quanto previsto dall'art. 9, comma 8 per i cittadini delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in virtù della previsione normativa di cui all'art. 10, comma 5, d.P.R. n. 574/1988 – qualora però siano rispettate le necessarie garanzie circa l'effettiva identificazione della parte ricorrente che, in mancanza di PEC e Firma digitale avrebbe dovuto essere effettuata quantomeno attraverso un documento di riconoscimento e/o attestazione del personale che ha proceduto al caricamento del PDF sottoscritto con firma autografa (T.A.R. Lazio, III-bis, n. 12642/2017). 1. TAR Napoli II, n. 1053/2017 ritiene che l'art. 136, comma 2-bis, c.p.a., nello stabilire che tutti gli atti delle parti, salvo specifiche eccezioni, sono sottoscritti con firma digitale, e non più che gli stessi «possono essere sottoscritti con firma digitale» (come nel testo anteriore al d.l. n. 168/2016, convertito in l. n. 197/2016) contenga un'espressa disposizione sulla forma degli atti. La prescrizione dell'art. 40 c.p.a. in base al quale il ricorso deve contenere la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore munito di procura speciale, deve quindi intendersi riferita alla sottoscrizione mediante firma digitale. Nello stesso senso andrebbe interpretato l'art. 44, comma 1 lett. a), c.p.a., per il quale il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione. 2. Analogo obbligo è previsto per la sottoscrizione e il deposito dei provvedimenti del giudice, agli atti dei suoi ausiliari e del personale degli uffici giudiziari. 3. In realtà l'unica tipologia di documento informatico nativo digitale rilevante ai fini PAT, per espresso richiamo della disposizione in argomento, è quello di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, cioè il documento informatico sottoscritto con firma digitale. Non è invece contemplata, allo stato, la possibilità di utilizzare - a fini processuali - sia documenti informatici sottoscritti con firma c.d. “semplice”, sia documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata o qualificata. Secondo quanto specificamente previsto dalle regole tecniche del processo amministrativo dettate dal d.P.C.S. n. 183/2021, l'atto processuale in forma di documento informatico è costituito da un atto redatto in formato PDF sottoscritto con firma PAdES-BES, utilizzando l'algoritmo SHA - 256. In tal modo, sarà possibile apporre una firma digitale valida secondo le disposizioni della Delibera CNIPA 45/2009. Ai fini della validità giuridica della firma inoltre deve trattarsi, come esplicitato dal richiamato d.P.C.S. di una firma corrispondente ai criteri di cui all'art. 24 d.lgs. n. 82/2005, che a sua volta rinvia alle Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, dettate dal d.P.C.M. 22 febbraio 2013. In particolare, per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, in quanto l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. 4. La disposizione regolamentare precisa che la parte privata, nei casi in cui è autorizzata a stare in giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso introduttivo e degli atti successivi al primo con le stesse modalità di cui agli artt. 7 e 8. Ai fini di cui al comma 3, la parte deve dotarsi di una casella PEC, nonché di firma digitale. Qualora intenda avvalersi della modalità di deposito tramite upload, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, la parte richiede le credenziali di accesso con le modalità' di cui all'articolo 17, comma 12. 5. Le modalità dell'upload sono descritte dall'art. 8, All. 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. In esso si prevede che il difensore procede mediante collegamento al Sito Istituzionale, nell'apposita sezione presente nel Portale dell'Avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate. L'avvocato deve indicare la ragione che non ha consentito il deposito mediante PEC e digitare il codice identificativo del messaggio di mancato deposito. A deposito avvenuto il S.I.G.A. genera un messaggio di ricezione, immediatamente visualizzabile. Per ciò che concerne il rispetto dei termini processuali, il deposito s'intende correttamente effettuato nel momento in cui viene registrato l'invio degli atti e documenti. La Segreteria della sede giudiziaria adita invia all'avvocato entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo al deposito, un messaggio PEC, avente come oggetto “registrazione di deposito”, con medesimo contenuto del messaggio inviato in caso di deposito a mezzo posta elettronica certificata. Anche nell'ipotesi di deposito tramite upload, vi è la possibilità che questo non vada a buon fine per il verificarsi di anomalie tecniche. Nulla viene ulteriormente specificato, è probabile però che in questo caso il giudice possa rimettere in termini. Il comma 10 dell'art. 8 precisa che “Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, a mezzo upload, è comunque consentito il deposito dei relativi allegati nonché degli altri atti successivi a mezzo PEC”. 6. Prevedendo, in tal caso, il c.d. “frazionamento” o il caricamento tramite Segreteria e, in via del tutto residuale, il deposito con modalità cartacee. 7. In particolare, l'art.13, comma 1 bis, all. 2, disp. att. c.p.a. – al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi - ha attribuito al Segretario generale della giustizia amministrativa il potere di stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. A differenza del d.P.C.S. 28 luglio 2021 - che ammette il caricamento con upload in ogni caso in cui il file da depositare superi i 30 MB – il decreto n. 154/2016 del Segretario generale della Giustizia amministrativa stabilisce che dimensione del singolo file caricato mediante upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 30 MB e la dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 50 MB, fermo restando la possibilità di depositi frazionati. Per effetto di tale decreto, nella sostanza, la possibilità di ricorrere al deposito mediante upload viene ad essere depotenziata all'unica ipotesi dell'impossibilità tecnica di procedere al deposito mediante PEC (per comprovati ed oggettivi problemi legati al gestore di posta), purché il singolo file non superi i 30 MB. 8. La disposizione prevede che “Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento”. |