Ricorso al presidente del tribunale per nomina dei tre arbitri quando non sia indicato il loro numero e le parti non raggiungano un accordo (artt. 12 c.p.a. e 809 c.p.c.)InquadramentoIl ricorso al Presidente del Tribunale ha la funzione di sopperire alla lacuna contenuta nella convenzione arbitrale circa il numero e le modalità di nomina del collegio arbitrale. L'art. 809 c.p.c. prevede un meccanismo sussidiario che consente alla parte interessata di adire l'autorità giudiziaria affinché provveda alla formazione del collegio giudicante. FormulaTRIBUNALE DI [1] ... AL PRESIDENTE RICORSO EX ART. 809, COMMA 3, C.P.C. Nell'interesse di: - [PERSONA FISICA] [2], nato/a a ... il ... (C.F. ... ), residente in ..., via/p.za ... n. ..., elettivamente domiciliato/a in ..., via/p.za ..., n. ..., presso lo studio dell'Avvocato [3] ..., C.F. ... [4], PEC ... [5], fax ... [6], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... [7]. - [PERSONA GIURIDICA] [8], con sede legale in ..., via/p.za ..., n. ..., iscritta nel registro delle imprese di ..., n. ..., P.I. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ..., via/p.za ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ..., C.F. ..., PEC ... fax ..., che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... . [Per tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria si indicano l'indirizzo di ] PREMESSO - che tra questo esponente ... e [AMMINISTRAZIONE/ENTE/AUTORITÀ] [9], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato] [10], è stato sottoscritto un contratto di [11] ... (doc. 1); - che tra le parti è insorta controversia in relazione al suddetto contratto e precisamente riguardo a [12] ...; - che all'articolo n. ... del citato contratto è stata pattuita clausola compromissoria, con cui le parti hanno devoluto ad arbitrato rituale ogni e qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e/o esecuzione dello stesso; - che la convenzione arbitrale non indica il numero di arbitri a cui dovrà essere devoluta la controversia e che, pertanto, dovranno intendersi in numero tre, ai sensi dell'art. 809, comma 3, c.p.c.; - che, con riguardo alla nomina dei suddetti arbitri, le parti non hanno raggiunto un accordo, come risulta dalla lettera raccomandata inviata alla controparte ..., in data ... e rimasta senza esito (doc. 2); - che, pertanto, occorre nominare i componenti del collegio arbitrale e, tra di essi, quello che dovrà assumere le funzioni di presidente; - che attesa la competenza dell'adito presidente del tribunale di ..., ai sensi dell'art. 810, comma 2, c.p.c., poiché la sede di arbitrato è stata fissata in quella di ...; CHIEDE che l'Ill. Presidente voglia provvedere alla nomina dei componenti del collegio arbitrale e tra essi del componente che assumerà le funzioni di Presidente. Deposita: 1. contratto inter partes in data ...; 2. raccomandata ricevuta da ... in data ...; 3. ... . Dichiara che il valore della causa è di euro ... [13]. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA [Rinvio a Formula “Procura speciale”] RELATA DI NOTIFICA [Rinvio a Formula “Relata di notifica”] 1. Il Tribunale competente è quello del luogo ove ha sede l'arbitrato, in caso di mancata determinazione della sede, quello del luogo in cui la convenzione arbitrale è stata stipulata oppure se tale luogo è all'estero il presidente del tribunale di Roma. 2. Ai sensi dell'art. 23, comma 50, del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, in tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio. 3. In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc...). 4. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, 8 comma, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010. 5. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti da avvocati che introducono un giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere necessariamente l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore come si evince dal novellato testo dell'art. 125 c.p.c. L'indicazione dell'indirizzo PEC può risultare in ogni caso utile al fine di ottenere mediante tale strumento le comunicazioni di cancelleria. 6. L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45 bis d.l. n. 90/2014 conv. con modif., nella legge n. 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà». 7. La procura può essere apposta in calce o a margine dell'atto o, comunque, nelle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c.. 8. In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio. Per le ulteriori indicazioni da riportare nell'atto si rinvia alle note nn. 1 - 7. 9. A titolo esemplificativo, nel caso di Ministero, il ricorso sarà proposto contro il “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica”, in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”. 10. In caso di amministrazioni statali, si applicano le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, che prevedono il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella nel cui distretto ha sede il T.A.R. adito; v. artt. 1, l. n. 260/1958 e 10, comma 3, l. n. 103/1979). Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione (art. 10, comma 1, l. n. 103/1979). 11. Indicare la tipologia di contratto concluso tra le parti, nonché data, numero e luogo di registrazione. 12. Descrivere l'oggetto della lite insorta tra le parti. 13. Il contributo unificato attualmente previsto per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione ammonta ad Euro 98,00. CommentoDefinizione L'art. 809 c.p.c. prevede che in caso di mancata indicazione “del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810” c.p.c. I meccanismi per la nomina degli arbitri sono i più vari e la definizione degli stessi è rimessa alla autonomia negoziale delle parti che possono: nominare gli arbitri contestualmente alla stipula dell'accordo compromissorio o rinviare la nomina ad un momento successivo; possono deferire ad un terzo la scelta degli arbitri; nominare ciascuna un proprio arbitro e poi individuare il meccanismo per la scelta del terzo arbitro. Tuttavia, qualunque sia il meccanismo di formazione del collegio arbitrale prescelto dalle parti, la legge assicura un rimedio all'eventuale mancato funzionamento del meccanismo stesso. Nell'ipotesi in cui le parti non riescano ad accordarsi sul numero e sulla individuazione degli arbitri, l'art. 809 c.p.c. stabilisce che il collegio sarà formato da tre arbitri e che questi saranno indicati dal Presidente del Tribunale, evitando così che l'inerzia o il disaccordo impediscano il funzionamento del procedimento arbitrale. |