Ricorso al presidente del tribunale per decadenza e sostituzione di arbitro (artt. 811 e 813-bis c.p.c.)

Rita Tuccillo

Inquadramento

Laddove uno degli arbitri decada dal proprio ufficio, ritardi o ometta lo svolgimento di un atto rientrante nel proprio ufficio, le parti della convenzione arbitrale possono provvedere alla sostituzione dello stesso. Quando le parti non riescono a sostituire congiuntamente l'arbitro possono adire il Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'arbitro affinché nomini un sostituto.

Formula

TRIBUNALE DI [1].... AL PRESIDENTE

RICORSO PER SOSTITUZIONE DI ARBITRO EX ART. 811 OPPURE 813-BIS C.P.C.

Nell'interesse di

- [PERSONA FISICA] [2], nato/a a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/p.za .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/p.zza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [3]...., C.F. .... [4], PEC .... [5], fax .... [6], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [7].

- [PERSONA GIURIDICA] [8], con sede legale in ...., via/p.za ...., n. ...., iscritta nel registro delle imprese di ...., n. ...., P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ...., via/p.za ...., n. ...., presso lo studio dell'Avvocato ...., C.F. ...., PEC .... fax ...., che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .....

[Per tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria si indicano l'indirizzo di]

PREMESSO

- che tra questo esponente .... e [AMMINISTRAZIONE/ENTE/AUTORITÀ] [9], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato] [10], è stato sottoscritto un contratto di [11].... (doc. 1);

- che tra le parti è insorta controversia in relazione al suddetto contratto e precisamente riguardo a [12]....;

- che all'articolo n. .... del detto contratto è stata pattuita clausola compromissoria, con cui le parti hanno devoluto ad un collegio arbitrale rituale formato da tre arbitri ogni controversia riguardante l'interpretazione e/o esecuzione dello stesso;

- che, in data ...., l'odierno ricorrente ...., ha notificato alla controparte la nomina del proprio arbitro, Dott. ...., con studio in .... alla via .... ed al n. .... e l'ha invitata a fare altrettanto entro giorni venti dal ricevimento dell'atto (doc. 2);

- che la controparte ...., a sua volta, entro il prescritto termine, ha provveduto a notificare la nomina del proprio arbitro, Dott. ...., con studio in .... alla via n. .... a questo esponente .... (doc. 3);

- che, gli arbitri nominati dalle parti, hanno, entrambi, dichiarato di accettare l'incarico, come da rispettivi atti in data .... ed in data .... (doc. 4, 5)

- che anche il terzo arbitro, con funzioni di presidente, ha dichiarato di accettare con atto in data .... (doc. 7);

- che, sempre quest'ultimo arbitro, in data .... è deceduto, come da certificato in data .... Oppure ha omesso o ritardato il compimento di atti rientranti nella propria funzione e in particolare .... (doc. 8);

- che, per il caso di sostituzione, la clausola compromissoria prevede che la nomina del nuovo arbitro debba farsi congiuntamente dalle parti ed entro venti giorni;

- che, le parti non hanno raggiunto il previsto accordo per la sostituzione dell'arbitro deceduto (doc. 9);

- che la competenza è dell'adito presidente del tribunale di ...., ai sensi dell'art. 810, comma 2, c.p.c., poiché la sede di arbitrato è stata fissata in quella di ....;

CHIEDE

Che si provveda alla sostituzione dell'arbitro di cui all'istanza che precede, con altro a cui saranno assegnate le funzioni di presidente del collegio.

Si deposita:

1. contratto inter partes in data ....;

2. atto di nomina di arbitro in data ....;

3. atto di nomina di arbitro in data ....;

4. atto di accettazione in data ....;

5. atto di accettazione in data ....;

6. atto di nomina di terzo arbitro in data ....;

7. atto di accettazione di terzo arbitro in data ....;

8. certificato di morte del terzo arbitro in data .....;

9. lettera raccomandata in data ....

Dichiara che il valore della causa è di Euro .... [13].

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

[V. formula “Procura speciale alle liti rilasciata a singolo avvocato” e formule correlate]

RELATA DI NOTIFICA

[V. formula “Relata di notifica a persona fisica” e formule correlate]

[1]Il Tribunale competente è quello del luogo ove ha sede l'arbitrato, in caso di mancata determinazione della sede, quello del luogo in cui la convenzione arbitrale è stata stipulata oppure se tale luogo è all'estero il presidente del tribunale di Roma.

[2]Ai sensi dell'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, in tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

[3]In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc.).

[4]L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, 8 comma, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010.

[5]A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti da avvocati che introducono un giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere necessariamente l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore come si evince dal novellato testo dell'art. 125 c.p.c. L'indicazione dell'indirizzo PEC può risultare in ogni caso utile al fine di ottenere mediante tale strumento le comunicazioni di cancelleria.

[6]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv. con modif., nella legge n. 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[7]La procura può essere apposta in calce o a margine dell'atto o, comunque, nelle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c..

[8]In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovranno indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio. Per le ulteriori indicazioni da riportare nell'atto si rinvia alle note nn. 1-7.

[9]A titolo esemplificativo, nel caso di Ministero, “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica”, in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”.

[10]In caso di amministrazioni statali, si applicano le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, che prevedono il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella nel cui distretto ha sede il T.A.R. adito; v. artt. 1, l. n. 260/1958 e 10, comma 3, l. n. 103/1979). Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione (art. 10, comma 1, l. n. 103/1979).

[11]Indicare la tipologia di contratto concluso tra le parti, nonché data, numero e luogo di registrazione.

[12]Descrivere l'oggetto della lite insorta tra le parti.

[13]Il contributo unificato attualmente previsto per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione ammonta ad Euro 98,00.

Commento

Definizione

Gli artt. 811 e 813-bis c.p.c. consentono alle parti di ricorrere al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato affinché lo stesso provveda alla sostituzione dell'arbitro decaduto o responsabile di ritardi o omissioni nell'adempimento del proprio ufficio.

L'ipotesi prevista dall'art. 813- bis c.p.c.: la decadenza

Nelle ipotesi in cui uno o più arbitri con omissioni o ritardi impediscano il corretto svolgimento della procedura arbitrale le parti possono provvedere alla sostituzione degli stessi. Tale sostituzione può avvenire in accordo tra le parti (su cui si rinvia alla formula “Atto per sostituzione congiunta di arbitro che ometta o ritardi l'attività dovuta ex art. 813-bis c.p.c.”), può essere deferita ad un terzo (su cui si rinvia alla formula “Richiesta al terzo per sostituzione di arbitro e sostituzione dello stesso ex art. 813-bis c.p.c.), oppure è possibile ricorrere alla sostituzione giudiziale.

Il ricorso a tale strumento è possibile solo in seguito all'invio di apposita diffida all'arbitro a compiere l'atto omesso, con lettera raccomandata, che deve giungere a destinazione dell'arbitro almeno quindici giorni prima, e presuppone il deposito del ricorso al presidente del tribunale nel cui circondario è costituita la sede dell'arbitrato.

Il giudice adito deve sentire le parti e tutti gli arbitri e accertare l'omissione o il ritardo, prima di pronunciare l'ordinanza di revoca non impugnabile. Il giudizio non sembra, quindi, potersi ricondurre propriamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione bensì ad un vero e proprio contenzioso, di tipo sommario, con obbligo di contraddittorio e con attitudine al giudicato. Il provvedimento, secondo un orientamento, del giudice è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.

In ogni caso, il collegio arbitrale può controllare l'ordinanza del presidente del tribunale, potendo disattenderla e il giudice, in sede di impugnazione ex art. 829, n. 2, c.p.c. può riesaminare l'eventuale sostituzione compiuta dalle parti o dal terzo, chiudendo il processo con un lodo di rito, ove accertino l'irregolare costituzione del collegio.

La sostituzione giudiziale dell'arbitro prevede la contestuale nomina del nuovo arbitro da parte del presidente del tribunale, senza rinvio alle modalità di nomina considerate dalle parti, come avviene per gli altri casi di sostituzione.

L'ipotesi prevista dall'art. 811 c.p.c.

L'art. 811 c.p.c. prevede la possibilità di sostituire gli arbitri quando essi “per qualsiasi motivo vengono a mancare”. Tale formulazione è di ampia portata così da non restringere il campo a solo tipizzate situazioni, ma di certo rientra nel campo applicativo della norma la mancanza dell'arbitro per morte, rinuncia, ricusazione. A differenza dell'ipotesi prevista dall'art. 813-bis c.p.c. che si applica quando la causa di sostituzione si verifichi durante il procedimento, la previsione dell'art. 811 c.p.c. è applicabile anche laddove la causa di sostituzione si verifichi prima dell'accettazione e prima della costituzione del collegio.

Le modalità di sostituzione possono essere determinate nella convenzione arbitrale, ove non vi sia accordo tra le parti, queste ultime possono richiedere l'intervento del Presidente del Tribunale.

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