Istanza di visibilità del fascicolo informatico del difensore munito di procura art. 18 commi 3 e 7 All. 1. d.P.C.S. n. 134/2020)

Ines Pisano

Inquadramento

In tema di accesso al fascicolo processuale - che, con riferimento ai ricorsi depositati dal 1° gennaio 2017, è tenuto esclusivamente in modalità di fascicolo informatico, fatta salva la disciplina del deposito della copia conforme cartacea stabilita per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 - l'art. 17 All. 1 del d.P.C.S. n. 134/2020 disciplina, nel dettaglio, le modalità di accesso e i limiti (a seconda della sussistenza di un interesse personale, concreto e dell'attualità dell'interesse, secondo quanto tradizionalmente statuito con riferimento al fascicolo cartaceo dall'art. 76 disp. att. c.p.c dell'accesso dei vari soggetti “abilitati”, in virtù di specifiche credenziali rilasciate al singolo utente dal Segretariato Generale/Servizio Centrale informatica e tecnologie della G.A.

Presupposto comune, per tutti i soggetti abilitati, è che l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti previamente “identificati” con le modalità stabilite, a seconda delle diverse categorie (magistrati, segreterie, avvocati, parti pubbliche e private, ausiliari del giudice), dal Segretariato della Giustizia amministrativa, secondo quanto previsto dall'All. 1. al d.P.C.S. n. 134/2020 [1].

La password assegnata agli aventi titolo - in conformità alle previsioni di sicurezza previste dal Garante per la protezione dei dati personali - ha una validità di non oltre tre mesi dalla data di rilascio, trascorsi i quali deve essere cambiata, ed è comunque disattivata decorsi 6 mesi dalla data del rilascio senza che sia stata utilizzata. Sempre per motivi di sicurezza, il sistema è configurato in modo che, tanto nel caso di scadenza della password quanto di accesso al S.I.G.A. con password erronea per più' di tre tentativi, l'accesso al sito viene interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta. Va ricordato, inoltre, che le credenziali di accesso rilasciate per l'accesso al S.I.G.A. sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare delle credenziali è pertanto responsabile del loro uso e risponde per ogni accesso indebito al sistema, nonché per l'eventuale indebita divulgazione a terzi di dati riservati. È bene ricordare che, a tal fine, tutti gli accessi da chiunque effettuati ai dati processuali del S.I.G.A. sono tracciati da log, che sono conservati con modalità protetta per dieci anni e sono consegnati periodicamente al Responsabile per il trattamento dei dati.

1. È opportuno precisare che, al momento della pubblicazione del d.P.C.S. n. 134/2020 era ancora vigente la precedente formulazione dell'art. 64 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD), di recente modificata dall'art. 50 d.lgs. 26 agosto 2016, n.179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), che prevede come sistema prioritario di identificazione informatica per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle amministrazioni (e, quindi, dall'amministrazione della giustizia, alla quale il CAD è espressamente applicabile), il c.d. “SPID” (ovvero “Sistema Pubblico di Identità Digitale”, finalizzato a consentire al cittadino di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) e da qualsiasi dispositivo) e, in via residuale, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

Formula

AL

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI ... [1]

ISTANZA DI VISIBILITÀ DEL FASCICOLO INFORMATICO DEL DIFENSORE MUNITO DI PROCURA

(ARTT. 17 e 18 COMMI 3 E 7 ALL. 1, D.P.C.S. N. 134/2020)

Nell'interesse di:

- [PERSONA FISICA] [2], nato/a a ... il ... C.F. ..., residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliato/a in ..., via/piazza ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. [3] ..., C.F. ... [4], PEC ... [5], Fax ... [6], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... [7].

- [PERSONA GIURIDICA] [8], con sede legale in ..., via/piazza ..., n. ... iscritta nel registro delle imprese di ..., n. ..., P. I. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ..., via/piazza ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. [9] ..., C.F. ... [10], PEC ... [11], Fax ... [12], che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... [13];

Visto l'art.17, comma 3 d.P.C.M. n.40/2016

CHIEDE

di ottenere le credenziali di accesso al fascicolo iscritto con n.R.G. ... presso ...;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [14]

Firma Avv. [15] ...

1. L'istanza di visibilità del fascicolo informatico da parte dei difensori muniti di procura, secondo quanto stabilito dalla FAQ n.20, va depositata presso l'URP. A rigore dovrebbe essere redatta in formato PDF sottoscritto con firma digitale e depositata con modalità telematiche. Nella prassi degli uffici giudiziari, tuttavia, accade sovente che l'istanza sia depositata all'Ufficio Giudiziario, e che venga decisa con provvedimento del Giudice anche quando sia presentata dal difensore: v., di recente, decr. pres. TAR Salerno, n.332/2020 secondo cui “la richiamata disposizione regolamentare (attualmente abrogata, ma riprodotta nel suo identico contenuto nelle regole tecnico-operative allegate al D.P.C.S. n. 134/2020 del 22 maggio 2020), consente l'accesso a chi intenda intervenire volontariamente nel processo “previa autorizzazione del Giudice”. Secondo TAR Napoli, ord. 5701/2019, la fase di delibazione della istanza di visibilità ex art. 17, comma 3, D.P.C.S. n. 134/2020, configurabile come incidente processuale nell'ambito di un giudizio di merito e disciplinata dalla norma appena citata - in riferimento alla quale non ritiene di condividere l'avviso espresso nella ordinanza n. 7202/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato nel senso che si tratterebbe di una disposizione regolamentare in contrasto con le norme processuali primarie in una materia coperta da riserva di legge (processo, tutela della privacy), in quanto non detta alcuna disciplina “sostanziale” in tema di accesso al fascicolo processuale - determina l'obbligo di provvedere anche sulle spese ex art. 26 c.p.a.  Rileva Cons. St. n. 7202/2019 che il tenore testuale del citato art. 17 –che appare ampliare la platea dei legittimati, ivi includendo qualsivoglia soggetto che “intenda” intervenire nel processo- si pone in contrasto con i principi primari sopra rammentati; la norma regolamentare va dunque disapplicata, giusta il criterio gerarchico di risoluzione delle antinomie tra le fonti.

2. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv., con mod., in l. 15 luglio 2011 n. 111).

3. In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc...).

4. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella legge 111/2011, dall'art. 125, c.p.c., come modificato dall'art. 4, 8° comma, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella legge 24/2010; con riferimento specifico al processo amministrativo, sebbene l'art.40 c.p.a., lett.a), faccia riferimento generico agli “elementi identificativi” del ricorrente, del suo difensore e delle parti, tale indicazione è imposta dall'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. 115/2002. Per i ricorsi incardinati dopo l'avvio del PAT, l'indicazione del CF del difensore e della parte, oltre che dell'indirizzo PEC e Fax, è comunque richiesta anche nella compilazione dei campi del Modulo deposito.

5. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”.

6. L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 136, comma 1 c.p.a. e dall'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. 115/2002. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. cit., «Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 c.p.c. di cui al d.lgs.  2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

7. Per gli atti di parte redatti con modalità telematiche dopo il 1° gennaio 2017, quanto alla procura si deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 83 c.p.c. in combinato disposto con l'art.8 del d.P.C. n.40/2016.

8. In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio.

9. In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc...).

10. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella legge 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella legge 24/2010; con riferimento specifico al processo amministrativo, sebbene l'art.40 c.p.a., lett. a), faccia riferimento generico agli “elementi identificativi” del ricorrente, del suo difensore e delle parti, tale indicazione è imposta dall'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. 115/2002. Per i ricorsi incardinati dopo l'avvio del PAT, l'indicazione del CF del difensore e della parte, oltre che dell'indirizzo PEC e Fax, è comunque richiesta anche nella compilazione dei campi del Modulo deposito.

11. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”.

12. L'indicazione del numero di fax dell'avvocato, per quanto riguarda il processo amministrativo, è prevista dall'art. 136, comma 1 c.p.a. e dall'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. 115/2002. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. cit. «Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.».

13. Per quanto riguarda gli atti di parte redatti con modalità telematiche dopo il 1° gennaio 2017, ai fini della procura si deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 83 c.p.c. in combinato disposto con l'art.8 del D.P.C.S. n. 134/2020.

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, il Processo amministrativo telematico si applica ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti.

15. Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), anche l'atto di parte sottoscritto dalla parte personalmente deve essere redatto in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES. Va peraltro osservato che, di recente, Cons. St., III, n.744/2018 ha ribadito che l'evoluzione tecnologica non può risolversi in un ostacolo alla tutela giurisdizionale (soprattutto nei procedimenti elettorali che prevedono tempi molto brevi) e che pertanto non può ritenersi nullo l'atto sottoscritto con firma PADES – BASIC e non PADES – BES, richiesta dalle norme tecniche, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.

L'istanza va quindi depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dal D.P.C.S. n. 134/2020 (attraverso il Modulo deposito ricorso/atto). In tal caso va utilizzato il “Modulo deposito Richieste alla Segreteria”, scaricabile dal portale web istituzionale della Giustizia Amministrativa, e scorrere dalla tendina la voce “Altre richieste”.

Commento

Rispetto ai rigorosi limiti previsti dall'art. 76 disp.att. c.p.c. (secondo cui “Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo”), per l'accesso al fascicolo cartaceo, interpretato tradizionalmente nel senso di limitare l'accesso al fascicolo cartaceo ai soli difensori costituiti, l'art.17 del d.P.C.M. n.40/2016 riconosce un interesse personale, concreto e attuale all'accesso a tutto il contenuto del fascicolo informatico anche ai difensori muniti di procura (oltre che agli avvocati domiciliatari).

Per quanto riguarda il concetto di “procura”, in assenza di ulteriori specificazioni, essa va intesa sia come procura ad litem che quale procura “sostanziale”, in rappresentanza della parte. Quanto ai difensori domiciliatari, la norma del d.P.C.M. n.40/2016 va coordinata con la previsione dell'art.13, comma 1-quater, all.2, disp.att.c.p.a., come mod. dalla l. n. 197/2016, che “limita” temporalmente i poteri dei domiciliatari in materia di deposito e comunicazioni processuali - e pertanto, interpretativamente, anche i poteri di accesso al fascicolo processuale - alla fine del periodo transitorio, cioè alla data del 31 dicembre 2017.

In particolare, come chiarito dall'art. 18, commi da 3 a 7, All. 1d.P.C.S. n. 134/2020il difensore munito di procura, anche se non costituito in giudizio, può richiedere il rilascio delle credenziali di accesso al fascicolo informatico utilizzando l'apposita funzione presente nel c.d. “Portale dell'Avvocato”.

Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso alla consultazione del fascicolo, l'avvocato difensore deve fornire i propri dati identificativi.

Le credenziali di accesso sono inviate all'indirizzo PEC del difensore, previa verifica della correttezza dei dati identificativi comunicati, e sono comunque disattivate decorsi 60 giorni dalla data del rilascio (termine che è stato ritenuto congruo - specie se comparato al termine di 5 giorni previsto nel PCT per esercitare l'istanza di visibilità - al fine di consentire alla parte di valutare se costituirsi in giudizio o meno: nel primo caso, alle credenziali “provvisorie” seguirà la possibilità di seguire il processo attraverso le credenziali rilasciate al difensore costituito; nel secondo caso, si considera venuto meno l'interesse processuale “attuale” alla consultazione degli atti processuali, secondo quanto previsto in materia dall'art.76 disp. att c.p.c).

Per i medesimi motivi di sicurezza, anche la password comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso.

Le regole tecniche, inoltre, prevedono che, in caso di delega, il S.I.G.A. consenta l'accesso del difensore delegato al fascicolo informatico patrocinato dal delegante previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa, o di dichiarazione del sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso sarà consentito fino alla comunicazione della revoca della delega. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere redatta in conformità alle specifiche tecniche di cui all'art. 19.

Quanto ai difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici che abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche al fine di accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali assumono il patrocinio, gli stessi dovranno comunicare al ReGIndE un indirizzo di PEC personale, con le modalità specificate in apposita sezione del Sito Istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal S.I.G.A. a tale indirizzo, previa verifica della correttezza dei dati identificativi.

In considerazione alle norme di legge che regolamentano la difesa ex lege dell'Avvocatura dello Stato, agli avvocati e ai procuratori dello Stato è inoltre consentito l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti nei quali è parte un soggetto che si avvale o può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

È opportuno precisare che, al momento della pubblicazione del d.P.C.S. n. 134/2020 era ancora vigente la precedente formulazione dell'art. 64 del d.lgs. n.82/2005 (CAD), successivamente modificata dall'art. 50 d.lgs. 26 agosto2016, n.179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e ulteriormente dal d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217, che prevede come sistema prioritario di identificazione informatica per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle amministrazioni (e, quindi, anche dall'amministrazione della giustizia, alla quale il CAD è espressamente applicabile), il c.d. “SPID” (ovvero “Sistema Pubblico di Identità Digitale”, finalizzato a consentire al cittadino di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) e da qualsiasi dispositivo). L'intervenuta modifica non è di poco conto, al fine dell'adeguamento del S.I.G.A., in quanto il nuovo CAD fa salve le diverse disposizioni regolamentari in tema di deposito degli atti processuali con modalità telematiche, ma non quelle in materia di accesso al sistema informatico e all'erogazione dei servizi in rete.

Attenzione: al fine del deposito telematico nel caso in esame va utilizzato il “Modulo deposito richieste alla Segreteria”, rinvenibile nel portale istituzionale della G.A., voce “Processo amministrativo telematico”, sezione “Modulistica”, e scorrere dalla tendina la voce “Altre richieste”.

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