Ricorso al Presidente del Tribunale per nomina di ulteriore arbitro quando gli arbitri siano stati indicati in numero pari (artt. 12 c.p.a. e 809 c.p.c.)

Rita Tuccillo

Inquadramento

Il ricorso, di cui all'art. 809 c.p.c., consente alla parte interessata di adire il Presidente del Tribunale per la nomina di un ulteriore arbitro, laddove le parti abbiano rimesso la decisione di una controversia ad un collegio arbitrale formato da un numero pari di arbitri.

Formula

TRIBUNALE DI [1].... AL PRESIDENTE

RICORSO EX ART. 809, COMMA 3, C.P.C.

Nell'interesse di

- [PERSONA FISICA] [2], nato/a a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/p.za ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [3]...., C.F. .... [4], PEC .... [5], Fax .... [6], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [7].

- [PERSONA GIURIDICA] [8], con sede legale in ...., via/piazza ...., n. ...., iscritta nel registro delle imprese di ...., n. ...., P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ...., via/p.za ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC .... Fax ...., che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ....

[Per tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria si indicano l'indirizzo di]

PREMESSO

- che tra questo ricorrente .... e [AMMINISTRAZIONE/ENTE/AUTORITÀ] [9], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato] [10], è stato sottoscritto un contratto di [11].... (doc. 1);

- che tra le parti è insorta controversia in relazione al suddetto contratto e precisamente riguardo a [12]....;

- che all'articolo n. .... del citato contratto è stata pattuita clausola compromissoria, con cui le parti hanno devoluto ad arbitrato rituale qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e/o esecuzione dello stesso;

- che, in data ...., il ricorrente .... ha notificato alla controparte la nomina del proprio arbitro, dott. ...., con studio in .... alla via .... ed al n .... (doc. 2);

- che controparte ...., tempestivamente, ha provveduto a sua volta a notificare la nomina del suo arbitro, dr. ...., con studio in .... alla via .... ed al n. ...., a questo esponente .... (doc. 3);

- che entrambi gli arbitri hanno accettato, con atto scritto, l'incarico in data .... ed in data .... (doc. 4, 5);

- che nella clausola compromissoria di cui sopra, non è stato previsto un ulteriore terzo arbitro che svolga le funzioni di presidente e che le parti non hanno raggiunto un accordo per la sua nomina (doc. 6);

- che, è, in ogni caso, necessario costituire il collegio arbitrale con un numero dispari di componenti;

- che attesa la competenza dell'adito presidente del tribunale di ...., ai sensi dell'art. 810, comma 2, c.p.c., poiché la sede di arbitrato è stata fissata in quella di ....;

CHIEDE

che l'Ill. Presidente voglia provvedere alla nomina del terzo arbitro, che assumerà le funzioni di presidente del collegio con dispari componenti.

Deposita:

1. Contratto concluso tra le parti in data ....;

2. atto di nomina di arbitro notificato in data ....;

3. atto di nomina di arbitro notificato in data ....;

4. atto di accettazione di incarico in data ....;

5. atto di accettazione di arbitro in data ....;

6. lettera raccomandata ricevuta in data .... e rimasta senza esito con proposta di nomina congiunta di terzo arbitro.

Dichiara che il valore della causa è di Euro .... [13].

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

[V. formula “Procura speciale alle liti rilasciata a singolo avvocato” e formule correlate]

RELATA DI NOTIFICA

[V. formula “Relata di notifica a persona fisica” e formule correlate]

[1]Il Tribunale competente a nominare l'arbitro nel caso di inerzia di una delle parti è quello del luogo ove ha sede l'arbitrato, in caso di mancata determinazione della sede, quello del luogo in cui la convenzione arbitrale è stata stipulata oppure se tale luogo è all'estero il presidente del tribunale di Roma.

[2]Ai sensi dell'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, in tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

[3]In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc.).

[4]L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, 8° comma, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010.

[5]A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti da avvocati che introducono un giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere necessariamente l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore come si evince dal novellato testo dell'art. 125 c.p.c. L'indicazione dell'indirizzo PEC può risultare in ogni caso utile al fine di ottenere mediante tale strumento le comunicazioni di cancelleria.

[6]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv. con modif., nella legge n. 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[7] La procura può essere apposta in calce o a margine dell'atto o, comunque, nelle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c.

[8]In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovranno indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio. Per le ulteriori indicazioni da riportare nell'atto si rinvia alle note nn. 1-7.

[9]A titolo esemplificativo, nel caso di Ministero, “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica”, in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”.

[10]In caso di amministrazioni statali, si applicano le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, che prevedono il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella nel cui distretto ha sede il T.A.R. adito; v. artt. 1, l. n. 260/1958 e 10, comma 3, l. n. 103/1979). Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione (art. 10, comma 1, l. n. 103/1979).

[11]Indicare il tipo contrattuale concluso tra le parti, nonché data, luogo e numero di registrazione.

[12]Indicare in modo specifico e dettagliato l'oggetto della lite insorta.

[13]Il contributo unificato attualmente previsto per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione ammonta ad Euro 98,00.

Commento

Definizione

La scelta degli arbitri cui devolvere la risoluzione di una lite è l'ambito nel quale si esplica l'autonomia negoziale delle parti, che possono liberamente scegliere le qualifiche e il numero degli arbitri, nonché le modalità di composizione del collegio arbitrale.

Tale libertà presenta, tuttavia, un invalicabile limite: il collegio arbitrale deve essere formato da un numero dispari di arbitri. Per tale ragione, l'art. 809, comma 3, c.p.c. enuncia una regola ispirata al principio di conservazione del patto compromissorio, secondo la quale nel caso di indicazione di un numero pari di arbitri l'ulteriore arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale, nelle forme previste dall'art. 810, comma 2, c.p.c.

La ratio dell'imposizione del numero dispari di arbitri nasce dagli arbitrati collegiali ove vige il principio maggioritario nella deliberazione del lodo: è ovvio che un numero pari di arbitri non potrebbe soddisfare tale principio.

La soluzione prevista dall'art. 809 c.p.c. per evitare lo stallo del procedimento arbitrale e, dunque, per assicurare che il procedimento si concluda con un lodo, è in grado di garantire l'imparzialità e l'operatività del collegio degli arbitri. La previsione della nomina degli arbitri da ciascuna delle parti impedisce il verificarsi di prevaricazioni del più forte contro il più debole – in ossequio al principio di imparzialità; la previsione del numero dispari consente di arrivare sempre ad una deliberazione – in ossequio al principio di operatività.

La giurisprudenza ritiene che sia inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, essendo, quest'ultimo, un provvedimento privo di carattere decisorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata (Cass. I, ord. n. 18004/2018).

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